Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8744 del 13/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8744
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22016/2006 proposto da:
I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
ITALIANI “(OMISSIS)” in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO
69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura alle liti atto notar ENRICO FENOALTEA di ROMA
del 12/07/06, rep. 36638;
– ricorrente –
contro
GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.P.A.;
– intimata –
sul ricorso 23750/2006 proposto da:
GIORNALE SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato PISANI
FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato EQUIZZI AGOSTINO, giusta
mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
ITALIANI “(OMISSIS)” in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO
69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura alle liti atto notar ENRICO FENOALTEA di ROMA
del 12/07/06, rep. 36638;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 3395/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 22/07/2005 r.g.n. 5058/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/02/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;
udito l’Avvocato BOER PAOLO;
udito l’Avvocato FABIO PISANI per delega EQUIZZI AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e inammissibilità dell’incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 19.6.2002, la spa Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale era stata respinta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’INPGI per il recupero di contributi relativi alla posizione di M.C..
Questa, formalmente inquadrata come pubblicista, era stata riconosciuta dal Consiglio Regionale della Sicilia dell’Ordine dei Giornalisti come praticante, con effetto dal 1.6.1990.
2. La Corte di Appello di Roma rilevava che effettivamente il rapporto di lavoro della M. doveva considerarsi di natura subordinata, come tale accertata mediante una legittima delib.
Consiglio dell’Ordine. Dava altresì atto dell’irretroattività della L. n. 388 del 2000, art. 116 in tema di sanzioni amministrative.
Peraltro, in applicazione dell’art. 1189 c.c., rilevato che la società editoriale aveva versato in buona fede i contributi all’INPS, la riteneva liberata dall’obbligazione, con la conseguenza che l’INPGI avrebbe dovuto rivolgersi all’INPS per il recupero dei contributi stessi.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione l’INPGI, deducendo due motivi.
Resiste con controricorso la società Editoriale Giornale di Sicilia, la quale propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. Parte ricorrente ha presentato controricorso al ricorso incidentale e memoria integrativa. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 67 del 1987, art. 27 e art. 1189 c.c., nonchè vizio di motivazione per avere erroneamente la Corte di Appello applicato la regola del pagamento al creditore apparente, laddove l’INPS era creditore effettivo sulla base di un rapporto (di collaboratore pubblicista) posto in essere dalla stessa società editoriale ed esso INPGI è divenuto creditore dopo la delib. Consiglio dell’Ordine di riconoscimento della pratica giornalistica.
5. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo che la società editoriale non poteva conoscere una delibera non ancora adottata ed il debitore non poteva allegare alcuna buona fede al riguardo.
6. I due motivi, che risultano strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti. La regola del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.) con effetto liberatorio per il debitore, trova applicazione quando,in base a circostanze univoche, esista un ragionevole affidamento circa la legittimazione dello stesso creditore apparente nei confronti del quale l’obbligazione viene adempiuta in buona fede. La buona fede, da intendersi in senso soggettivo, attiene al convincimento del debitore di adempiere, per errore scusabile, in favore del soggetto legittimato. Ciò non si verifica quando il debitore (nella specie: dei contributi) qualifica il rapporto di collaborazione come “pubblicista”, mentre in effetti sussiste un praticantato giornalistico, successivamente riconosciuto dal competente organo amministrativo. In tal caso non è ipotizzabile alcuna buona fede del “solvens” nè sussistono le “circostanze univoche” richieste dalla norma. Si tratta, come accertato in fatto dal giudice di merito, di un rapporto apparentemente di pubblicista, in realtà da qualificare come di praticantato giornalistico.
7. La fattispecie in esame ha un precedente specifico nella sentenza di questa Corte 3.10.2007 n. 20735, per la quale “in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l’obbligo contributivo con l’INPS anzichè con l’INPGI, l’art. 1189 c.c., che presuppone l’errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l’invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione”.
8. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la spa Giornale di Sicilia denuncia violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 69 del 1963, art. 33 e art. 2697 c.c., nonchè motivazione contraddittoria, sotto il profilo che la sentenza di appello da per scontato l’espletamento di fatto delle mansioni di redattore ovvero di praticante, in assenza di prove sul punto.
9. Il ricorso incidentale è inammissibile, in quanto attiene alla ricostruzione del “fatto” come operata dal giudice di merito con motivazione congrua ed adeguata. Detto ricorso incidentale propone una diversa lettura delle risultanze istruttorie, senza tuttavia evidenziare illogicità od incongruenze della motivazione della sentenza di appello e, soprattutto, senza denunciare i motivi per i quali la ricordata delib. Consiglio dell’Ordine sarebbe illegittima e da disapplicare.
10. Il ricorso principale deve essere accolto. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. La causa, non risultando necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito mediante l’accoglimento della originaria domanda dell’INPGI come azionata col decreto ingiuntivo opposto e confermato dal Tribunale.
11. La complessità in fatto della vicenda, l’opinabilità iniziale delle questioni dibattute con particolare riguardo all’applicazione dell’art. 1189 Codice Civile, come dimostrano i diversi esiti del giudizio di merito, consigliano la compensazione delle spese dell’intero processo.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda introduttiva dell’INPGI. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010