Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8573 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8009-2009 proposto da:

L.R., L.V., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA ENGLEN 15, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA LA

FERRARA, rappresentati e difesi dall’avvocato MASTRANGELO ROCCO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SPA ALLIANZ (già SPA RAS conferitaria dell’Azienda di LLOYD

ADRIATICO SPA), in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 63/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI Sezione

Distaccata di PORTICI, depositata il 13/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Rocco Mastrangelo che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte; Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 25 marzo 2009 L.R. e L.V. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 13 febbraio 2008 dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Portici, confermativa della sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato la loro domanda di risarcimento danni da sinistro stradale, svolta nei confronti di C.F. e della Lloyd Adriatico S.p.A. L’Allianz S.p.A. (già Ras S.p.A. conferitaria di Lloyd Adriatico S.p.A.) ha resistito con controricorso, mentre la C. non ha espletato attività difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 132 c.p.c., commi 1 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa motivazione sulle doglianze di appello decisive per il giudizio.

La censura risulta mal formulata. L’omessa pronuncia sui motivi d’appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c. che deve essere denunciata come vizio che determina la nullità della sentenza o del procedimento, con riferimento all’art. 360 c.p.c., art. 1, n. 4.

La violazione di norme di diritto (si veda il riferimento all’art. 132 c.p.c.) va fatta valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La denuncia di vizio di motivazione, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 5 implica, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la formulazione di un momento di sintesi che circoscriva il fatto controverso e specifichi le ragioni per cui la motivazione della sentenza risulti carente. Dal testo della sentenza impugnata si evince che il Tribunale ha totalmente condiviso le valutazioni del primo giudice in ordine alla valutazione delle risultanze processuali e dell’attendibilità dei testi.

Del resto è agevole rilevare che anche recentemente questa stessa sezione (Cass. Sez. 3, n. 979 del 2009) ha ribadito la legittimità della motivazione di una sentenza per relationem.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 116 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa decisione e motivazione sulle risultanze istruttorie e decisive per il giudizio.

La censura presenta le medesime caratteristiche negative evidenziate a proposito della precedente. Inoltre essa, sottoponendo all’esame della Corte le risultanze istruttorie, sostanzialmente chiede un apprezzamento di fatto e la valutazione della rispondenza ad esse delle decisioni dei giudici del merito, la cui competenza al riguardo è esclusiva.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria e chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria non dimostrano l’assolvimento dell’onere processuale di cui è stata rilevata la carenza;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

 

 

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