Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9254 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.G., P.M., D.

S., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO

MAGRONE FABRIZIO, che li rappresenta e difende, giusta mandato a

margine del controricorso;

– S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 537/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/08/2005 r.g.n. 735/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: inammissibilità per M.,

P. e S., rigetto per gli altri o inammissibilità.-

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 15.6/1.8.2005 la Corte di appello di Milano confermava, previa riunione dei relativi procedimenti, le sentenze rese dal Tribunali di Lecco e di Milano rispettivamente in data 4.13 e 25 marzo 2003 e 14 gennaio 2004 nella parte in cui dichiaravano sussistere alle Poste Italiane e gli intimati indicati in epigrafe un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data del primo contratto (contestato) intervenuto fra le parti (nei seguenti periodi: M.M.G. dal (OMISSIS) al (OMISSIS);

S.F. dal (OMISSIS) al (OMISSIS); M.M. dal (OMISSIS) al (OMISSIS); P.M. dal (OMISSIS) al (OMISSIS); D.S. dal (OMISSIS) al (OMISSIS)); contratti tutti stipulati, ai sensi dell’accordo collettivo del 25.9.1997, “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in relazione alla graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Osservava la corte territoriale che, trattandosi di contratti stipulati successivamente al 30.4.1998, si doveva ritenere che gli accordi sindacali intervenuti dopo quello del 25.9.1997 non fossero meramente ricognitivi del perdurare delle esigenze legittimanti le assunzioni a tempo determinato, ma fossero piuttosto volti a stabilire precisi limiti di scadenza all’autorizzazione alla stipulazione di contratti a tempo determinato, con la conseguenza che era inibito alle parti di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimati per effetto della durata in precedenza stabilita.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con cinque motivi, illustrati con memoria.

Resistono con controricorso gli intimati, eccependo, in particolare, i resistenti M., P., D. e C. (il quale ultimo non risulta, però, in realtà intimato) la mancanza di notificazione del ricorso, con conseguente tardività dell’impugnazione.

Non ha svolto attività difensiva M.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo, il secondo ed il terzo motivo la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 56 del 1987, art. 23, dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, poteva essere esercitato senza limiti di tempo, non prevedendosi alcun limite temporale al riguardo, con la conseguenza che agli accordi c.d. attuativi del contratto del 25.9.1997 non poteva che riconoscersi una funzione meramente ricognitiva della permanenza delle esigenze sottese alla necessità di stipulare ulteriori contratti a termine.

Con il quarto motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., nonchè vizio di motivazione, osservando come la corte territoriale avesse omesso di pronunciare sull’eccezione di risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro instaurati con la M., S. e D.; risoluzione che era resa palese dal contegno di prolungata ed ininterrotta inerzia assunto dopo la scadenza dei contratti a termine. Con il quinto motivo, infine, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, prospettando violazione degli artt. 1219, 2099 e 2697 c.c., per aver omesso di verificare se vi fosse stata effettiva costituzione in mora da parte dei lavoratori, assegnando a tal fine erroneamente rilevanza alla richiesta per il tentativo di conciliazione.

1. Il ricorso proposto dalla società ricorrente nei confronti di M.M.G., P.M. e S.F. va dichiarato inammissibile. Sono stati, infatti, depositate copie dei verbali di conciliazioni stipulati fra la società ricorrente e i predetti in data 26.11.2008 ( M.), 20.1.2009 ( P.) e 4.2.2009 ( S.).

Da tali verbali risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale gli intimati sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13- 7-2009 n. 16341).

Spese compensate, in considerazione dell’esito del giudizio.

2. Il ricorso va, invece, dichiarato, con riferimento alle restanti parti, inammissibile per difetto di tempestività dell’impugnazione.

Risulta, infatti, dagli atti che il ricorso è stato notificato, a mezzo del servizio postale, con raccomandate spedite il 2.8.2006, laddove la sentenza impugnata è stata pubblicata l’1.8.2005, e che, peraltro, i plichi raccomandati (per come emerge dai relativi avvisi di ricevimento) sono stati indirizzati presso il domicilio (eletto) dei procuratori costituiti, ma alle parti personalmente: sicchè queste ultime sono risultate, a tali indirizzi, sconosciute.

In sede di note autorizzate, la società ricorrente ha dedotto che “nel caso di specie, risulta per tabulas dalla prima pagina del ricorso ex art. 360 c.p.c., depositato che lo stesso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario in data 1 agosto 2006; mentre, in data 2 agosto 2006, l’ufficiale giudiziario ha provveduto a trasmettere, tramite il servizio postale, agli avv.ti Tommaso Giannini ed Elena Preite, il ricorso predisposto dall’esponente nei confronti del sig. D.”.

L’esame del documento non conferma, tuttavia, tale affermazione, rinvenendosi nella prima pagina del ricorso solo l’annotazione “scade 1/8/2006 ultimo giorno”, che non vale certo a provare la consegna, nella stessa data, dell’atto all’ufficiale giudiziario ai fini della notificazione, nè, comunque, che tale annotazione provenga da quest’ultimo.

Ne deriva che i principi richiamati dalla difesa del ricorrente, circa il perfezionamento della notifica, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, seppur corretti, non risultano validamente riferibili al caso in esame.

Il ricorso va, pertanto, anche in parte qua dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono, con riferimento alla posizione del D., la regola della soccombenza, mentre nessuna statuizione va adottata in relazione alla posizione di M.M., non costituitasi in giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese nei confronti di M.M.G., P.M. e S.F.; condanna la società ricorrente al pagamento in favore delle altre parti costituite delle spese, che liquida in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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