Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9739 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. I, 23/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – President – –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consiglie – –

Dott. NAPPI Aniello – Consiglie – –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consiglie – –

Dott. DIDONE Antonio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.P. ((OMISSIS)), domiciliato in Roma, via

Monte delle gioie 13/1, presso l’avv. Valensise C., che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Bertello U., come da

mandato in calce ai ricorso;

– ricorrente –

contro

Nuove Cave Torino s.r.l. ((OMISSIS)), domiciliata in Roma,

lungotevere Arnaldo da Brescia 9, presso l’avv. Mannocchi M., che lo

rappresenta e difende, come da mandato a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza n. 632/2005 della Corte d’appello di Torino,

depositata il 15 aprile 2005 Sentita la relazione svolta dal

Consigliere dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M. Patrone Ignazio, che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino ha confermato il rigetto della domanda proposta da B.P. per la condanna della Nuove Cave Torino s.r.l. al pagamento della somma di L. 8.168.553.636.

Hanno ritenuto i giudici del merito che la promessa di pagamento sottoscritta il 10 maggio 1984, con la quale l’amministratore della Nuove Cave Torino s.r.l., P.S., s’era impegnato a corrispondere a B.P. il 18% del 50% dei ricavi annuali della societa’, era invalida, in quanto atto eccedente i poteri dell’amministratore, cosi’ come definiti dall’art. 21 dello statuto, che esigeva una previa delibera dell’assemblea dei soci per gli atti di straordinaria amministrazione. Ricorre per cassazione B. P. e propone quattro motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso la Nuove Cave Torino s.r.l., proponendo altresi’ ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.

V’e’ memoria del ricorrente.

I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza vengono riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale B.P. deduce vizi di motivazione in ordine al rapporto sottostante la promessa unilaterale sottoscritta da P.S..

Sostiene che, non essendo la promessa di pagamento una fonte autonoma di obbligazione, i giudici del merito avrebbero dovuto individuare il rapporto sottostante, per verificarne la validita’. La corte piemontese ha invece del tutto omesso tale decisivo accertamento, perche’ non ha neppure chiarito se nel rapporto, che ha ritenuto intercorrere tra B.P. e la societa’, il ricorrente intervenisse cene socio o come terzo e quali fossero le sue controprestazioni. Si e’ limitata, la corte del merito, ad affermare che la questione non riguardava il rapporto tra i due soci della Nuove Cave Torino s.r.l., B.P. e P.S., attribuendo erroneamente al ricorrente l’affermazione contraria, posta invece a fondamento della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo B.P. deduce ancora vizi di motivazione della decisione impugnata, Laddove contraddittoriamente conferma la sentenza di primo grado, nel presupposto che il rapporto controverso fosse intercorso tra il ricorrente e la Nuove Cave Torino s.r.l., mentre il tribunale aveva in realta’ affermato appunto che si trattasse di un accordo tra i soci sulla distribuzione degli utili.

Con il terzo motivo B.P. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., lamentando che i giudici del merito si siano limitati a definire l’ambito del rapporto fondamentale, intercorrente a loro avviso tra la societa’ e li ricorrente, ma abbiano omesso di accertarne natura e contenuto, come invece sarebbe stato necessario e onere della societa’ provare.

Con il quarto motivo B.P. deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2384 c.c. vizi di motivazione della decisione impugnata. Sostiene che, contrariamente a quanto affermano i giudici del merito, non e’ possibile stabilire se vi sia violazione dei poteri conferiti all’amministratore, senza prima accertare quali siano i contenuti del rapporto fondamentale presupposto dalla promessa di pagamento. Infatti non e’ provato che sia senza contropartita, e costituisca dunque una donazione, il riconoscimento di una percentuale annuale sugli utili in suo favore.

2. Il ricorso principale e’ infondato.

Come il ricorrente ha ripetutamente sottolineato, in realta’, il riconoscimento di debito e la promessa di pagamento non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale.

Per questa ragione, perche’ operi l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 1988 c.c., sono necessarie due condizioni: a) che la dichiarazione unilaterale “sia rimessa direttamente dall’obbligato al creditore, senza intermediazioni, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo” (Cass., sez. 3^, 20 gennaio 2006, n. 1101, m. 586904); b) che la dichiarazione provenga da chi abbia la disponibilita’ del negozio giuridico cui si riferisce, vale a dire del rapporto fondamentale (Cass., sez. 3^, 28 febbraio 1984, n. 1438, m. 433533). Ne consegue che, quando la promessa di pagamento provenga da una societa’ di capitali, si presume certamente esistente il rapporto fondamentale, ma non si presume affatto la sua disponibilita’ da parte di chi abbia agito in nome e per conto della societa’. Infatti l’onere della prova dell’inesistenza del rapporto causale si trasferisce – ai sensi dell’art. 1988 c.c. – sul debitore soltanto se risulti acquisita la prova del suo diretto rapporto con il creditore per mezzo di soggetto dotato di adeguati poteri di rappresentanza (Cass., sez. 1^, 22 maggio 2008, n. 13099, m. 603459).

Nel caso in esame dunque incombeva a B.P. l’onere di provare che P.S. era legittimato, quale amministratore della Nuove Cave Torino s.r.l., a disporre del rapporto fondamentale presupposto. E a tal fine il ricorrente avrebbe dovuto almeno allegare un rapporto sostanziale che legittimasse l’amministratore.

Mentre lo stesso ricorrente ha piu’ volte ribadito di non avere mai neppure indicato quale fosse il rapporto fondamentale in discussione, ritenendo che incombesse alla societa’ provarlo.

2. Ne consegue che il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e sono a carico del ricorrente principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 10.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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