Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18418 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/09/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 04/09/2020), n.18418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9912/2013 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. (subentrata ad Equitalia Polis s.p.a. a seguito

di fusione per incorporazione), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti,

dall’Avv. Vincenzo Polisi ed elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv. Roberto Diddoro in Roma, via Prenuda n. 1/A.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

V.G., rappresentato e difeso, per procura

speciale in atti, dall’Avv. Felice Scotto ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Lucrezia Maria Malvone in

Roma, via Cesare Beccaria, n. 84.

– controricorrente –

avverso la sentenza Commissione Tributaria Regionale della Campania –

sezione staccata di Salerno n. 651/12/12, depositata il 13 dicembre

2012, nonchè avverso l’ordinanza di correzione dell’errore

materiale n. 59/12/13, depositata il 25 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio

2020 dal consigliere Dott. Michele Cataldi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il contribuente V.G. aveva impugnato dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno sei intimazioni di pagamento notificategli da Equitalia Polis s.p.a. quale agente della riscossione.

Si erano costituite nel relativo giudizio sia Equitalia Polis s.p.a. che l’Agenzia delle Entrate, e l’adita CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Il contribuente ha quindi impugnato la sentenza di primo grado di fronte alla Commissione Tributaria Regionale della Campania sezione staccata di Salerno, rinunziando alle eccezioni relative a cinque delle sei intimazioni, e insistendo unicamente sulla richiesta di annullamento dell’avviso di intimazione n. (OMISSIS), relativo alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) per un importo di Euro 197.399,99. Il giudizio d’appello, nel quale si è costituita unicamente Equitalia Polis s.p.a., si è concluso con la sentenza n. 393/12/11, depositata in data 28 settembre 2011, che ha accolto l’impugnazione “nei termini di cui alla parte motiva”, ovvero “con riferimento alla sola cartella n. (OMISSIS), per la quale va affermata la nullità della notifica”.

2. Il contribuente ha notificato la sentenza d’appello in data 19 ottobre 2011 ad Equitalia Sud s.p.a. (nel frattempo subentrata ad Equitalia Polis s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione), e successivamente, con atto di messa in mora notificato a quest’ultima il 14 febbraio 2012, premesso che la “sentenza afferma la nullità della notifica con conseguente caducazione della pretesa ivi iscritta pari ad Euro 197.399,99”, ha diffidato la stessa Equitalia Sud s.p.a., ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, a provvedere, entro 30 giorni dalla data della notifica dell’atto, a rimborsagli l’importo in questione, avvertendo che, in difetto, avrebbe provveduto ad introdurre il giudizio di ottemperanza.

3. Con ricorso depositato in data 22 marzo 2012, il contribuente ha chiesto alla Commissione Tributaria Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno di adottare tutti i provvedimenti necessari per l’ottemperanza della predetta sentenza, in luogo dell’Ufficio soccombente, condannando quest’ultimo al rimborso della sorte capitale pari ad Euro 197.399,00, cui dovevano aggiungersi gli interessi maturati e maturandi.

Con la sentenza n. 651/12/12, depositata il 13 dicembre 2012, l’adita CTR, quale giudice dell’ottemperanza, ha disposto che l’Agenzia delle Entrate di Avellino provvedesse a dare esecuzione alla predetta sentenza d’appello n. 393/12/11, depositata in data 28 settembre 2011, ed ha nominato un commissario ad acta.

Con istanze di correzione depositate presso la segreteria dello stesso giudice dell’ottemperanza, il commissario ad acta ha chiesto che la sentenza fosse corretta nella parte relativa all’ente tenuto al pagamento della somma indicata in dispositivo, e la Commissione Tributaria Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, con ordinanza depositata il 25 febbraio 2013, ha disposto la correzione richiesta, nel senso che “laddove è scritto Agenzia delle Entrate di Avellino deve leggersi Equitalia Sud s.p.a. Napoli”.

6. Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza resa dalla CTR quale giudice dell’ottemperanza, ed avverso l’ordinanza che l’ha corretta.

7. Il contribuente resiste con controricorso.

8. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Ufficio lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 1 e degli artt. 325,326 e 170 c.p.c., applicabili in virtù dell’espresso richiamo operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè la violazione delle norme sul procedimento in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, per avere la CTR accolto la domanda formulata dal ricorrente nel ricorso per ottemperanza nonostante, al momento della proposizione della stessa, la sentenza di cui si chiedeva l’attuazione non fosse ancora passata in giudicato.

2. Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato introdotto il ricorso per ottemperanza nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., priva di legittimazione passiva rispetto a tale giudizio.

3. Con il terzo motivo l’Ufficio lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione del fatto che tale disposizione prescrive che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, mentre nessuna sentenza, al momento della proposizione del ricorso, era passata in giudicato.

4. Con il quarto motivo l’Ufficio lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, quarto e comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione del fatto che la CTR aveva omesso di inviare ad Equitalia Sud S.p.a. uno dei due originali del ricorso, e, conseguentemente, quest’ultima non è stata messa nella condizione di poter trasmettere le proprie osservazioni.

5. Con il quinto motivo l’Ufficio lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., applicabili in virtù dell’espresso richiamo operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in ragione della violazione delle norme sul procedimento di correzione dell’errore materiale della sentenza emessa dalla CTR quale giudice dell’ottemperanza, in quanto la domanda di correzione era stata presentata dal commissario ad acta e non da una delle parti del giudizio di ottemperanza, ed inoltre ad Equitalia s.p.a. non era stata trasmessa alcuna comunicazione del procedimento di correzione.

6. Con il sesto motivo l’Ufficio lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver la CTR, quale giudice dell’ottemperanza, disposto, senza motivare sul punto, il rimborso delle somme versate dal contribuente, sebbene la sentenza, della quale si chiedeva l’ottemperanza, avesse disposto esclusivamente l’annullamento dell’intimazione di pagamento.

7.Preliminare alla trattazione di tutti i motivi del ricorso è la necessaria precisazione che alla controversia sub iudice non si applicano, catione temporis, le modifiche al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, previste dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. ff), gg), hh), che hanno modificato il predetto D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 68, 69 e 70, e soppresso l’art. 69 bis.

Infatti, il D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 12, comma 1, dispone, per quanto qui interessa, che ” Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016, ad eccezione dell’art. 9, comma 1, lett. ee), gg) e hh) che entrano in vigore dal 1 giugno 2016, nonchè di quella prevista dal comma 5 che entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.”.

Quale che sia l’interpretazione che voglia darsi di tale disposizione intertemporale (facendo riferimento alla data di deposito della sentenza da ottemperare piuttosto che alla successiva introduzione e pendenza del relativo giudizio di ottemperanza), essa comunque non comprende il caso di specie, nel quale prima dell’1 gennaio 2016 e dell’I giugno 2016 il procedimento di ottemperanza si era già concluso e pendeva già il ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza.

8. Sempre preliminarmente, è opportuno altresì ricordare che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, “Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 – a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione delle norme del procedimento” – deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro “error in procedendo” nel quale sia incorso il giudice dell’ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il “dictum” costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede.” (Cass. 28/09/2018, n. 23487; conformi Cass. 16/04/2014, n. 8830; Cass. 08/02/2008, n. 3057, ex plurimis).

9. Tanto premesso, è opportuno trattare anticipatamente, per la loro potenziale capacità assorbente, in ordine logico il sesto, il primo ed il terzo motivo, che attingono, sotto diversi aspetti, la questione preliminare dell’ammissibilità, nel caso di specie, del ricorso del contribuente al giudizio di ottemperanza tributaria.

9.1. Nel corpo del sesto motivo, la censura alla motivazione della sentenza impugnata, di cui alla rubrica dello stesso mezzo d’impugnazione, è in realtà concretamente declinata anche in termini di estensione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, richiamato art. 70, del giudizio d’ottemperanza, e della pronuncia che lo ha concluso, ad aspetti diversi da quelli toccati dalla sentenza da attuare, con l’attribuzione al contribuente di un diritto, quello al rimborso, nuovo ed ulteriore rispetto a quello contenuto in tale provvedimento.

Invero, così come risulta dalla stessa concorde narrazione dei fatti di causa della ricorrente nel ricorso e del contribuente nel controricorso (oltre che dalla sentenza n. 393/12/11, del 28 settembre 2011, della CTR, prodotta dalla prima), la sentenza da attuare con il giudizio di ottemperanza ha accolto l’appello “nei termini di cui alla parte motiva”, ovvero “con riferimento alla sola cartella n. (OMISSIS), per la quale va affermata la nullità della notifica”, ma non ha disposto in ordine al diritto del contribuente al rimborso di somme che, in ipotesi, egli avesse già pagato in adempimento dell’atto dichiarato nullo.

Al riguardo, va tuttavia ribadita l’inapplicabilità, ratione temporis, al caso di specie del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69, comma 2, ultimo periodo, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, nella parte in cui, disciplinando il pagamento del tributo in pendenza del processo, dopo aver premesso che “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.”, ha aggiunto che ” In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’art. 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.”.

In mancanza di tale espressa previsione, pertanto, la fattispecie sub iudice resta disciplinata in conformità agli orientamenti giurisprudenziali in materia, cui si intende dare continuità, secondo i quali “Il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze della commissione tributaria è ammesso solo in presenza di una decisione esecutiva di carattere condannatorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso di ottemperanza volto ad ottenere un rimborso d’imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un’istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l’illegittimità di un avviso di rettifica in base al quale era stata richiesta al contribuente la restituzione del rimborso stesso.” (Cass., 19/10/2018, n. 26433; conforme Cass. 18/12/2013, n. 28286).

Infatti, “Il ricorso volto all’ottemperanza degli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie è inammissibile se la decisione resa in sede cognitiva non contiene specifiche prescrizioni da eseguire, atteso che il giudice dell’ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla stessa.” (Cass. 21/06/2019, n. 16735, ex plurimis).

Inoltre, “Nel processo tributario il giudizio di ottemperanza non è esperibile per dare attuazione alle sentenze di annullamento di un atto che, avendo effetti caducatori, sono “autoesecutive” (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia impugnata che in sede di ottemperanza alla sentenza di annullamento di una cartella esattoriale aveva ordinato alla concessionaria della riscossione di pagare l’ammontare indicato nella cartella all’Amministrazione finanziaria ed a questa di emettere un provvedimento di sgravio in favore del contribuente, nominando altresì un “commissario ad acta”)” (Cass., 06/12/2018, n. 31601; cfr. altresì Cass. 12/04/2019, n. 10299, relativa a fattispecie sostanzialmente identica).

Pertanto, nel caso di specie, nonostante la sentenza impugnata assuma in motivazione che la sentenza da ottemperare (identificata con la data dell’udienza dell’11 luglio 2011, ma coincidente, secondo le deduzioni delle parti di questo giudizio, con quella n. 393/12/11, del 28 settembre 2011, di cui ante) “riconosceva il diritto al rimborso della somma di Euro 197.3999,00 in favore di V.F.”, essa ha invece soltanto disposto, così come premette lo stesso controricorrente, l’annullamento dell’atto che aveva per oggetto tale pretesa dell’Amministrazione nei confronti del contribuente.

Difettando, pertanto, il presupposto di una decisione del giudice tributario che, in ordine ad un’istanza di rimborso del contribuente, abbia accertato an e quantum del relativo diritto di quest’ultimo e condannato l’Amministrazione alla ripetizione, nel caso di specie era inammissibile il ricorso al giudizio di ottemperanza.

9.2. Tanto premesso, di per sè sufficiente ad accogliere il ricorso e cassare la sentenza impugnata, un ulteriore profilo di inammissibilità del giudizio di ottemperanza, nel caso di specie, deriva dalle ragioni poste a base della censura della ricorrente di cui al primo ed al terzo motivo di ricorso, che vertono sulla medesima questione, devono essere trattati congiuntamente e sono fondati. Infatti il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 1, nella versione applicabile ratione temporis, nel disciplinare il giudizio di ottemperanza, prevede che “Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse, può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.”.

Il successivo comma 3 dispone poi che, laddove il ricorso non contenga la precisa indicazione della sentenza passata in giudicato, esso deve essere dichiarato inammissibile.

La disposizione, per quanto qui interessa, per la disciplina intertemporale già richiamata, non risente dei riflessi della novella, ai sensi del D.Lgs. n. 156 del 2015, ex art. 9, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, già citata, nè di quella del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69, comma 1, secondo cui “Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. (…)”.

Era pertanto necessaria la sussistenza, al momento della presentazione del ricorso per l’ottemperanza, di una sentenza passata in giudicato, della quale attuare gli obblighi. Tuttavia, come allegato dalla ricorrente e non contestato dal contribuente, al momento della presentazione del ricorso la sentenza da cui sorgevano gli obblighi rispetto ai quali si chiedeva l’ottemperanza non era ancora passata in giudicato.

Nè, a differenza di quanto assume il controricorrente, potrebbe rilevare la circostanza che il giudicato, e quindi il preteso titolo esecutivo, sia comunque sopravvenuto, atteso che, trattandosi di una condizione necessaria – richiesta espressamente, a pena d’inammissibilità, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 – del processo d’ottemperanza, essa doveva esistere nel momento in cui quest’ultimo è stato introdotto e non poteva utilmente formarsi solo successivamente (cfr., in materia di preesistenza del titolo esecutivo rispetto all’esecuzione, Cass. 28/06/2012, n. 10875).

10. Per le ragioni esposte, il ricorso per l’ottemperanza non era quindi ammissibile, per cui la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., comma 3, non potendo essere proposto il ricorso introduttivo del contribuente.

11. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

12. Le spese dei giudizi di merito si compensano e quelle del giudizio di legittimità tra la ricorrente ed il controricorrente seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla sulle spese riguardo all’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata.

PQM

Accoglie il primo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;

compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il controricorrente a pagare alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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