Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8828 del 13/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8828
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.G., rappresentato e difeso dall’avv. CILIENTO
Lorenzo giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 96/06/07, depositata il 5 ottobre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3
marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. P.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 96/06/07, depositata il 5 ottobre 2007, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, è stata confermata la legittimità del diniego di definizione di lite pendente emesso nei suoi confronti della L. n. 289 del 2002, ex art. 16.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
2. Il ricorso appare inammissibile, in quanto si conclude con un quesito chiaramente non rispondente ai requisiti stabiliti per la sua formulazione dall’art. 366 bis c.p.c., come individuati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (per tutte, Cass., Sez. un., n. 26020 del 2008).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che il ricorrente va conseguentemente condannato alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1500,00, di cui Euro 1300,00 per onorati, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010