Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18231 del 02/09/2020
Cassazione civile sez. I, 02/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 02/09/2020), n.18231
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 4026-2019 r.g. proposto da:
C.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,
giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato
Nicoletta Masuelli, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Torino, Via Delle Alpi n. 9.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Torino, depositato in data
14.12.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
8/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da C.S., cittadino della (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.
Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato in (OMISSIS); li) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese in seguito ad una lite familiare, in occasione della quale il padre lo aveva minacciato di morte e per la quale era scappato in Libia con il fratello minore, che era rimasto ucciso in quest’ultimo paese.
Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della mancanza di presupposti normativi per la richiesta tutela, trattandosi di una migrazione determinata da ragioni prettamente economiche; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla (OMISSIS) di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano e perchè la povertà non rappresentava una condizione per il riconoscimento dell’invocata tutela.
2. Il decreto, pubblicato il 14.12.2018, è stato impugnato da C.S. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11 come introdotti dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, lett. g, convertito con modificazioni dalla L. 46/2007, in riferimento alla mancata audizione del richiedente.
2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nonchè difetto di motivazione.
3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo e del difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
4. Ritiene il Collegio che, in riferimento alle censure sollevate dal ricorrente nel primo motivo di censura, risulta opportuno disporre un rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione di altre cause, prossimamente fissate nel mese di settembre in pubblica udienza, ove deve essere affrontata analoga questione in conseguenza di diverse ordinanze di rimessione alla discussione in p.u. disposte da questa Prima Sezione.
P.Q.M.
dispone rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020