Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9779 del 23/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9779
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8416/2006 proposto da:
COMUNE DI LOANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43 presso lo studio dell’avvocato
D’AYALA VALVA Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato UCKMAR VICTOR, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 45/2004 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,
depositata il 20/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
11/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Savona M.A. proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento, ai fini dell’Ici per l’anno 1997, che il Comune di Loano gli aveva fatto notificare per un terreno di sua proprietà, sito in territorio di quell’ente. Esponeva che l’atto impositivo era privo di motivazione; il procedimento amministrativo seguito era viziato, e comunque l’imposta pretesa era carente dei presupposti, atteso che si trattava di terreno agricolo, peraltro coltivato da lui personalmente, essendo coltivatore diretto.
Instauratosi il contraddittorio, l’ente territoriale resistente eccepiva l’infondatezza dell’atto introduttivo, deducendo la regolarità e fondatezza di quello impositivo, dal momento che il terreno era stato inserito in un piano di lottizzazione presentato dallo stesso ricorrente e da altri proprietari di diverse aree della zona, e che era stato approvato dal Comune, con la conseguenza che era divenuto perciò edificabile.
Quella commissione rigettava il ricorso introduttivo con sentenza n. 91 del 2003.
Avverso la relativa decisione il contribuente proponeva appello, cui l’appellato resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Liguria, la quale, in riforma di quella impugnata, annullava quell’avviso con sentenza n. 45 del 19.10.2004.
Essa osservava che l’area in questione veniva utilizzata per la coltivazione dal proprietario, che era coltivatore diretto, e quindi egli beneficiava dell’esenzione dall’imposta Ici.
Contro questa pronuncia il Comune di Loano ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, che ha illustrato con memoria.
M. non si è costituito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la CTR non indicava le ragioni, in virtù delle quali riteneva che l’appellante fosse coltivatore diretto, e quindi potesse fruire delle previste agevolazioni fiscali, senza che questi avesse fornito prova del possesso dei previsti requisiti.
Il motivo è fondato.
In realtà il giudice del gravame riteneva che M. potesse fruire delle previste agevolazioni, senza tuttavia esplicitare gli elementi su cui il convincimento si basasse, nè il procedimento argomentativo, in base ai quali fosse pervenuto a tale conclusione, sicchè la motivazione risulta del tutto carente sul punto.
2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, giacchè il giudice di appello non considerava che uno dei presupposti per potere fruire dell’agevolazione in questione è costituito dall’iscrizione nelle apposite liste comunali dei coltivatori diretti, e la relativa prova gravava sul contribuente, che invece non l’aveva fornita.
La censura, che comunque va condivisa, rimane assorbita dal motivo testè esaminato.
Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al primo motivo, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Liguria, altra sezione, per nuovo esame.
Quanto alle spese di questo giudizio, come pure del precedente grado, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Liguria, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010