Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18276 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 03/09/2020), n.18276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 922-2019 proposto da:

TREND SVILUPPO HOLDING SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 12/C, presso

lo studio dell’avvocato LONGO BIFANO FRANCESCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CALIA DI PINTO MASSIMO;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1975/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società ricorrente, Trend Sviluppo Holding srl, ha stipulato un contratto di garanzia autonoma con le Assicurazioni Generali, per l’eventualità che queste ultime fossero tenute a garantire il debito della società Reliance srl verso il Ministero dell’Industria.

Più precisamente: Reliance srl ha chiesto ed ottenuto un finanziamento per attività produttive, ai sensi della L. 488 del 1992, e si è impegnata a restituire l’intera somma nel caso di revoca di tale finanziamento; a garanzia di questo impegno ha rilasciato polizza fideiussoria delle Assicurazioni Generali spa, siglata il 10.12.1998; in pari data la società oggi ricorrente, ossia la Trend Sviluppo Holding srl, ha prestato garanzia a favore delle Assicurazioni Generali, per il caso in cui queste ultime fossero state tenute a pagare il debito di restituzione del finanziamento gravante su Reliance srl.

Poichè questa ultima eventualità si era verificata, e poichè quindi Assicurazioni Generali hanno corrisposto la somma che era a carico di Reliance restituire al Ministero, le stesse Assicurazioni Generali hanno preteso il rispetto della garanzia nei loro confronti, assunta dalla Trend Sviluppo Holding, odierna ricorrente.

Quest’ultima ha, tra l’altro, eccepito che la garanzia del debito principale, ossia quella che Assicurazioni generali avevano assunto verso Reliance srl era scaduta, poichè aveva durata di 36 mesi dalla data di erogazione della propria quota, con la conseguenza che, essendo decorso quel termine, al momento in cui le Assicurazioni sono state chiamate, queste ultime non avrebbero dovuto tenere fede al loro impegno.

Eccepiva dunque la Trend Sviluppo Holding di non dover di conseguenza neanche lei il pagamento alle Assicurazioni di citiamo da queste corrisposto, proprio perchè non doveva essere adempiuta l’obbligazione originaria, essendo scaduto il termine entro cui era efficace l’obbligazione di garanzia.

Nel giudizio instaurato da Trend Sviluppo si sono costituite le Assicurazioni Generali, depositando una modifica alle condizioni generali di contratto che escludeva il termine di decadenza di 36 mesi, fissandone uno diverso.

Il Tribunale, prima e la corte di appello poi, hanno dato credito a questa modifica o integrazione delle condizioni di polizza, ritenendo dunque superato il termine di decadenza di 36 mesi su cui la Trend Sviluppo basava e basa tuttora la sua tesi della inefficacia della obbligazione che la stessa Trend si era obbligata a garantire.

Ora la ricorrente propone due motivi di ricorso. Non v’è costituzione della società intimata, ma v’è memoria della ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La decisione impugnata opera un duplice ragionamento. Intanto qualifica come contratto autonomo di garanzia quello stipulato dalla ricorrente, e dunque ritiene che quest’ultima non può opporre a Generali eccezioni che attengono al rapporto sottostante, ossia all’obbligo assunto da quest’ultima di garantire Reliance srl.

In secondo luogo, ritiene che l’appendice fatta valere da Generali, successiva alla stipula del principale contratto di garanzia autonoma, integrava quest’ultima e modificava il termine di efficacia della obbligazione, spostandone in avanti i termini.

2.1. – Con il primo motivo la società ricorrente denuncia omesso esame di un fatto rilevante.

Ritiene che la corte di merito non ha tenuto conto di un documento, la cui considerazione avrebbe portato ad una diversa conclusione: secondo la ricorrente, il giudice di merito si doveva accorgere che l’integrazione del contratto con cui Generali assumono l’obbligo di garantire Reliance è stata siglata ben dopo la stipula dei contratti di garanzia (avvenuta il 10.12.1998) compreso quello stipulato dalla ricorrente, che dunque era estranea alla modifica stessa e non poteva ritenersi vincolata a quanto da tale modifica previsto, ossia al superamento del termine di efficacia di 36 mesi.

Il documento in questione, di cui non si è tenuto conto, è dato dalla dichiarazione con cui l’amministratore delegato di Generali dichiara di firmare l’appendice (alle condizioni generali di polizza) in ragione della delibera assembleare del 18.12.1998, con la conseguenza che quell’appendice mai avrebbe potuto essere stipulata prima di tale autorizzazione, e segnatamente il 10.12.1998, giorno della stipula del contratto di garanzia da parte della ricorrente.

2.2. – Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1370 c.c..

Sostiene la ricorrente che la corte di merito avrebbe dovuto interpretare quella data (18.12.1998) contro chi l’ha predisposta e non a favore; ossia avrebbe dovuto ritenere il riferimento a tale data come indicativo del fatto che l’appendice era successiva alla stipula del contrato con cui trend si è vincolata a garantire Generali, ed essendo successiva, non vincolante per Trend.

3. – Il ricorso è infondato.

I due motivi possono esaminarsi congiuntamente, per quanto si ricaverà da ciò che si va a dire.

Va intanto premesso, per quanto vale, che la decisione di secondo grado è conforme a quella del giudizio di prime cure, con la conseguenza che il primo motivo incorre nella inammissibilità di cui all’art. 348-ter c.p.c..

Comunque sia, la corte di appello ha correttamente qualificato il contratto tra Trend Sviluppo e Assicurazioni Generali come un contratto autonomo di garanzia; questa qualificazione peraltro non è contestata dalla ricorrente (non v’è alcun motivo di ricorso, in altri termini).

Giova allora ribadire che secondo l’orientamento di questa corte: “costituisce contratto autonomo di garanzia (pieno in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base con l’impossibilità per il garante di sollevare eccezioni, onde tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall’obbligazione principale, poichè, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l’adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. (Cass. 4661/ 2007; Cass. 5044/ 2009).

Il che significa che, ove anche l’obbligazione garantita da Trend (ossia quella gravante su Generali di tenere indenne Reliance) fosse scaduta al momento in cui Generali l’ha comunque adempiuta, questa inefficacia del sottostante rapporto poteva essere fatta valere solo con l’exceptio doli generailis e non già eccependo che il rapporto sottostante era estinto e che dunque anche la garanzia di esso doveva ritenersi tale.

Ciò si dice a dimostrazione della irrilevanza del fatto controverso: il ricorrente può dolersi di un omesso esame solo ove il fatto trascurato dal giudice di merito fosse dirimente, ossia tale che, se considerato, avrebbe condotto ad una diversa decisione. Nel caso concreto è evidente invece il difetto di decisività di quel fatto (se l’integrazione sia coeva al contratto autonomo di garanzia o sia successiva), non potendo il fatto medesimo essere opposto da Trend ad Assicurazioni Generali, quale eccezione volta a dimostrare l’avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita.

Il che incide altresì sul secondo motivo, che richiede una diversa interpretazione di quel fatto, diversa da come assunta dalla corte di merito, qui inammissibile.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA