Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9517 del 21/04/2010
Cassazione civile sez. I, 21/04/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 21/04/2010), n.9517
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3619/2007 proposto da:
SOCIETA’ IMPRESA ING. LA FALCE SPA, ricorrente che non ha presentato
il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto R.G. 50316/04 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
6.6.05, depositato il 30/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/09/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che l’Impresa Ing. La Falce s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale la corte d’appello di Roma, con decreto del 30 settembre 2005, ha rigetto la domanda di indennizzo del pregiudizio per l’irragionevole durata di un giudizio civile; che la ricorrente non ha depositato il ricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il ricorso è improcedibile; che le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese con Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010