Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8740 del 13/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8740
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 898/2006 proposto da:
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.CESI, 44,
presso lo studio dell’avvocato GIACHI FAUSTO MARIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato AUTIERI FRANCESCO, giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2027/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 27/06/2005 R.G.N. 8865/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/02/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11.3/27.6.2005 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Regione Lazio avverso la sentenza resa dal Tribunale di Latina il 3.10.2002 che dichiarava non dovuta la somma di L. 40.525.075, richiesta dall’Amministrazione nei confronti di M.M., medico di base del SSN. Osservava la corte territoriale che l’atto di impugnazione non consentiva di individuare, sia per la non corrispondenza delle argomentazioni con il tema della decisione impugnata, sia per la genericità delle deduzioni svolte, le statuizioni in concreto censurate e le ragioni sulle quali il gravame si fondava. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Regione Lazio con un unico motivo.
Ha depositato controricorso (non notificato) M.M..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 343 c.p.c., la ricorrente lamenta che la inammissibilità era stata dichiarata a torto, avendo rilevato in appello che “la motivazione non era pertinente alla causa (OMISSIS), ma ad altra causa (OMISSIS)” e che, pertanto, la sentenza doveva ritenersi nulla (riguardando non “un’opposizione a decreto ingiuntivo, ma un ricorso diretto”). Il ricorso è manifestamente infondato.
La Regione Lazio reitera, in questa sede, che la motivazione della sentenza impugnata “è quella di un altro caso”, ma senza in alcun modo documentare, in conformità al principio di necessaria autosufficienza del ricorso, tale assunto, a fronte del puntuale accertamento, che risulta dalla sentenza impugnata, che “nel giudizio di primo grado, il M. aveva chiesto che fosse dichiarata non dovuta alla Regione Lazio la somma di L. 40.525.075, richiestagli con nota del 14.7.1992”, e che, pertanto, il giudizio non riguarda una opposizione a decreto ingiuntivo, ma per l’appunto un “ricorso diretto”, per l’importo indicato.
Ne deriva che nessuna ragione di nullità della sentenza è configurabile e che correttamente la corte di merito ha rilevato che le argomentazioni dell’appello risultavano irriferibili alla decisione impugnata. Il ricorso va, dunque, rigettato.
Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese, non avendo l’intimato (che, peraltro, nemmeno è comparso in udienza) provveduto a notificare il controricorso alla controparte. Con la conseguenza che lo stesso deve apprezzarsi come inammissibile, in quanto, nel giudizio di cassazione, è prescritto che il controricorso sia notificato alla controparte ai sensi dell’art. 370 c.p.c., e non può considerarsi sufficiente ed equivalente a tale comportamento il mero deposito presso la Corte di cassazione, giacchè l’atto, per svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, deve essere portato a legale conoscenza della stessa, consentendole di presentare le sue difese nelle forme previste dall’art. 378 c.p.c. (v. ad es Cass. n. 22928/2008, che specifica anche che, in tal caso, per partecipare alla discussione orale il procuratore deve essere munito di procura speciale, conferita nelle forme dell’art. 83 c.p.c., comma 2: v.
anche Cass. n. 11160/2004 ed altre).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010