Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18683 del 09/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 09/09/2020), n.18683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18034/2014 proposto da:

ITALCEMENTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO 47, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO DI CANDILO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PAOLO PROVENZALI, ROBERTO MARCO ANDREA

FERRARIO;

– ricorrente –

contro

R.G., A.F.P., domiciliati ope legis

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e

difesi dall’Avvocato NICOLA CEA;

– controricorrenti –

e contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 29/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 13/03/2014 R.G.N. 402/2013.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera nella parte in cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 404 c.p.c., da Italcementi s.p.a. avverso la sentenza dello stesso Tribunale che, nel giudizio promosso da R.G. e A.F.P. nei confronti dell’INPS, aveva riconosciuto il diritto dei due lavoratori alla rivalutazione contributiva spettante per effetto dell’accertata esposizione qualificata all’amianto mentre, in accoglimento dell’appello incidentale dei due lavoratori, ha condannato la Italcementi s.p.a. a rifondere le spese del giudizio di primo grado che il Tribunale aveva integralmente compensato.

2. Il giudice di appello ha rammentato che l’opposizione di terzo, disciplinata dall’art. 404 c.p.c., costituisce un mezzo straordinario di impugnazione. Ha sottolineato che tale mezzo presuppone l’esistenza di un diritto autonomo del terzo incompatibile con la situazione giuridica dichiarata in sentenza e che dalla stessa sia pregiudicato. Ha precisato inoltre che si deve trattare di una posizione giuridica soggettiva che può essere, fatta valere dal terzo nel corso del giudizio, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., attraverso un intervento principale o litisconsortile.

3. Pertanto, non essendovi alcuna connessione oggettiva tra la pretesa azionata dai due lavoratori – fondata sul rapporto previdenziale esistente con l’INPS ed avente ad oggetto un beneficio pensionistico – e la pretesa oggetto dell’opposizione di terzo, la Corte di merito ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità da parte del Tribunale.

4. Con riguardo poi al lamentato possibile pregiudizio all’immagine della società, per effetto dell’accertamento dell’esistenza di amianto nei suoi macchinari, la Corte di merito ha evidenziato che si trattava di posizione soggettiva che avrebbe potuto essere autonomamente azionata e non era pregiudicata dalla decisione intervenuta nel giudizio tra i lavoratori e l’Istituto previdenziale non essendo la sentenza opponibile alla società.

5. Inoltre la Corte di merito ha escluso l’esistenza di un danno da esecuzione della sentenza in senso lato osservando che per effetto di quella statuizione giudiziale le parti in causa non erano tenute ad adottare comportamenti o condotte che potessero essere direttamente lesive delle posizioni soggettive della società.

6. Quanto all’appello incidentale dei due lavoratori, la Corte lo ha accolto in quanto ha accertato che, avuto riguardo al testo dell’art. 92 c.p.c., “ratione temporis” applicabile alla controversia, non sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio.

7. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Italcementi s.p.a. affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso R.G. e A.F.P.. L’INPS ha depositato procura. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 404 c.p.c., comma 1, per avere la Corte erroneamente negato che sussista una connessione oggettiva tra la posizione della società ed il rapporto previdenziale dei due lavoratori. Sostiene infatti che la pretesa dei due lavoratori, nei suoi presupposti fattuali, è incompatibile con la tutela chiesta dalla società Italcementi la quale, perciò, è legittimata a proporre l’opposizione di terzo.

8.1. Osserva inoltre che la sentenza avrebbe adottato una interpretazione estremamente restrittiva della norma in esame che si discosta dagli orientamenti prevalenti della giurisprudenza che ammette l’opposizione di terzo anche quando sussista la titolarità di una “pretesa del tutto autonoma” e non solo quando la parte vanti un diritto autonomo rispetto all’oggetto della sentenza impugnata.

8. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 404 c.p.c., comma 1, per avere la Corte da un canto ritenuto l’autonoma azionabilità dell’azione di accertamento e dall’altro escluso l’esistenza di un collegamento diretto tra la situazione giuridica che ne costituiva l’oggetto e la pretesa dei lavoratori.

9. Con il terzo motivo di ricorso, poi si censura la sentenza, in relazione all’art. 100 ed all’art. 404 c.p.c., per aver escluso l’esistenza di un interesse ad agire in opposizione così come ad intervenire nel giudizio tra l’Inps ed i lavoratori avente ad oggetto i benefici previdenziali connessi alla protratta esposizione all’amianto nel corso dell’attività lavorativa, salvo poi affermare che ben potrebbe la società agire a tutela della propria immagine ed eccepire in giudizio l’inopponibilità della sentenza pronunciata tra l’Istituto previdenziale ed i lavoratori. Sostiene la Italcementi che se sussiste un interesse ad agire a tutela dell’immagine lesa dall’accertamento dell’esistenza di condizioni di lavoro insalubri tale interesse consente anche di proporre opposizione alla sentenza passata in giudicato che tale accertamento contiene.

10. Le censure, da esaminare congiuntamente poichè investono sotto diversi profili il capo della decisione con il quale è stata ritenuta inammissibile la proposta opposizione di terzo, non possono essere accolte.

10.1. L’opposizione ordinaria di terzo, di cui dell’art. 404 c.p.c., comma 1, non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato (cfr. Cass. 21/02/2019 n. 5244). Non qualsiasi pregiudizio però legittima il terzo alla proposizione dell’opposizione di terzo ordinaria, ma solo quello che derivi dalla titolarità di una situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata (Cass. 23/04/2007 n. 9647). La legittimazione ad avvalersi dell’opposizione ordinaria è dunque riconosciuta al terzo che si affermi titolare di un diritto proprio, autonomo, la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata inter alios nonchè al litisconsorte necessario pretermesso, che erroneamente non sia stato chiamato a integrare il contraddittorio secondo quanto richiesto dall’art. 102 c.p.c..

10.2. Correttamente la Corte di merito, al pari del Tribunale, ha escluso che nella specie ricorressero i presupposti per l’esercizio dell’opposizione da parte della società Italcementi.

10.3. Oggetto della controversia è l’attribuzione dell’eccezionale beneficio di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1 e dalla successiva Legge di Conversione 4 agosto 1993, n. 271. La protratta esposizione ad una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 24 e 31 e successive modifiche, costituisce uno dei presupposti per il suo riconoscimento.

10.4. All’accertamento della esistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio contributivo azionato dai lavoratori, che involge la verifica sulle mansioni che devono comportare un effettivo e personale rischio morbigeno ed il suo protrarsi per un consistente periodo di tempo, non segue alcuna immediata conseguenza per il datore di lavoro. Neppure è pregiudicato il suo diritto a tutelare in giudizio l’immagine che si afferma pregiudicata dall’accertamento oggetto della sentenza che, non essendo opponibile alla società, non esclude che, in una diversa sede dove si alleghi in concreto l’esistenza di un pregiudizio, si possa procedere ad un nuovo accertamento dello stato dei luoghi.

11. Anche il quarto motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione dell’art. 92 c.p.c. è infondato atteso che – proprio tenuto conto del fatto che l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche – la Corte di merito ha escluso che la questione affrontata in giudizio presentasse profili di novità in tutti i suoi aspetti: sia per quanto concerne l’interpretazione dell’art. 404 c.p.c., del tutto pacifica nei suoi contorni, sia con riguardo alla sottostante questione dei requisiti e della portata dell’azione previdenziale svolta dai due lavoratori nei confronti dell’Inps.

12. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti R. e A. mentre nulla è dovuto per l’Inps che si è limitato a depositare procura senza svolgere alcuna attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in favore delle parti costituite in Euro 5000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2020

 

 

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