Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9731 del 23/04/2010
Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9731
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26834-2008 proposto da:
B.R. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. CORRIDONI 23, presso l’avvocato ANTONUCCI
ENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA depositato il
22/01/2008, n. 323/07 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/03/2010 dal Presidente Dott.ssa MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ENZO A. ANTONUCCI che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso per quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 luglio 2007 B.R. ha chiesto alla Corte di Appello di Catania la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio promosso il 7 giugno 1999 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, tuttora pendente.
Con decreto del 21-22 gennaio 2008 la Corte adita, ritenuta la sussistenza di un ritardo irragionevole pari a cinque anni ed un mese e considerata la inidoneità del procedimento, avente ad oggetto la corresponsione di somme per attività lavorativa in plus orario, a provocare ansie e turbamenti di particolare entità, determinava il danno non patrimoniale subito in Euro 3.050,00, pari ad Euro 600,00 annui. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la B. deducendo un unico motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, corredato del necessario quesito di diritto, la ricorrente, deducendo violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6, p.1 della CEDU, censura il provvedimento impugnato per essersi ampiamente discostato, nella liquidazione dell’indennizzo in Euro 600,00 annui, dai parametri CEDU e dalle decisioni sul punto di questa Suprema Corte.
Censura altresì la liquidazione delle spese processuali, effettuata disapplicando la tariffa forense ed avendo riguardo alla somma accordata.
Il primo profilo di doglianza è fondato.
Costituisce invero orientamento consolidato di questa Suprema Corte che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo i criteri di determinazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo, la quale con decisioni adottate a carico dell’Italia ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro di riferimento per la quantificazione dell’indennizzo, cui il giudice nazionale può apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali l’entità della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento” ed il comportamento della parte istante, purchè motivate e non irragionevoli (v. per tutte Cass. 2009 n. 6039; 2009 n. 4572; 2009 n. 3515; 2008 n. 6898).
Sulla base di tali principi il decreto impugnato deve essere cassato, per aver fissato in misura irragionevolmente inferiore ai parametri CEDU l’importo annuo dell’indennizzo.
Non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, liquidando l’indennizzo dovuto per danno non patrimoniale, tenuto conto della natura della causa e della posta in gioco, in Euro 750,00 annui per i primi tre anni ed in Euro 1000,00 per gli anni successivi, e così in complessivi Euro 4.330,00, con gli interessi legali dalla domanda.
Il secondo profilo di censura, relativo alla liquidazione delle spese processuali, resta logicamente assorbito.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze va pertanto condannato al pagamento delle spese della fase di merito e di questo giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 4.330,00, con gli interessi legali dalla domanda. Condanna altresì il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.028,00, di cui Euro 378,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari, e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ sezione civile, il 23 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010