Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8896 del 14/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 14/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8896
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17876-2007 proposto da:
CARUSO GIUSEPPE DITTA e A.R.S.E.C.A.O. – ASSOCIAZIONE REGIONALE
SICILIANA ESPORTATORI COMMERCIANTI DI AGRUMI E PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio
dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, rappresentati e difesi dall’avvocato
GUERRERA GRIMALDI GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, giusta
mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 461/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 03/08/2006 r.g.n. 1690/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/02/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Catania ha rigettato, perchè tardiva rispetto al termine annuale indicato nell’art. 327 c.p.c. (escluso dalla sospensione in periodo feriale della L. n. 742 del 1969, ex art. 3), la impugnazione proposta dalla ditta Giuseppe Caruso e dall’A.R.S.E.C.A.O (Associazione Regionale Siciliana Esportatori e Commercianti di Agrumi e Prodotti Ortofrutticoli) avverso la decisione del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato insussistente il diritto, rivendicato dalle ricorrenti nei confronti dell’INPS, di ottenere la rideterminazione dei contributi agricoli per i lavoratori occupati negli anni 1991- 2001 in relazione al regolamento CEE n. 2052 del 1988 (e ai successivi n. 2081/1993, 1257/1999, 1783/1999) e la condanna dell’ente previdenziale alla restituzione degli importi pagati in eccedenza. Di questa sentenza la ditta Giuseppe Caruso e l’A.R.S.E.C.A.O. domandano la cassazione con ricorso fondato su due motivi.
L’INPS resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel primo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto (e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro) oltre a vizio di motivazione, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto non specifici i motivi di appello senza indicare le ragioni di tale asserzione, non potendo considerarsi motivazione quella – adottata dalla Corte di merito – consistente nel mero richiamo di principi enunciati dalla Corte di cassazione a proposito della consistenza dell’onere di specificazione; tra l’altro l’impugnazione censurava la interpretazione dei regolamenti comunitari e tanto imponeva al giudice di appello, giusta il principio iura novit curia, di procedere a un nuovo esame di tale normativa e dei suoi effetti nell’ordinamento interno.
2. Nel secondo motivo, con denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro) si censura la sentenza d’appello per aver ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 67 del 1988, art. 9, comma 5, della L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 27, del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 2 nonchè della Delib. CIPE 25 maggio 2000, n. 42 sollevata con riferimento all’art. 3 Cost. e si ripropone la medesima questione, per non avere il legislatore nazionale previsto per la Sicilia – nonostante sia stata definita dai Regolamenti CEE zona ultrasvantaggiata e frontaliera – una differenziazione rispetto alle altre zone agricole svantaggiate e la sua equiparazione ai territori montani, facendone, quindi, conseguire l’applicazione della stessa (più bassa) aliquota contributiva riservata a questi ultimi.
3. Il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile poichè le censure con esso proposte non hanno alcuna attinenza al “decisum” della sentenza impugnata, che (come più sopra ricordato) ha definito il giudizio rilevando la inammissibilità dell’appello per essere stato il relativo ricorso depositato oltre il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c..
Torna, invero, applicabile nella specie, il principio, espressione di un indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, conseguendone la inammissibilità – rilevabile anche d’ufficio – del ricorso stesso (vedi, fra tante, Cass. n. 10695 del 1995, n. 9995 del 1998, n. 7046 del 2001, n. 21490 del 2005). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10,00 per esborsi e in Euro duemilacinquecento per onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010