Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9091 del 15/04/2010
Cassazione civile sez. II, 15/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9091
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.R., elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 76/A, presso lo studio dell’avvocato CUCCI
MASSIMO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio
dell’avvocato CECCARANI BRUNO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 40130/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 26/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/03/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;
udito l’Avvocato CUCCI Massimo, difensore del ricorrente che ha
chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.R. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 40130 depos. in data 26.10.2004 con la quale il giudice di Pace di Roma, aveva respinto l’opposizione da lei avanzata avverso i verbali n. (OMISSIS) relativi a violazioni dell’art. 148 C.d.S., comma 11 (sorpasso di veicoli fermi per arresto della circolazione e circolazione contromano) e dell’art. 41 C.d.S., comma 11 e art. 146 C.d.S. (attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa). Il G. di P. aveva rigettato l’opposizione ritenendo non plausibile la tesi difensiva della ricorrente, secondo cui la medesima non aveva commesse le violazioni a lei contestate, in quanto nel giorno e nell’ora in cui le stesse erano state rilevate, essa aveva gia’ raggiunto il proprio posto di lavoro, come da documentazione prodotta e dichiarazione del teste da lei indicato. Il ricorso per Cassazione si fonda sulla base di 3 censure; l’intimato comune di Roma, resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 23 e dei principi in materia l’onere della prova. La ricorrente ha denunciato un possibile errore percettivo in cui sarebbe incorso il verbalizzante nell’individuazione dei veicolo, per cui la relativa prova doveva ritenersi a carico dell’amministrazione (che neanche si era costituita nel giudizio) e non di essa opponente, come invece erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace.
Peraltro non e’ necessaria la proposizione della querela di falso per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale e come tali suscettibili di errore di fatto.
Con il 2 motivo dei ricorso, l’esponente denuncia il vizio di motivazione, cioe’ l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice, specie con riferimento a quanto sostenuto dallo steso giudice in merito al percorso che la ricorrente avrebbe dovuto fare per raggiungere, dalla propria abitazione, il suo posto di lavoro.
Le doglianze sono infondate.
Con esse invero esponente tende ad introdurre elementi di merito incensurabili in sede di legittimita’, stante la corretta e congrua motivazione della sentenza, immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 15693 de 12.08.2004); d’altra parte e’ altresi’ noto che sono riservate al giudice di merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonche’ la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 1554 del 20.01.2004). Nella fattispecie il giudicante ha correttamente rilevato che essa opponente “non ha basato le sue contestazioni su prove (che non ebbe a sorpassare auto ferme ponendosi contromano e che non ebbe ad attraversare il semaforo con il rosso), bensi’ sulla semplice presunzione che sia stata sbagliata la lettura della targa in quanto non sarebbe possibile, in quattro minuti, compiere il percorso dalla via (OMISSIS)”. Lo stesso giudice ha peraltro dimostrato che siffatta tesi dell’opponente era sottomolteplici inattendibile ed inverosimile.
Infine appare inammissibile, non risultando in precedenza proposto, il 3 motivo del ricorso, con il quale la ricorrente denunzia in via subordinata “la non rilevata illegittimita’ del verbale di accertamento nella parte relativa alla decurtazione dei punti della patente nei confronti del proprietario della vettura non identificano come effettivo conducente”; e cio’ anche con riguardo alla sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale.
Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese processuali, per il principio della soccombenza sono poste a carico della ricorrente.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 500.00, di cui Euro 200.00 per spese, oltre alle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010