Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9889 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 26/04/2010), n.9889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.I., nella qualità di erede di C.B.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

PULLI CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8840/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/03/2006 r.g.n. 6405/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.B. adiva il Tribunale di Roma, nella qualità di erede di K.D.S., chiedendo la condanna dell’Inps al pagamento di interessi e rivalutazione per la ritardata corresponsione alla de cuius della pensione, a seguito della presentazione della domanda nella sede amministrativa in data 4.10.1986. L’Inps si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.

Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo il credito estinto per prescrizione.

A seguito di appello del C., l’Inps resisteva all’impugnazione, in via preliminare eccependo il difetto di legittimazione del C. per mancata prova della qualità di erede.

La Corte d’appello, con sentenza depositata il 13.3.2006, rigettava l’appello, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Osservava che la relativa questione poteva essere sollevata ed esaminata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio che nella specie l’eccepito difetto di legittimazione si evinceva dalla mera dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà versata in atti, in quanto di per sè insufficiente ad attestare la qualità di unico erede della parte che aveva agito in giudizio, e dal mancato adempimento, senza alcun rilievo o giustificazione, dell’ordinanza che aveva ordinato la acquisizione di adeguata documentazione di sostegno.

La Corte dava rilievo anche alla specificità della controversia, nella quale l’inversione dell’onere della prova sulla questione, in ragione della mancanza di contestazione da parte dell’Inps in primo grado, avrebbe comportato la concreta impossibilità per io stesso di fornire la prova richiesta, relativa a vicenda successoria inerente a titolare di una pensione internazionale, residente e deceduto all’estero.

Propone ricorso per cassazione C.I. nella qualità di erede di C.B., che si assume deceduto il 26.12.2003.

L’inps resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 324, 112, 345 c.p.c., oltre a vizio di motivazione.

Si sostiene che, costituendo la questione relativa alla legittimazione una questione di natura processuale avente rilievo pregiudiziale, vi era stato da parte del giudice di primo grado, che aveva superato la questione medesima, un implicito riconoscimento della legittimazione attiva del C., su cui si era formato il giudicato interno, illegittimamente disatteso dal giudice di appello.

Si deduce anche che, comunque, erroneamente era stato ritenuto insufficiente il prodotto atto notorio (dichiarazione del seguente tenore: “il sottoscritto C.B. nato il (OMISSIS) dichiara di essere …. unico erede del pensionato S.D. K. pensione VOS n. (OMISSIS) …”), visto anche che l’atto notorio stesso e la qualità di erede del ricorrente non erano state contestate dall’Inps nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che la contestazione in appello doveva ritenersi vietata ex art. 345 c.p.c..

Al termine della esposizione del motivo di ricorso erano formulati tre quesiti di diritto.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile, a norma dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis), la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione: per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008.

Come è stato più volte osservato da questa Corte, il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris in quanto tale idonea sia a risolvere la specifica controversia che a ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. S.U. n. 3519/2008 e 18759/2008; Cass. n. 11535/2008).

Il primo quesito recita: “dica la S.C. se nell’ipotesi in cui il primo giudice abbia accolto una questione preliminare di merito (eccezione di prescrizione) superando quella pregiudiziale di rito (legittimazione attiva) sulla quale si è formato giudicato interno, sia consentito alla Corte d’appello di respingere il gravame sul presupposto della carenza di legittimazione attiva dell’appellante già ricorrente in primo grado”.

Il secondo quesito chiede “se Fatto notorio prodotto in primo grado a suffragio della legittimazione attiva e non contestato dalla parte resistente, sia sufficiente a fondare il diritto ad agire delle stesso e non possa più essere rilevato in sede di gravame, soprattutto in assenza di eccezione e prova contraria”.

Il terzo quesito chiede “se la qualità di erede sia da ritenersi definitivamente accertata a seguito della sua mancata contestazione da parte dell’Inps”.

In effetti tutti e tre i quesiti tendono, in maniera più o meno apodittica, all’accoglimento di conclusioni relative alla specie, senza chiara delineazione di un principio di diritto avente valenza generale. Peraltro neanche identificano in maniera chiara vizi di motivazione ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., u.p..

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA