Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9460 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28176/2006 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRASCHI GIANLUCA,

TARTAGLIONE LUCA, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA S.A.I. S.P.A. (già S.A.I. SOCIETA’ ASSICURATRICE

INDUSTRIALE S.P.A.);

– intimata –

sul ricorso 31348/2006 proposto da:

FONDIARIA S.A.I. S.P.A. (già S.A.I. SOCIETA’ ASSICURATRICE

INDUSTRIALE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro

tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

288, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAPALEONI MARCO,

giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale e

da ultimo domiciliata d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1386/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/10/2005 r.g.n. 2040/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUDILA;

udito l’Avvocato FABIO FONZO per delega MATTIA PERSIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per cessazione della materia del

contendere.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Firenze la spa Fondiaria – SAI e rivendicava il pagamento di somme che assumeva dovute, a vario titolo, a fronte del pregresso rapporto di lavoro. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attrice. Proponeva appello la società e la Corte di Appello di Firenze riduceva il “quantum” delle spettanze dovute al P., il quale proponeva ricorso per Cassazione. Si costituiva la Fondiaria SAI e proponeva ricorso incidentale.

2. Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo dinanzi alla Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze, con rinuncia al ricorso per Cassazione da parte di entrambi i contendenti e compensazione di spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. 11 ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti. Non rimane che prendere atto dell’avvenuta conciliazione, con rinuncia reciproca ai ricorsi, spese compensate. Il ricorso per Cassazione va dichiarato inammissibile per (sopravvenuta) carenza di interesse, rimanendo assorbito il ricorso incidentale.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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