Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8966 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. I, 14/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 14/04/2010), n.8966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – President – –

Dott. RORDORF Renato – Consiglie – –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consiglie – –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consiglie – –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12105-2008 proposto da:

EREDI MARIA GALANO S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), gia’

GENERALFINANZIARIA DI LINO DE ROSA & C. S.A.S., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.

TOMMASO D’AQUINO 116, presso l’avvocato FIORENTINO ALFREDO,

rappresentata e difesa dagli avvocati FIORENTINO GIOVANNI,

SANGIOVANNI GIUSEPPE, CERRATO STEFANO, giusta procura in calce al

ricorso e procura speciale per Notaio FRANCESCO DENTE di NAPOLI –

Rep. n. 185713 del 24.2.10;

– ricorrente –

contro

C.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso lo STUDIO GARDIN,

rappresentato e difeso dagli avvocati PARRELLA LUCA, PARRELLA

DOMENICO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

HOTEL CARLTON INTERNATIONAL DI DE ROSA & CO. S.N.C., FINDECO DI

DE

ROSA & CO. S.N.C., D.R.A., D.R.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 636/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato S. CERRATO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

uditi, per il controricorrente, gli Avvocati D. PARRELLA e L.

PARRELLA che hanno chiesto il rigetto del ricorsO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C., con atto notificato il 16/2/2004, conveniva davanti al Tribunale di Torre Annunziata la Hotel Carlton Hilton di De Rosa e C. s.n.c., la Generalfinanziaria di Lino De Rosa e C. s.a.s., la Findeco di De Rosa e C. s.n.c. ed i Sigg. B. ed D.R.A. per sentir dichiarare la inesistenza o la nullita’ della Delib. 29 luglio 2003, Delib. 2 settembre 2003 e Delib. 15 settembre 2003 con le quali D.R.A., nella qualita’ di procuratore della Findeco s.n.c., e D.R.B., socio accomandatario della Generalfinanziaria s.a.s., avevano deliberato modifiche all’atto costitutivo della Hotel Carlton International di De Rosa e C. s.n.c. (Delib. 29 luglio 2003), avevano revocato lo stato di liquidazione della Hotel Carlton International di De Rosa e C. s.n.c. (Delib. 2 settembre 2003) e, a seguito dei rilievi formulati dal Conservatore del Registro delle Imprese, riconfermato sia le modifiche all’atto costitutivo che la revoca dello stato di liquidazione (Delib. 15 settembre 2003).

L’Hotel Carlton International di De Rosa e C. s.n.c. in liquidazione si costituiva aderendo alle richieste del C.. La Generalfinanziaria di Lino De Rosa s.a.s., costituitasi anch’essa, eccepiva la inammissibilita’ e improponibilita’ dell’azione che contestava comunque nel merito. La convenuta D.R.A., a sua volta, contestava la domanda del C. e ne chiedeva il rigetto.

Il Tribunale, con sentenza del 23-24/3/2005 – con motivazione abbreviata -, rigettava le eccezioni formulate dalla Generalfinanziaria, dichiarando di condividere le deduzioni svolte dall’attore nella memoria conclusionale; ritenendo poi che D.R. A. fosse privo dei poteri rappresentativi della Findeco s.n.c. all’atto delle delibere impugnate, dichiarava la inesistenza delle delibere stesse e condannava la Generalfinanziaria alla rifusione delle spese del giudizio in favore del C..

Avverso tale decisione proponeva appello la Generalfinanziaria con atto del 18-20/5/2005; si costituivano il C. e l’Hotel Carlton International di De Rosa e C. s.n.c. contestando il gravame e chiedendone il rigetto.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 636/07, rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Eredi Maria Galano srl (gia’ Generalfinanziaria di Lino di Rosa & C. sas) sulla base di sei motivi cui resiste con controricorso il C..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente con il primo motivo di ricorso censura la ritenuta inammissibilita’ della censura relative alla nullita’ della vocatio in ius della Findeco.

Con il secondo motivo deduce la violazione da parte della sentenza impugnata degli artt. 1372, 1362 e 1418 c.c. e del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34 laddove ha rigettato l’eccezione di carenza di giurisdizione per via della clausola arbitrale contenuta nell’art. 14 della societa’ Hotel Carlton. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il mandato institorio conferito ad D.R.A. si fosse estinto anziche’ modificato.

Con il quarto motivo si duole della mancata ammissione di alcuni documenti in grado di appello.

Con il quinto motivo censura la ritenuta irregolarita’ delle convocazioni delle assemblee dei soci nonostante gli stessi fossero tutti presenti.

Con il sesto motivo assume l’erroneita’ della decisione laddove non ha ritenuto la mancanza di legittimazione del C. a far valere l’inesistenza della delibera sociale a cui ha partecipato un falsus procurator potendo essa esser fatta valere solo su iniziativa della persona falsamente rappresentata.

Il primo motivo e’ inammissibile.

Invero la sentenza impugnata ha osservato che nel caso di specie la dedotta violazione del contraddittorio non concerneva la mancata citazione nei confronti di una parte necessaria del processo, bensi’ riguardava la nullita’ della notifica dell’atto di citazione alla Findeco snc e la sua mancata costituzione in giudizio ed in tal senso ha concluso per la mancanza di interesse da parte della Generalfinanziaria a far valere la detta nullita’.

Tale ratio decidendi non risulta in alcun modo censurata dalla societa’ ricorrente, come risulta anche dal quesito ex art. 366 bis c.p.c. con cui la societa’ ricorrente pone una serie di questioni relative: a) alla necessita’ di convocare tutti i soci, ivi comprese le societa’ se rivestono tale qualita’, nel caso di impugnativa di delibere assembleari; b) alla necessita’ che, se e’ il socio che impugna le dette delibere il quale rivesta anche la carica di amministratore, alla societa’ venga nominato un curatore speciale; c) alla eventuale nullita’ derivante dalla mancata nomina del detto curatore speciale.

Nessun quesito viene, invece, posto, ne’ argomenti svolti nel motivo, se, in caso di asserita nullita’ della notifica ad uno dei soci che devono essere evocati in giudizio vertente sulla nullita’ di una delibera assembleare, altri soci abbiano interesse a far valere detta nullita’ in luogo del socio non costituitosi.

E’ appena il caso di aggiungere che una eventuale nullita’ per violazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario non potrebbe essere in questo caso rilevata d’ufficio da questa Corte poiche’ essa richiederebbe una serie di accertamenti in fatto che sono preclusi in sede di legittimita’.

Il secondo motivo e’ inammissibile anch’esso.

La Corte d’appello ha rilevato che nel caso di specie non sussisteva la cognizione degli arbitri in quanto la clausola compromissoria contenuta nell’art. 14 dell’Hotel Carlton International snc era in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34 e non era, comunque applicabile al caso di specie in quanto prevedeva il giudizio arbitrale per le controversie relative all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto e non gia’, come nella fattispecie alla validita’ degli atti deliberativi sociali. Aggiungeva la Corte d’appello che dette statuizioni, contenute gia’ nella sentenza di primo grado, non erano state oggetto di specifica censura da parte dell’appellante.

In altri termini, il giudice di seconde cure ha accertato la formazione del giudicato in ordine alla cognizione del giudice ordinario relativamente alla presente controversia non essendo stata impugnata sul punto la decisione del giudice di primo grado.

Questa statuizione del giudice di appello non risulta in alcun modo oggetto di censura da parte della societa’ ricorrente la quale si limita a riproporre nel motivo e nel quesito conclusivo la questione dell’applicabilita’ del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, nonche’ quella della interpretazione della clausola compromissoria e se detta clausola sia compatibile con i giudizi di impugnazione delle delibere societarie.

Il motivo non puo’ pertanto trovare ingresso nel presente giudizio di legittimita’.

Il terzo motivo e’ fondato.

Invero, il giudice di seconde cure ha ritenuto che il D.R., che aveva ricevuto il 16.6.73 mandato institorio da G.M. (amministratrice a firma disgiunta) della Hotel Carlton di Apreda Galano in Rosa snc per compiere atti di amministrazione della predetta societa’, necessitava di essere nuovamente preposto all’impresa dopo la morte della G. e dopo il riassetto societario, che aveva visto l’ingresso del C. quale socio, e la variazione della ragione sociale in Hotel Carlton di De Rosa & C snc e poi in Findeco di De Rosa & C snc con l’affidamento della amministrazione congiunta al C. e a D.R.C..

Tale circostanza unitamente al fatto che non risultava che il D. R. avesse esercitato alcun atto di gestione nel nuovo assetto societario ha indotto a ritenere che il medesimo non potesse rappresentare la Findeco nell’adozione delle delibere oggetto di causa. La Corte d’appello sulla base di detta motivazione ha inoltre ritenuto la irrilevanza nel caso di specie di ogni richiamo all’istituto della revoca tacita di cui all’art. 1724 c.c.. Tale motivazione appare erronea.

Per quanto concerne la trasformazione della societa’, la giurisprudenza costante di questa Corte ha affermato che ogni specie di trasformazione comporta soltanto il mutamento formale di un’organizzazione societaria gia’ esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicche’ l’ente trasformato, quand’anche consegua la personalita’ giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, ne’ da luogo ad un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuita’ e senza perdere la sua identita’ soggettiva (Cass. 5963/03; Cass. 26258/05; Cass. 9569/07; Cass. 3269/09). In tal senso si e’, ad esempio, ritenuto che conserva efficacia, finche’ non espressamente o tacitamente revocato, un mandato “ad litem” rilasciato dalla societa’ nella sua originaria configurazione. (Cass. 5106/95).

Se, dunque, la societa’, ancorche’ trasformatasi non ha mutato la propria identita’, deve ritenersi che tutti gli atti da essa compiuti siano rimasti in vita ed efficaci ed tra questi anche il mandato conferito nel 1973 al D.R. senza che lo stesso necessitasse di apposita rinnovazione e senza che per lo stesso potesse ritenersi avvenuta una ipotesi di decadenza.

Una volta appurato che la societa’ ha mantenuto la propria identita’, neppure il cambiamento degli amministratori esercita influenza sul mandato.

Questa Corte ha gia’ avuto occasione di chiarire, sia pure in riferimento ad un mandato per un unico atto, che qualora l’amministratore di una societa’ di capitali, in conformita’ di specifica autorizzazione, conferisca ad un terzo procura per il compimento di un atto, detto terzo assume la veste di mandatario (con rappresentanza) della societa’, con la conseguenza che l’atto da lui posto in essere e’ riferibile alla societa’ stessa, e che, inoltre, solo le vicende a quest’ultima inerenti possono implicare estinzione del mandato, ai sensi dell’art. 1722 cod. civ., non anche quelle relative alla persona fisica dell’amministratore (quale la cessazione dalla carica). (Cass. 1913/65; Cass. 7819/90). Tale principio e’ del resto pienamente conforme a quanto disposto dall’art. 1722 c.c., n. 4 che, nello stabilire che la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante estinguono il mandato, precisa tuttavia che il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un impresa non si estingue se l’esercizio dell’impresa e’ continuato.

Va ulteriormente osservato che sul punto non emerge che la Corte d’appello abbia tenuto conto del documento in data 7.8.81 (riprodotto integralmente nel ricorso in osservanza del principio di autosufficienza) con cui la nuova Amministratrice D.R.C. informava il coamministratore C. della esistenza del mandato institorio ad D.R.A..

Da ultimo, nessuna rilevanza ai fini della estinzione del mandato puo’ rivestire la ritenuta inattivita’ del mandatario, posto che tale circostanza non e’ prevista dalla legge come causa di estinzione del mandato. Ancorche’ non si rinvengano precedenti specifici di questa Corte su tale questione, il principio dianzi affermato e’ implicitamente contenuto nella pronuncia che si riferisce al caso inverso del silenzio del mandante con la quale si e’ ritenuto che il semplice, ancorche’ prolungato, silenzio del mandante non comporta l’estinzione del mandato, ne’ la revoca tacita dello stesso a norma dell’art. 1724 cod. civ., comportando bensi’, per l’incertezza circa la prosecuzione o non del mandato, il dovere del mandatario (art. 1710 cod. civ.) di interpellare formalmente il proprio mandante al fine di conoscere se questo intenda o non continuare a servirsi della sua opera e nel contempo, fino a quando l’incarico non gli sia revocato, il compimento di tutti gli adempimenti occorrenti per evitare che siano compromessi i suoi diritti. (Cass. 4044/94).

Il motivo va in conclusione accolto dovendo la Corte territoriale in sede di rinvio rivalutare ex novo la questione della esistenza o meno, al momento della adozione delle delibere, del mandato definito institorio in capo a D.R.A..

Il quarto motivo, con cui si deduce l’omesso esame di istanze probatorie e’ inammissibile.

Tale motivo e’ infatti sprovvisto di quesito che e’, invece, necessario alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che l’art. 366 bis c.p.c., richiede che l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre, per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve cioe’ contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’. (Cass. sez. un. 20603/07).

La mancanza del quesito come sopra richiesto rende pertanto il motivo non scrutinabile in questa sede di legittimita’.

Il quinto motivo resta assorbito dall’accoglimento del terzo.

Quanto al sesto motivo, con cui la societa’ ricorrente deduce la mancanza di legittimazione del C. a far valere la mancanza di mandato e la qualita’ di falsus procurator del D.R., va osservato che, come la stessa societa’ ricorrente specifica, tale eccezione e’ stata sollevata per la prima volta in grado di appello.

Da cio’ discende la tardivita’ della stessa poiche’, essendo essa una eccezione in senso proprio, non poteva, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., essere proposta per la prima volta in secondo grado.

Per questa ragione non si rinviene traccia di tale questione nella sentenza impugnata.

Anche poi a voler ritenere che l’eccezione sia stata tempestivamente proposta il motivo sarebbe comunque inammissibile in quanto dedotto per violazione degli artt 1398 e 1399 c.c.in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, mentre, non rinvenendosi pronuncia sotto tali profili, il motivo si sarebbe dovuto semmai proporre, a secondo del modo della sua prospettazione, ai sensi dell’art 112c.p.c.ovvero del 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In conclusione dunque la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto pestando assorbito il quinto e dichiarati inammissibili gli altri, con rinvio anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbito il quinto; dichiara inammissibili gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ve rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA