Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9022 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sardegna, sez. 9^, n. 194, depositata il 4.12.2007.

Letta le relazioni scritte redatte dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la sentenza della Commissione tributaria della Sardegna indicata in epigrafe annullò integralmente, in riforma della sentenza di primo grado, gli avvisi di accertamento Iva per gli anni 1991, 1992, 1993 1994, ritenendo illegittimo il diniego opposto dall’Ufficio al concordato di massa ex D.L. n. 656 del 1994, in proposito richiesto dal contribuente in merito ai richiamati accertamenti;

rilevato:

che, avverso detta decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto due ricorsi per cassazione in unico motivo, consegnati per la notificazione, rispettivamente, il 2.12.2008 ed il 9.1.2009;

che l’Agenzia ha, in particolare, dedotto violazione di legge, in base al rilievo che dagli atti risultava che il diniego del concordato di massa ex D.L. n. 656 del 1994, richiesto in relazione agli accertamenti per gli anni 91, 92 e 93 non era mai stato impugnato, cosicchè, per effetto della preclusione derivante dall’acquisita definitività del diniego, giusti o sbagliati che fossero gli accertamenti, la commissione tributaria regionale, non avrebbe potuto affermarne l’illegittimità in ragione della ritenuta illegittima mancata fruizione del beneficio, ma avrebbe dovuto procedere all’esame degli altri motivi d’impugnazione;

– che l’Agenzia ha, quindi, formulato il seguente quesito di diritto:

“in lite vertente su rettifiche IVA 1991-1992 e 1993 e relativa irrogazione di sanzioni, ove consti che il contribuente si sia visto negare, con provvedimenti del 1995, mai impugnati, il beneficio del concordato di massa ex D.L. n. 656 del 1994, non può la CTR, per la preclusione che deriva dalla definitività di tale diniego, annullare gli atti impugnati per l’omessa concessione del medesimo, ma deve esaminare il merito della causa e in particolare i motivi di appello incidentale con cui l’Ufficio lamentava: la esclusione, quali ricavi, dei versamenti del conto corrente della moglie del contribuente; la parziale riduzione dei costi sostenuti per prestazioni artigianali, risultando trattarsi a detta dei lavoratori, di fatture gonfiate per prestazioni, in realtà, di lavoro dipendente?”. – che il contribuente non si è costituito;

osservato:

che i due ricorsi per cassazione promossi dall’Agenzia, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.;

considerato:

– che il ricorso consegnato per la notificazione il 2.12.2008 è inammissibile, poichè, secondo quanto indicato dalla stessa Agenzia ricorrente con nota 2.2.2009, il correlativo procedimento di notificazione alla controparte non si è perfezionato e non ha, quindi, dato vita all’instaurazione di alcun rapporto processuale;

considerato inoltre:

– che il ricorso tempestivamente consegnato per la notificazione il 9.1.2009 e ritualmente notificato è manifestamente fondato:

– che, infatti, dalla stessa sentenza impugnata risulta attestata la mancata impugnazione da parte del contribuente il diniego di concordato ex L. n. 656 del 1994, in relazione agli accertamenti in rassegna;

– che, d’altro canto, il diniego di definizione agevolata costituisce, per esplicito dettato normativo (v. la lett. h della disposizione), atto autonomamente impugnabile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19 (in relazione al previgente contenzioso tributario ed al corrispondente D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, cfr.: Cass. 4020/04, 13999/02, 6471/02, 7279/95), sicchè, in forza del criterio sostanziale dell’autonomia funzionale, il contribuente è tenuto a contestarlo, entro l’ambito temporale stabilito a pena di decadenza, e, ove a ciò non provveda, non può, successivamente, invocare la spettanza del beneficio (v. giur. cit.);

ritenuto:

– che pertanto, nelle forme di cui agli artt. 375 e 3 80 bis c.p.c., va dichiarato inammissibile il ricorso consegnato per la notificazione il 2.12.2008 e che va, invece, accolto quello consegnato per la notificazione il 9.1.2009;

– che la sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Sardegna.

PQM

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso consegnato per la notificazione il 2.12.2008 ed accoglie quello consegnato per la notificazione il 9.1.2009; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sardegna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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