Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8997 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 15/04/2010), n.8997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.O.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SCANDRIGLIA 7, presso lo studio dell’avvocato BUCCARELLI MARIA PIA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIESA CARLO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENI SPA GAS & POWER in persona del suo procuratore speciale

pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALOMBO 12, presso

lo studio dell’avvocato SANTORO ELENA, rappresentata e difesa

dall’avvocato BOLLORINO SANDRA, giusta procura alle liti che viene

allegata in atti;

– controricorrente –

e contro

C.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1366/2008 del GIUDICE DI PACE di SAVONA del

14.7.08, depositata il 23/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Francesco Rufini (per delega

avv. Sandra Bollorino) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per la trattazione del ricorso in Pubblica Udienza.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. B.O.M. ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 23 luglio 2008, con la quale il Giudice di Pace di Savona, investito da C.E. dell’opposizione avverso il precetto notificatole il 10 luglio 2006 dalla Eni s.p.a. Divisione Gas & Power, nonchè della domanda di chiamata in manleva nei confronti di essa ricorrente, ha accolto l’opposizione “parzialmente”, revocando il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo azionato dalla società precettante, ed ha condannato in favore di detta società la C. al pagamento di parte della somma precettata e la B. di altra parte di essa.

Al ricorso la C. non ha resistito, mentre ha resistito con controricorso l’Eni s.p.a. Gas & Power.

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (tale D.Lgs., art. 27, comma 2).

p. 3. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – Preliminarmente va rilevato che il ricorso è ammissibile, in quanto la sentenza risulta emessa dal Giudice di Pace con espressa qualificazione della domanda di cui è stato investito come opposizione a precetto. Venendo in rilievo il regime di cui all’art. 616 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, ed essendo la sentenza impugnabile, essa soggiace al rimedio del ricorso straordinario in cassazione.

4. – Sempre preliminarmente va rilevato che nel controricorso l’Eni ha anche svolto motivi di censura verso la sentenza impugnata ed ha chiesto espressamente la cassazione della sentenza impugnata “in accoglimento del controricorso”.

Ne consegue che l’atto di costituzione in questione va considerato come ricorso incidentale, poichè di esso, al di là della mancanza di qualificazione formale come tale ricorrono gli estremi contenutistici, onde è applicabile il principio della irrilevanza dell’osservanza delle forme, perchè lo scopo correlato all’atto formalmente qualificato come ricorso incidentale è raggiunto (si veda, in termini, Cass. n. 24454 del 2005, secondo cui: “Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme – secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo – occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall’art. 371 c.p.c., in relazione agli artt. 365, 366 e 369 cod. proc. civ., e, in particolare, la richiesta – anche implicita – di cassazione della sentenza, specificamente prevista dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, ed essenziale per individuare nell’atto in questione un mezzo di impugnazione, alla luce dei principi della domanda, del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, implicanti, rispettivamente, la chiara indicazione del mezzo processuale azionato, il diritto della controparte di essere messa in condizione di difendersi e di replicare e il potere-dovere del giudice di identificare la domanda senza incertezze, per non andare oltre il limite della stessa”).

Ciò premesso, sia il ricorso della B., sia quello dell’Eni, previa riunione, sembrano doversi dichiarare entrambi inammissibili, per totale inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti, essi si fondano sul contenuto sia del decreto ingiuntivo posto a base dell’esecuzione forzata minacciata, sia del precetto con cui essa venne preannunciata. Senonchè, di tali atti non si fornisce in alcun modo l’indicazione del se e dove siano stati prodotti in questa sede di legittimità, indicazione che costituisce elemento necessario dell’onere di cui alla norma citata (si vedano: Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; anteriormente Cass. (ord.) n. 22303 del 2008;

successivamente, con specifico riferimento agli atti processuali, si veda Cass. (ord.) n. 26266 del 2008; da ultimo, Cass. (ord.) n. 22485 del 2009)”.

p. 2. Il Collegio preliminarmente condivide la relazione quanto alla ricognizione dell’esistenza di un ricorso incidentale della resistente e, pertanto, essendo stato tale ricorso proposto in seno a quello principale, ne dispone la riunione.

p. 3. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo criticate efficacemente dalla memoria della ricorrente principale, la quale si fonda su due rilievi entrambi non condivisibili.

p. 3.1. Il primo è che il decreto ingiuntivo ed il precetto non le sarebbero stati mai notificati ad essa esponente, onde, non avendone “la materiale disponibilità”, non avrebbe potuto produrli.

L’assunto suppone che ciascuna parte nel giudizio di cassazione debba produrre solo i documenti di cui abbia “la materiale disponibilità”, mentre (in disparte il rilievo che non è dato comprendere come dalla mancata notificazione del ricorso per decreto e del precetto debba inferirsi che la ricorrente non ne avrebbe avuto “la materiale disponibilità”), in ossequio al principio di acquisizione processuale, ogni parte e segnatamente la ricorrente in cassazione che fondi il suo ricorso su determinati atti, è onerata di produrli se essi sono stati comunque prodotti da alcuna delle parti nel giudizio di merito. La produzione, evidentemente dovrà avvenire previa estrazione di copia.

Ora, parte ricorrente principale si è ben guardata dal dedurre che i detti atti non fossero stati prodotti nel giudizio di merito, segnatamente dall’opponente.

p. 3.2. Il secondo rilievo è che il ricorso non si fonderebbe sul contenuto del decreto ingiuntivo e del precetto.

Si tratta anche qui di assunto non condivisibile: il motivo di ricorso principale lamenta che l’opposizione al precetto fosse stata proposta avverso un’esecuzione minacciata sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, con la deduzione che esso era stato notificato oltre il termine di cui all’art. 644 c.p.c. e con la prospettazione come ragioni dell’opposizione all’esecuzione delle ragioni che avrebbero dovuto essere prospettate con l’opposizione tempestiva al decreto stesso. Ora, non è dato comprendere come lo scrutinio del motivo potrebbe avvenire senza che la Corte sia messa in grado di esaminare il precetto, per verificare che fosse fondato sul decreto ingiuntivo, e quest’ultimo atto con la relativa relata di notificazione, onde verificare le allegazioni con le quali il motivo stesso è svolto.

In questo senso nella relazione correttamente si è detto che il ricorso “si fonda” su detti atti.

In particolare, non si comprende come si possa postulare che la Corte possa controllare se effettivamente il Giudice di Pace, investito dell’opposizione a precetto, abbia “revocato” il decreto ingiuntivo ormai non opposto, senza poter esaminare il contenuto del precetto ed il decreto con la relata di notificazione, dalla quale decorse il termine per l’opposizione, che non sarebbe stato rispettato. Gli stessi quesiti formulati sia dalla ricorrente che dalla resistente dimostrano, del resto, al di là di quanto emerge dalla lettura dei motivi rispettivamente proposti, che entrambi i ricorsi “si fondano” (nel senso che postulano l’esame) del precetto e del decreto ingiuntivo, sia là dove postulano che con l’opposizione a precetto sarebbero state dedotte ragioni che avrebbero dovuto essere dedotte con l’opposizione al decreto (il che, evidentemente postula, che si debba conoscere il contenuto del decreto), sia là dove censurano la “revoca” del decreto stesso (il che, altrettanto evidentemente, postula che la valutazione su di essa implichi la considerazione del decreto stesso).

p. 3.3. Entrambi i ricorsi sono dichiarati, dunque, inammissibili.

Nei rapporti fra le parti costituite la reiezione di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riunito al ricorso principale, quello incidentale proposto dalla resistente, dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Compensa le spese del giudizio di Cassazione fra le parti costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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