Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9949 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. I, 26/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5687-2005 proposto da:

O.A., P.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso l’avvocato D’AMATO DOMENICO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONCINI CARLO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO CAMPOS DI ETTORE AGOSTONI & C. SNC E PERSONALE DEI

SOCI

A.E. E P.P., in persona del Curatore

Avvocato Z.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G.B. VICO 1, presso l’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCCHINI BRUNO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 675/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il ricorrente, l’Avvocato D’AMATO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente, l’Avvocato PROSPERI MANGILI, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per manifesta infondatezza del

ricorso, condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 10 maggio 1996, i coniugi O.A. e P.R. citarono in giudizio, davanti al Tribunale di Bergamo il fallimento di P.P., chiedendo accertarsi l’autenticità delle sottoscrizioni apposte da loro e da P. P. ad una scrittura privata datata (OMISSIS) e denominata compromesso di vendita, e conseguentemente l’avvenuto trasferimento della proprietà in loro favore degli immobili oggetto del contratto. L’atto, immediatamente traslativo, nonostante la sua formale intestazione, aveva la data certa del 10 dicembre 1980 risultante da timbro postale. Gli attori esposero che un precedente giudizio, instaurato nell’ottobre 1984 nei confronti di P. P. per ottenere la formale intestazione degli immobili in capo agli acquirenti, era stato interrotto per il fallimento della convenuta, e quindi riassunto nei confronti della curatela fallimentare. La sentenza pronunciata all’esito di quel giudizio, e favorevole agli attori, era stata annullata dalla Corte d’appello di Brescia, perchè non sottoscritta dal presidente del collegio giudicante, e la successiva domanda di revocazione della sentenza di appello era stata respinta dalla medesima corte.

Instauratosi il contraddittorio con il fallimento, che contestava l’opponibilità del contratto, siccome non trascritto anteriormente alla sentenza di fallimento, il tribunale, con sentenza in data 10 ottobre 2001, respinse la domanda. Il tribunale ritenne che il giudizio avesse il medesimo oggetto del precedente, dal quale però era autonomo, non essendone la prosecuzione, con la conseguenza che esso non potesse giovarsi della trascrizione della domanda introduttiva del primo giudizio. In conseguenza di ciò, l’atto di diposizione immobiliare era inopponibile al fallimento, ex art. 45, L. Fall., perchè non trascritto prima del fallimento.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 2 febbraio 2005, ricorrono i coniugi O.- P., con atto notificato in data 4 marzo 2005, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste il Fallimento Campos di Ettore Agostoni e C. s.n.c., e personale dei soci A.E. e P.P., con controricorso notificato il 1 aprile 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione (recte: falsa applicazione) dell’art. 45, L. Fall.. Si deduce che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto la citata disposizione applicabile anche ai contratti, stipulati dal fallito prima del fallimento, per i quali l’art. 72 ss., L. Fall., dettano una disciplina specifica. In particolare, la regola generale dell’art. 45, L. Fall., che richiede l’anteriorità alla dichiarazione di fallimento delle formalità necessarie per rendere gli atti opponibili ai creditori concorsuali, non si applicherebbe alle compravendite immobiliari concluse prima della dichiarazione di fallimento del venditore, perchè in tal caso, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie, in forza della lex specialis contenuta nella L. Fall., art. 72, comma 4, il quale non opera alcun richiamo al precedente art. 45.. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 72, L. Fall., per il quale la compravendita immobiliare conclusa prima del fallimento del venditore non si scioglie, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore. La norma, sostengono i ricorrenti, non richiede la forma pubblica, e tanto meno la trascrizione dell’atto; per ciò che concerne la trascrizione della domanda giudiziale, in alternativa a quella del contratto, essa diventa rilevante solo se sia stato trascritto il contratto preliminare di compravendita, e si agisca ex art. 2932 c.c.. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2704 c.c.. Il contratto era datato (OMISSIS), e da quella data la proprietà dell’immobile era passata in capo ai ricorrenti, ma rilevante ai fini di causa doveva essere ritenuta la data certa, risultante dal timbro postale apposto sul contratto, del 10 dicembre 1980. Erroneamente il giudice aveva ritenuto insufficiente all’accoglimento della domanda tale elemento.

I tre motivi devono essere esaminati insieme, vertendo sull’unico punto della causa, costituito dall’opponibilità ai creditori di una compravendita immobiliare di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Essi sono infondati.

L’art. 45, L. Fall., costituisce applicazione in sede fallimentare dei generali principi dettati dagli artt. 2914 e 2915 c.c.. Per ciò che concerne specificamente gli atti di trasferimento di beni immobili, l’art. 45 L. Fall., corrisponde all’art. 2914 c.c., n. 1 per il quale non hanno effetto, in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione, le alienazioni di beni immobili iscritti in pubblici registri che siano state trascritte successivamente al pignoramento, sebbene fossero ad esso anteriori. La ragione della riproduzione della norma nella legge fallimentare è da ricercare nella specificità della dichiarazione di fallimento rispetto al pignoramento, perchè per la prima – che pure è comunemente ritenuta equivalente ad un pignoramento generale – la trascrizione nei registri immobiliari ha efficacia di pubblicità notizia, producendosi gli effetti suoi propri, di indisponibilità dei beni per il proprietario fallito, immediatamente per effetto della pubblicazione della sentenza di fallimento (alla cui data occorre aver riguardo per il controllo di anteriorità o posteriorità delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli), laddove gli effetti del pignoramento si verificano dalla data della trascrizione.

La mera circostanza che l’atto di trasferimento abbia data certa anteriore al fallimento, dunque, non vale a renderlo opponibile al fallimento, più di quanto non varrebbe a renderlo opponibile ai creditori pignoranti, non avendo i creditori, come terzi, notizia di quell’atto (pur avente data certa) se non dal momento della sua trascrizione o iscrizione. L’opponibilità di un atto di trasferimento immobiliare al fallimento del venditore postula quindi incondizionatamente che l’atto di trasferimento sia stato trascritto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, richiedendolo espressamente l’art. 45, L. Fall., (giurisprudenza costante: Cass. 16 novembre 2007 n. 23784; 18 marzo 2003 n. 3987; 17 marzo 2000 n. 3106;

5 giugno 1985 n. 3358).

Nè con ciò è esautorata la funzione dell’art. 72, L. Fall., e non solo per l’ovvia considerazione che quella disposizione non è limitata agli atti di disposizione di beni sottoposti ad un regime di pubblicità dichiarativa o costitutiva, ma perchè, per i beni soggetti a tale regime, solo sul presupposto della sussistenza delle condizioni di opponibilità indicate dall’art. 45, L. Fall., assume rilevanza l’indagine circa la sua già intervenuta esecuzione, in funzione dell’individuazione dei residui poteri del curatore di sciogliersi dal contratto.

Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

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