Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18506 del 04/09/2020
Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 04/09/2020), n.18506
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 20002/2019 R.G. proposto da:
T.M., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con indicazione
dell’indirizzo p.e.c., in Perugia, alla via Campo di Marte, n. 6/d,
presso lo studio dell’avvocato Anna Lombardi Baiardini, che lo
rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), – in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia per legge;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 430/2019 del Tribunale di Perugia;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 30 giugno 2020 del
consigliere Dott. Luigi Abete.
Fatto
FATTO E DIRITTO
preso atto che T.M. ha fatto pervenire in data 25.6.2020 rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c., al ricorso;
dato atto che il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini ovvero ha depositato nota ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica;
ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
dato atto inoltre che il Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa, sicchè nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta;
dato atto che non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R.;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
PQM
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da T.M. ed iscritto al n. 20002-2019 R.G.;
dà atto che non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del medesimo D.P.R..
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020