Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8800 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 13/04/2010), n.8800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

G.A., domiciliato in Roma presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da sè stesso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 142/16/07 della Commissione tributaria

regionale di Palermo, sezione staccata di Siracusa, emessa il 19

luglio 2007, depositata il 19 settembre 2007, R.G. 999/05;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 8 ottobre 2009 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

relazione (art. 380 bis c.p.c.), il relatore Cons. Dott. Giacinto

Bisogni, letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione per il pagamento delle imposte proporzionali di registro, ipotecarie e catastali non percepite dall’amministrazione finanziaria in occasione dell’atto pubblico di trasferimento di immobili urbani siti nel quartiere (OMISSIS). Il contribuente ha eccepito oltre al difetto di motivazione dell’avviso la non debenza delle imposte richieste in quanto gli immobili ricadono nell’area interessata dal piano particolareggiato di recupero approvato il 21 marzo 1990 dalle competenti autorità della Regione Sicilia con la conseguenza della soggezione dell’atto di acquisto al regime agevolato di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato l’applicabilità della tassazione in misura fissa rilevando che il piano di recupero relativo agli immobili acquistati dal G. non era più in vigore alla data dell’acquisto;

2. La C.T.P. di Siracusa ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione rilevando che la scadenza del piano aveva rilievo solo per gli atti di espropriazione da eseguire e non anche per il rispetto delle norme edificatorie che era previsto a tempo indeterminato;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione dell’articolo 5 della L. n. 168 del 1982. La ricorrente pone il seguente quesito di diritto alla Corte: “se l’agevolazione del tributo di registro sui trasferimenti immobiliari, previsto in misura fissa dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, spetta agli acquirenti che attuino gli interventi previsti – con previsioni anche coattive – dai piani particolareggiati di risanamento, tra cui quello di (OMISSIS), di cui alla L.R. Sicilia n. 70 del 1976 e L.R. Sicilia n. 34 del 1985, adottato dall’Assessorato Regionale al Territorio con Decreto 27 marzo 1990 (pubblicato in GURS del 2 giugno 1990 e scaduto il 2 giugno 1990) e se di conseguenza l’agevolazione de qua va negata all’acquirente di un bene compreso nel piano dopo la scadenza del medesimo, tenuto solo, in caso di (eventuali) modifiche al bene ad attenersi agli speciali standard che esso prevede”;

Ritiene che:

1. l’interpretazione sostenuta dalla Agenzia ricorrente sia l’unica compatibile con il disposto normativo che si riferisce all’attuazione del piano di recupero e non anche alla soggezione agli standard urbanistici che verranno a permanere nella zona (cfr. Cassazione civile, sezione 5^, n. 8480 dell’8 aprile 2009 secondo cui l’applicazione dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero, di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27, e segg., postula soltanto che, al momento della registrazione, sia dichiarata l’esistenza di due requisiti, uno oggettivo, costituito dall’inserimento degli immobili nei piani di recupero ed uno soggettivo, costituito dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero);

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile – atteso anche quanto più specificatamente affermato la Cass. 11786/08 e 9520/99 – cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della decisione impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Sussistono giusti motivi con riferimento alla peculiarità della controversia e all’assenza di precedenti specifici in materia per compensare le spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Spese processuali dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

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