Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9434 del 21/04/2010
Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9434
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS
LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati CUSUMANO Donatella, DE
ANGELIS LUCIO giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FOR SALE ABITARE IL BORGO DI GUTTAIANO DAVID SOC, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA EUCLIDE 47, presso lo studio
dell’avvocato LA PORTA Carlo Ferruccio, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CARRARA FILIPPO giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1847/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
Sezione Terza Civile, emessa il 03/06/2005, depositata il 22/11/2005;
R.G.N. 1811/2002.
udita la relazione della causa .svolta nella Pubblica udienza del
17/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per la estinzione per rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.D., titolare dell’agenzia di mediazione For Sale- Abitare Il Borgo, chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Verona, decreto ingiuntivo per il capitale di L. 6.840.000, oltre accessori, nei confronti di A.G., a titolo di compenso mediatorio, in relazione all’attività svolta, nel (OMISSIS), per la vendita di un immobile.
L’ A. proponeva opposizione.
II giudice adito accoglieva l’opposizione.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il soccombente.
Resisteva l’appellato.
La Corte d’appello accoglieva il gravame proposto dall’agenzia For Sale Abitare il Borgo e rigettava l’opposizione proposta da A. avverso il decreto ingiuntivo n. 1717 del 21.6.2000.
Proponeva ricorso per cassazione A.G..
Resisteva con controricorso la For Sale Abitare il Borgo di David Guttaiano.
Il 5-3-2010 avendo le parti definito transattivamente e stragiudizialmente la lite, è pervenuta la rinuncia al ricorso talchè il P.G. di udienza ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del processo.
La richiesta va accolta.
La rinuncia infatti è formalmente perfetta in quanto sottoscritta da A.G., nonchè dal suo Avvocato Lucio De Angelis.
La rinuncia è stata accettata dalla resistente For Sale Abitare il Borgo di David Guttaiano.
Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso, da dichiararsi con ordinanza art. 391 c.p.c., comma 1), senza nessun provvedimento sulle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo d i cassazione per rinuncia al ricorso. Nulla si dispone per le spese del processo di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010