Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9570 del 22/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9570
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze Agenzia delle Entrate, in
persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrenti –
contro
R.F., rappresentata e difesa dagli avvocati ARRIA Claudio
e Gustavo Romanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio
Romanelli in Roma, Via Cosseria 5, per delega speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 138/34/00 della Commissione tributaria
regionale di Milano, emessa e depositata il 20 giugno 2000, R.G.
6924/99;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LECCISI Giampaolo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che in data 21 ottobre 2009 è stata depositata e trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione relazione dell’Ufficio della Struttura centralizzata della Corte di Cassazione con la quale si evidenza che il ricorso è rimasto giacente in Cancelleria in attesa che l’Amministrazione Finanziaria o l’Avvocatura Generale dello Stato confermasse la regolarità della domanda di condono presentata da parte della contribuente;
rilevato che in data 20 novembre 2009 il P.M., ha richiesto alla Corte di deliberare sul ricorso ex art. 375 c.p.c., in Camera di consiglio e di dichiarare cessata la materia del contendere in quanto, mentre da parte della contribuente è stata presentata documentazione idonea a dimostrare la presentazione della domanda di definizione e l’avvenuto pagamento di quanto dovuto della L. n. 282 del 2002, ex art. 16, comma 8, da parte dell’Amministrazione finanziaria è stato tenuto un comportamento interpretabile come riconoscimento della regolarità della procedura e assenso alla definizione della controversia; ritenuto che a fronte della mancata contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dello Stato della richiesta di riconoscimento dell’avvenuta definizione della controversia deve dichiararsi l’estinzione del giudizio senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010