Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9845 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2236/2007 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI N. 110, presso lo studio dell’avvocato TRAVARELLI Ettore,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato AVENATI Fabrizio,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52489/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA, del

2/12/05, depositata il 05/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 5 dicembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da R.F. avverso il Comune di Roma, per l’annullamento di due verbali di contestazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, recanti il n. (OMISSIS). Rilevava che pur non essendo legittimo l’uso dell’automezzo per accompagnamento invalido con speciale contrassegno apposto sul parabrezza, sussisteva tuttavia la ingiustificata omissione della contestazione immediata. Disponeva la compensazione delle spese di lite.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato con atto del 12 gennaio 2007 e illustrato da memoria.

L’intimato si è costituito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.

I due motivi di ricorso denunciano violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 118 disp att. c.p.c., art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., nonchè art. 24 Cost., lamentando la mancata condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di lite, dovuta in relazione alla decisione della causa secondo diritto con l’accoglimento pieno delle eccezioni del ricorrente. Aggiungono che la compensazione delle spese è stata disposta senza motivazione, indebitamente affermando l’esistenza di non precisati “motivi di opportunità ed equità”.

Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 20598/08, richiamata anche in memoria) hanno stabilito che “nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè1, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”. Nel caso di specie la compensazione delle spese di lite è stata disposta senza che ricorresse alcun elemento idoneo a far comprendere in modo chiaro e inequivocabile l’esistenza implicita di giusti motivi idonei a spiegare la deroga alla regola generale. La circostanza che solo uno dei due motivi di opposizione sia stato accolto non equivale a soccombenza reciproca, che si sarebbe avuta se l’opposizione fosse stata respinta per uno dei due verbali impugnati. Vi è stato quindi pieno accoglimento del ricorso dell’opponente, ancorchè per un solo assorbente motivo. Ciò, senza un puntuale apparato motivazionale circa la esistenza dei giusti motivi, non giustifica la compensazione delle spese di lite.

Pertanto il ricorso è fondato e va riaffermato il principio di diritto testè riportato.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Roma, perchè provveda nuovamente in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, nonchè in ordine alle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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