Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8791 del 13/04/2010
Cassazione civile sez. I, 13/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8791
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
ICON SURGICAL CENTER S.R.L., con domicilio eletto in Roma, Via Sebino
n. 32, presso gli Avv.ti DI GRAVIO Cesidio e Paolo Di Gravio che la
rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
BANCA CR DI FIRENZE S.P.A., con domicilio eletto in Roma, viale delle
Milizie n. 38, presso l’Avv. BOGGIA Massimo che la rappresenta e
difende come da procura in calce all’istanza di fallimento;
e del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Sulmona;
per l’impugnazione della sentenza de Tribunale di Sulmona n. 1/09
depositata in data 19 febbraio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 18 febbraio 2010 dal Consigliere, relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Icon Surgical Center s.r.l. propone regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e quella del Tribunale di Roma a pronunciarsi in ordine all’istanza di fallimento della stessa ricorrente avanzata dalla Banca CR di Firenze s.p.a..
La Banca CR di Firenze s.p.a. ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso in quanto non corredato del quesito di diritto, essendo principio già affermato quello secondo cui “Anche l’istanza di regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 cod. proc. civ., proposta in regime di applicabilità della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilità la formulazione del quesito di diritto, come previsto dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del citato D.Lgs..
L’esistenza, infatti, di poteri di rilievo officiosi, anche sulla base dei quali la S. C. può rendere la statuizione sulla competenza, non è incompatibile con il fatto che il ricorrente debba formulare un quesito di diritto, atteso che siffatto onere formale è funzionale all’immediata percezione da parte della S. C. delle ragioni di doglianza del ricorrente, così da rendere più agevole definire in tempi brevi il regolamento (art. 49 cod. proc. civ., comma 1)” (Cass. Civ. Sez. 3^, Ordinanza n. 17536 del 26/06/2008).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’intimata Banca CR di Firenze che liquida in complessivi Euro 2.100,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010