Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9324 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33186/2006 proposto da:

S.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in Roma, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato RICCARDI Riccardo Maria, con studio in 70121

BARI, Piazza Umberto 1 n. 32, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato LAMURAGLIA Michele con studio in 70122 BARI, Via Abate

Gimma n. 43 giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/2005 del GIUDICE DI PACE di GRAVINA DI

PUGLIA, emessa il 15/10/2005, depositata il 15/10/2005; R.G.N.

50/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per la inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 ottobre 2005 il Giudice di pace di Gravina in Puglia rigettava la domanda proposta da S.G. nei confronti di V.N. e della Compagnia Assitalia- Assicurazioni d’Italia s.p.a. volta ad ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in Euro 900,00 riportati dalla sua autovettura a seguito di un incidente verificatosi il (OMISSIS), a causa di un urto con l’autovettura di proprietà del V..

Di conseguenza quel giudice dichiarava insussistente la responsabilità del V. e condannava l’attore alle spese di lite.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione lo S., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il V..

L’intimata Assitalia non si è costituita.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso in riferimento al primo motivo di doglianza e formulata dal resistente, in quanto carente del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Infatti, la sentenza contro cui si ricorre è antecedente all’entrata in vigore della norma sopra indicata, ovvero al 2 marzo 2006.

In merito al presente ricorso, osserva il Collegio che la sentenza impugnata riguarda un risarcimento dei danni materiali, asseritamene, subiti dallo S. per un valore di Euro 900,00.

Si tratta, quindi, di decisione emessa in base ad un giudizio di equità formativa, contro la quale si possono dedurre per cassazione solo violazioni attinenti principi informatori della materia, di natura sostanziale o processuale o di norme costituzionali o di diritto comunitario (giurisprudenza costante: da ultimo Cass. n. 5544/05).

2.- Il ricorrente con il primo motivo (violazione di legge per falsa applicazione della norma di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 18 – art. 360 c.p.c., n. 3), tuttavia, non denuncia se non la valutazione operata dal giudice del merito circa la non estensione al V. della transazione effettuatasi tra di lui e la Compagnia assicuratrice.

A tale transazione il V. non aveva prestato adesione o consenso, per cui correttamente è stato statuito che nessun effetto estensivo detta transazione poteva produrre nei confronti del V. stesso (giurisprudenza costante: v. Cass. n. 4005/01; Cass. n. 7548/03).

Ciò posto, il ricorrente non denuncia specificamente il superamento del limite dei principi informatori, vigenti in tema di transazione, dagli stessi fissato (giurisprudenza costante: di recente Cass. n. 16545/98).

Quindi, il motivo è inammissibile.

3. – Così come inammissibile è il secondo motivo (motivazione insufficiente ed illogica con riguardo a questione decisa – omesso esame di documentazione decisiva regolarmente prodotta – art. 360 c.p.c., n. 5).

Infatti, il ricorrente si duole che, nell’escludere ogni responsabilità del V. nell’incidente occorso, il Giudice di pace non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi di prova da lui dedotti e prodotti.

Al riguardo, osserva il Collegio che, essendo stata l’impugnazione proposta ex art. 111 Cost., le deduzioni del ricorrente sono inammissibili (Cass. n. 564/09).

Ed, inoltre, con la proposta censura, si chiede alla Corte di sostituirsi alla valutazione delle prove, così come operata dal giudice del merito nell’esercizio del suo esclusivo potere discrezionale.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Certe dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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