Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8758 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25593-2006 proposto da:

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI

DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 945/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/05/2006 r.g.n. 2290/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato LUCIANA ROMEO;

udito l’Avvocato DOMENICO CONCETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso al Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, S.P. domandava il riconoscimento del diritto alla ricostituzione della rendita per malattia professionale nella misura dell’87% di inabilità permanente, già accertata dall’INAIL e successivamente ridotta al 50% a seguito di visita di revisione;

deduceva, al riguardo, che il provvedimento di revisione adottato dall’Istituto era illegittimo poichè la rendita era ormai consolidata essendo scaduti i termini previsti dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 137. Con sentenza del 14 aprile 2005 il Tribunale, disatteso tale rilievo di illegittimità, riconosceva la rendita nella misura del 65%, così come determinata mediante c.t.u..

2. Tale decisione veniva appellata sia dall’INAIL, in ordine alla determinazione della misura della invalidità, sia, in via incidentale, dall’assicurato, con riguardo al consolidamento della rendita nella misura dell’87%. La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l’appello incidentale, con assorbimento dell’appello dell’Istituto, e, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto del S. al ripristino della rendita nella misura precedente alla revisione.

2.1. In particolare, i giudici di appello rilevavano che alla data della visita di revisione era già decorso il quindicennio previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 137 per cui la rendita si era ormai consolidata;

nè poteva ritenersi applicabile il principio giurisprudenziale, secondo cui è ammessa la revisione oltre tale periodo allorchè nei quindici anni sia intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute e la revisione sia disposta entro un anno dalla scadenza del quindicennio, poichè, nella specie, l’INAIL non aveva mai dedotto un preteso miglioramento entro il predetto periodo e, comunque, la visita di revisione era intervenuta il 20 gennaio 1999, dopo un anno dalla scadenza del quindicennio (5 novembre 1997).

3. Di questa sentenza l’Istituto domanda la cassazione con quattro motivi. L’assicurato resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 137 e si domanda alla Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., di escludere la decadenza dalla revisione allorchè il relativo procedimento sia stato “attivato”, come nella specie, entro un anno dalla scadenza del quindicennio decorrente dalla costituzione della rendita.

2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata disatteso immotivatamente le risultanze della c.t.u. che avevano dimostrato l’esistenza del miglioramento delle condizioni fisiche dell’assicurato entro il suddetto periodo di quindici anni.

3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. cit., art. 137 lamentandosi che la Corte di merito abbia erroneamente escluso il predetto miglioramento sebbene l’Istituto ne avesse esplicitamente dedotto la sussistenza sin dalla memoria costitutiva di primo grado.

4. Con il quarto motivo l’INAIL si duole dell’omesso esame del proprio appello, con cui era stata specificamente evidenziata l’erronea valutazione operata dal c.t.u. in ordine alla determinazione del grado di inabilità.

5. I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

5.1. Nella fattispecie rileva l’applicazione dei principi relativi alla disciplina del termine di dieci anni, o di quindici anni in materia di malattie professionali, entro il quale, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 83 e 137 può procedersi alla revisione della rendita. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il potere-dovere di revisione da parte dell’INAIL sussiste anche dopo la scadenza dei termini sopra indicati, atteso che questi, operando esclusivamente sul piano del diritto sostanziale, segnano soltanto il periodo massimo entro il quale assumono rilevanza giuridica eventuali ipotesi di modificazione delle condizioni fisiche dell’assicurato incidente positivamente sulla sua attitudine al lavoro (cfr. Cass. S.U. n. 10839 del 2003; Cass. n. 1098 del 2003; n. 6788 del 2002; n. 15223 del 2000). Nella specie, non può condividersi il rilievo della sentenza impugnata riguardo all’assenza di contestazione circa il consolidamento della rendita, poichè l’esistenza di miglioramenti entro il quindicennio era stata dedotta dall’Istituto nella memoria di costituzione (come risulta dall’esame degli atti consentito in ragione del vizio denunciato), si che la consulenza d’ufficio disposta dal primo giudice aveva appunto riguardato, altresì, tale allegazione. D’altra parte, il giudice di primo grado, affermando, nel merito, la sussistenza dei miglioramenti entro il quindicennio, aveva implicitamente ritenuto, al riguardo, la rituale contestazione dell’Istituto ex art. 416 c.p.c. e, pertanto, il giudice d’appello non avrebbe potuto rilevare, in difetto di impugnazione dell’altra parte sul punto, la mancanza di tale contestazione (cfr. Cass. n. 7250 del 1998; n. 6344 del 2004). Ne consegue che l’unico limite temporale all’esercizio del potere-dovere di revisione era costituito dal termine di decadenza annuale, decorrente dalla suddetta scadenza del quindicennio, per il quale termine occorreva fare riferimento, non alla conclusione della visita di revisione, ma all’attivazione del procedimento la cui data il giudice di merito avrebbe dovuto specificamente accertare (cfr. Cass. n. 523 del 2006).

5.2. Alla stregua di ciò, la decisione impugnata non si sottrae alle censure mosse dall’INAIL, come peraltro riconosce, in via di principio, lo stesso assicurato, la cui resistenza è intesa essenzialmente alla conferma delle conclusioni medico-legali condivise dal primo giudice (che avevano determinato una misura della rendita del 65% di inabilità permanente): questione, oggetto del quarto motivo di ricorso, che rimane peraltro assorbita dall’accoglimento dei primi tre motivi, che presuppongono il preventivo accertamento della tempestività della revisione in base ai principi sopra enunciati.

6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, che, accertata la tempestività, o meno, della revisione secondo i principi di cui sub 5.1., procederà, in caso positivo, alla determinazione della misura della rendita alla stregua delle rispettive deduzioni delle parti. Il medesimo giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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