Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9859 del 24/04/2010
Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9859
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3384/2007 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore e
PREFETTURA DI SONDRIO in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
TREDIL DI MARTINELLI EUGENIO & C. SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 528/2005 del GIUDICE DI PACE di MORBEGNO del
2.12.05, depositata il 05/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Morbegno ha accolto l’opposizione proposta dalla Tredil di Martinelli Eugenio & C. s.n.c. avverso verbale di accertamento della violazione della L. 6 giugno 1974, n. 298, art. 46, in tema di autorizzazione al trasporti) merci per conto terzi, elevato dalla Polizia Stradale;
che il Ministero dell’Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’intimata;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la declaratoria dell’inammissibilità dell’originaria opposizione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada; onde al di fuori della suddetta materia l’opposizione proposta non già avverso l’ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d’ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità (cfr., da ult., Cass. 18320/2007 e Cass. Sez. Un. 16/2007);
che nella specie, com’è incontroverso ed è affermato nella sentenza impugnata, l’opposizione aveva appunto ad oggetto un mero verbale di accertamento, in materia diversa da infrazioni al codice della strada;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata d’ufficio, restando in ciò assorbito l’esame del motivo di ricorso, riguardante il merito la decisione impugnata;
che può disporsi la compensazione delle spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, considerato che l’inammissibilità è stata accertata d’ufficio e non dedotta dall’amministrazione neppure nel giudizio di merito.
PQM
La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010