Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18074 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17172-2019 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FEDERICO GAVINO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso lo

studio dell’avvocato MATTEO MUNGARI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANCARLO SOAVE;

– controricorrente –

contro

AMIU GENOVA SPA, B.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 248/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

R.S. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Genova B.C., quale conducente del mezzo, AMIU s.p.a, quale proprietaria, e la società assicuratrice chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 43.055,24, detratto quanto versato sia dall’INAIL che dalla società assicuratrice, oltre Euro 3.500,00 per la fase stragiudiziale. Espose la parte attrice di essere stata investita dal camion dell’AMIU che aveva eseguito un’improvvisa manovra di retromarcia. Il Tribunale adito, ritenuta la ricorrenza di un concorso di colpa dell’attrice nella misura del 20%, reputò congrua la somma percepita ante causam, superiore rispetto a quanto determinato dal Tribunale medesimo, con compensazione delle spese. Avverso detta sentenza propose appello la R.. Con sentenza di data 20 febbraio 2019 la Corte d’appello di Genova accolse parzialmente l’appello condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 619,82, oltre interessi e rivalutazione, pari alla differenza fra il danno risarcibile di Euro 40.067,58 e la somma di Euro 39.447,76 versata ante causam (in particolare Euro 25.600,00 versati da UnipolSai ed Euro 13.847,76 versati da INAIL).

Osservò la corte territoriale che giustificato era il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%, avuto riguardo all’imprudenza commessa dalla R. che invece di attendere il completamento della manovra di retromarcia da parte del camion della nettezza urbana entrò nell’auto mentre la manovra era in corso. Aggiunse che il Tribunale, quantificato sulla base della CTU il danno da invalidità permanente nella misura del 11%, aveva applicato la personalizzazione del 20% sul valore base, ricomprendendovi sia la sofferenza, fisica e psicologica, per le operazioni chirurgiche subite che ogni altro danno di natura non patrimoniale (minore predisposizione allo sci, modesta limitazione delle normali attività non lavorative ed alla vita di relazione) e che circa il danno estetico, non emerso in modo autonomo dalla CTU, anche tale tipo di danno rientrava nella personalizzazione applicata dal Tribunale. Osservò ancora che fondati erano i motivi di appello relativi all’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale per invalidità temporanea totale, all’omessa liquidazione del danno patrimoniale all’autovettura (pari al suo valore al momento del sinistro) ed all’omessa pronuncia circa le spese legali per la fase stragiudiziale, da ritenere provate sulla base del riconoscimento UnipolSai di liquidare la somma di Euro 3.5000,00 oltre IVA e contributo. Concluse nel senso che, in mancanza di specifico appello, andava confermata la compensazione delle spese di primo grado, mentre quanto all’appello la compensazione andava disposta nella misura di 2/3, restando a carico di UnipolSai per il resto.

Ha proposto ricorso per cassazione R.S. sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la ricorrente che, come si evince dalla dichiarazione testimoniale di F.M., la responsabilità esclusiva del sinistro deve essere ascritta al conducente del camion, che ha eseguito una manovra di retromarcia imprevedibile per la parte danneggiata e che l’eccezionalità di tale comportamento esclude l’esistenza di un qualsivoglia concorso. Aggiunge che vi è stata una lettura delle risultanze processuali in contrasto degli artt. 115 e 116 e che, quanto all’assenza del concorso, vi era confessione stragiudiziale della società assicuratrice che in sede di trasmissione della somma non ha mai espresso alcuna riserva in ordine ad un possibile concorso.

Il motivo è inammissibile. L’accertamento dell’esistenza del nesso eziologico spetta al giudice di merito (in quanto giudizio di fatto: Cass. 14358/18), mentre compete a questa Corte, salvo il sindacato in ordine alla denuncia di vizio motivazionale, il controllo se nello svolgimento del giudizio di fatto il giudice di merito abbia rispettato le connotazioni normative del rapporto causale fra condotta e danno. La ricorrente non si duole del mancato rispetto delle coordinate normative del nesso eziologico ma del mancato riconoscimento dell’attribuzione del nesso eziologico in via esclusiva alla condotta dell’investitore. In tali limiti la censura corrisponde ad un’istanza di rivalutazione del giudizio di merito, inammissibile nella presente sede di legittimità.

Quanto alla denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., va rammentato che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 1229 del 2019).

Infine nel motivo si fa riferimento ad una confessione stragiudiziale della società assicuratrice, che avrebbe ad oggetto l’assenza del concorso di colpa. In disparte la circostanza che in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non si fornisce alcuna specifica indicazione sia in ordine al contenuto della stessa (sarebbe desumibile, secondo quanto si afferma in ricorso, dall’assenza di riserve al momento della trasmissione della somma) sia in ordine alla localizzazione processuale della circostanza, ed in particolare quanto alla sua tempestiva deduzione in primo grado, va rammentato che non può essere oggetto di confessione una valutazione di carattere giuridico (quale quella relativa alla responsabilità del sinistro), mentre la confessione ha ad oggetto fatti obiettivi e non giudizi (fra le tante da ultimo Cass. n. 5725 del 2019).

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1223 c.c., 11e e 167 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la controparte non ha contestato l’ammontare del danno all’autovettura nella sua esatta quantificazione e che è stata completamente omessa la liquidazione del danno relativo ai costi di consulenza tecnica di parte.

Il motivo è inammissibile. La ricorrente denuncia, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale relativo all’autovettura, la violazione del principio di non contestazione. Deve tuttavia rammentarsi che il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (da ultimo Cass. 22 maggio 2017, n. 12840). L’onere processuale in discorso non risulta assolto. La ricorrente ha peraltro richiamato un passaggio della comparsa di costituzione nella quale si deduce l’onere di parte attrice di provare il danno patrimoniale.

Va comunque aggiunto, e trattasi di profilo assorbente, che l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 18 luglio 2016, n. 14652; 13 febbraio 2013, n. 3576). La ricorrente avrebbe dovuto suffragare la denuncia di violazione del principio di non contestazione con la conoscenza in capo alla controparte della circostanza che si assume incontroversa. In mancanza di tale specifica deduzione non è configurabile un onere di contestazione a carico della controparte in ordine alla circostanza in discorso, costituente per essa fatto ignoto.

Quanto alla denuncia di omessa liquidazione del danno relativo ai costi di consulenza tecnica di parte, va rilevato il mancato assolvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione della sede, nell’atto processuale, di proposizione del relativo motivo di appello e inoltre di allegazione tempestiva nel giudizio di primo grado della circostanza di fatto.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 32 Cost., dell’art. 1223 e 2059 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la ricorrente che la Corte d’appello non ha tenuto conto della quantificazione dell’invalidità temporanea parziale contenuta negli atti difensivi (mescolando gli autonomi pregiudizi dei giorni di ricovero, di ingessatura e di fisioterapia) e della effettiva gravità delle lesioni riportate, non solo sotto il profilo della frattura scomposta e biossea ma anche sotto il profilo dei tre interventi chirurgici. Aggiunge che in modo contraddittorio il giudice di appello per un verso afferma che il danno estetico non sarebbe emerso in modo autonomo dalla CTU (laddove invece la stessa consulenza specifica l’esistenza di tre cicatrici) per l’altro che il suddetto danno risulta ricompreso nella personalizzazione pari al 20%.

Il motivo è inammissibile. In primo luogo la censura attinge il giudizio di fatto, che è profilo non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei limiti della rituale denuncia di vizio motivazionale, nella specie non specificatamente proposta. In secondo luogo la censura non intercetta la ratio decidendi, avendo il giudice di merito valutato ai fini della determinazione del danno non patrimoniale le sofferenze psicologiche e fisiche dovute agli interventi chirurgici. Infine è la stessa ricorrente che evidenzia che ai fini della personalizzazione della percentuale di invalidità è stato considerato anche il danno estetico, sicchè per tale aspetto la censura è incomprensibile e dunque inidonea a raggiungere lo scopo del ricorso per cassazione.

Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il giudice di appello, nonostante l’apposita istanza, ha omesso di provvedere in ordine alla liquidazione delle spese di primo grado.

Il motivo è inammissibile. La ricorrente denuncia l’omessa pronuncia in ordine al motivo di appello relativo alle spese processuali senza indicare, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la sede specifica di proposizione del motivo, esigenza tanto più avvertita posto che il giudice di appello ha dato atto della circostanza che sulle spese non vi era un motivo di appello.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il giorno 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA