Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8759 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Umberto

Boccioni n. 4, presso lo studio dell’Avv. Vetriani Riccardo, che la

rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENTE AUTONOMO (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 397/06 della Corte di Appello di

L’Aquila del 20.04.2006/18.05.2006 nella causa iscritta al n. 553

R.G. dell’anno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10.03.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza n. 29 del 3.02.2005 il Tribunale di Sulmona, nel decidere sul ricorso proposto da B.F., escludeva la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della stessa con l’Ente Autonomo (OMISSIS).

Il Tribunale osservava che la mancata prova del rapporto a tempo indeterminato comportava la riconducibilità della controversia nell’alveo della problematica concernente la convertibilità dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego, aspetto risolto in senso sfavorevole alla ricorrente alla luce della normativa di cui alla L. n. 230 del 1962 e del D.Lgs. n. 368 del 2001.

Tale decisione, appellata dalla B., è stata confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 397 del 2006, che ha ribadito la mancanza di prova di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendo i documenti prodotti a sostegno del rivendicato rapporto non sufficienti a superare l’onere probatorio, trattandosi di comunicazioni rivolte a soggetti terzi (in specie;

comunicazione di assunzione inviata alla Sezione Circoscrizionale per l’impiego di (OMISSIS) recante una sottoscrizione del Presidente dell’Ente Parco e fotocopia di analoga comunicazione all’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura).

La B. ricorre per cassazione contro la sentenza di appello con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. e L’Ente Parco resiste con controricorso.

Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo.

Sotto un primo profilo va rilevato che il ricorso come formulato, proposto per impugnare la sentenza resa tra le parti dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006, incorre nella violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto con l’art. 6 dell’anzidetto D.Lgs.. Tale norma impone, per i casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo con la formulazione, a pena di inammissibilità, di un quesito di diritto, mentre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Orbene nel caso di specie i quesiti di diritto non sono formulati in modo adeguato ed appropriato, in quanto o vengono poste semplici questioni di fatto (così con il primo motivo riguardante la costituzione di contratto in relazione ai requisiti dei cui all’art. 1325 c.c. e agli effetti dell’omesso disconoscimento) o si esprime una censura in diritto senza alcuna illustrazione (così con il secondo motivo si pone una richiesta volta a conoscere se il contratto di lavoro si sia convertito in quello a tempo indeterminato) o si ripropone una richiesta non rilevante e decisiva (così in relazione al terzo motivo, non era tanto importante conoscere se la domanda di risarcimento dei danni fosse stata proposta e se lo stesso fosse dovuto e in che misura, quanto se il giudice avesse o no l’obbligo di pronunciarsi su una domanda correttamente e ritualmente formulata).

Sotto un secondo profilo le censure contenute negli anzidetti motivi (segnatamente quelle di cui al secondo e terzo motivo) sono inammissibili, in quanto si traducono nella richiesta di nuovo accertamento in fatto, come tale non consentito in sede di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 13,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA