Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8445 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/04/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 09/04/2010), n.8445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PROTAN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio

dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MONTANARI DAVIDE, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ RISCOSSIONE TRIBUTI SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.;

– intimata –

e contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati PIGNATARO ADRIANA e ZAMMATARO VITO,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

29/09/06, REP. 71746;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 328/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/09/2005 R.G.N. 76/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. TOFFOLI Saverio;

udito l’Avvocato BERTOLONE BIAGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ravenna, riuniti i due relativi procedimenti (oltre ad un terzo di opposizione a ordinanza ingiunzione per cui dichiarava la cessazione della materia del contendere), accoglieva le opposizioni proposte della Protan s.r.l. contro le cartelle esattoriali aventi ad oggetto importi iscritti a ruolo, rispettivamente dall’INPS e dell’INAIL, che si riferivano a crediti di tali Istituti dipendenti dal fatto che la Protan aveva anticipato somme ai dipendenti a titolo di cassa integrazione nel periodo 8.7 – 12.10.1996 e che determinati emolumenti erano stati assoggettati a contribuzione secondo il regime delle trasferte, senza che, secondo gli istituti previdenziali, ne sussistessero, in entrambi i casi, i relativi presupposti. In particolare, dopo aver dato atto che nel frattempo l’INPS aveva emesso un provvedimento di sgravio per parte della somma iscritta a ruolo, in ordine alla cassa integrazione, il Tribunale precisava che le pretese dell’INPS muovevano dalla corresponsione di dette somme a lavoratori sospesi prima che gli stessi avessero esaurito le ferie ed ha ritenuto che l’istruttoria avesse escluso tale circostanza, anche perche’ era rimasto confermato che la societa’ usava esporre in busta paga, alla voce ferie residue, ore eccedenti il normale orario di lavoro comportanti il diritto a riposi compensativi. In merito alle trasferte, evidenziava come l’istruttoria avesse chiarito che si trattava di somme corrisposte, in conformita’ alle previsioni contrattuali collettive, in conseguenza dell’espletamento delle prestazioni in luoghi variabili esterni alla sede aziendale, in condizioni di estremo disagio, senza possibilita’ di rientro a casa o nella sede aziendale.

Sia l’INPS, con impugnazione principale, che l’Inail con impugnazione incidentale, appellavano tale sentenza.

La Corte d’appello di Bologna rigettava entrambe le impugnazioni.

La Corte puntualizzava che la materia del contendere consisteva, come evidenziato nella stessa memoria difensiva dell’Inps in primo grado, sul recupero della somma anticipata dalla Protan a titolo di cassa integrazione, non spettante in quanto revocata relativamente al periodo 8 luglio – 12 ottobre 1996 e di conseguenza indebitamente conguagliata con i contributi, nonche’ sull’assoggettamento a contribuzione di somme erogate a taluni dipendenti, illegittimamente qualificate come indennita’ di trasferta.

Riteneva poi che infondatamente i due enti appellanti contestavano le risultanze della prova testimoniale contrapponendo ad esse il valore probatorio dei verbali ispettivi, in quanto agli stessi non poteva attribuirsi l’efficacia probatoria degli atti pubblici riguardo ai fatti controversi in causa, visto che gli ispettori non avevano riferito riguardo a fatti verificatisi alla loro presenza, non avendo sentito nessuno dei lavoratori interessati e avendo proceduto ad una ricognizione dei documenti contabili della societa’, senza riscontrare le conclusioni cui erano giunti con le concrete modalita’ operative della societa’. Era, poi, superfluo risentire come testimoni gli ispettori, gia’ sentiti in primo grado. Ne’ vi erano i presupposti per l’ammissione di una consulenza tecnica.

L’Inps propone ricorso per Cassazione con un unico motivo. La S.r.l.

Protan resiste con controricorso. L’Inail ha depositato procura ai propri difensori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Inps denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12 e vizio di motivazione.

Lamenta che la Corte di merito abbia dedicato la sua attenzione all’efficacia probatoria dei verbali ispettivi e della prova testimoniale, trascurando la circostanza che in presenza di ujn provvedimento di revoca della cassa integrazione guadagni ordinaria da parte della Commissione provinciale il relativo diritto degrada ad interesse legittimo e, in difetto di impugnazione del provvedimento davanti al giudice amministrativo, le somme erogate sono da ritenere pura e semplice retribuzione imponibile sulla quale il datore di lavoro deve corrispondere l’ordinaria contribuzione previdenziale.

Il motivo non merita accoglimento.

L’Istituto previdenziale, come si e’ visto, lamenta che i giudici di merito abbiano esaminato nel merito la sussistenza dei presupposti dell’intervento della cassa integrazione e non si siano resi conto che cosi’ operando mettevano in discussione la legittimita’ di un provvedimento amministrativo di revoca dell’ammissione al beneficio, mentre cio’ avrebbe richiesto il ricorso al giudice amministrativo.

Nella sostanza quindi – tenendo anche presente che nella specie si controverte in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la quale sono gli stessi organi dell’Inps ad emettere i provvedimenti di ammissione o di revoca dell’ammissione – si fa valere una questione di giurisdizione. Tale profilo pero’ deve ritenersi precluso in base al piu’ recente orientamento in materia delle Sezioni unite della Corte, le quali hanno enunciato il principio secondo cui: “L’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione e’ rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (asse portante della nuova lettura della norma), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranita’ statale, essendo essa un servizio reso alla collettivita’ con effettivita’ e tempestivita’, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All’esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione puo’ essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 c.p.c. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito puo’ sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimita’; 4) il giudice puo’ rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione puo’ formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilita’ della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito” (sentenze n. 24883/2008, 27531/2008 e numerose altre).

Nella specie, dopo che il giudice di primo grado aveva esaminato nel merito la questione relativa alla operativita’ o meno della cassa integrazione nella situazione in discussione, la relativa pronuncia ha formato oggetto di censura in appello solo riguardo al merito degli accertamenti compiuti e non anche sotto il profilo dell’ammissibilita’ degli stessi per le ragioni, sostanzialmente inerenti alla giurisdizione, dedotte solo con il ricorso per Cassazione. Quest’ultimo, stante l’inammissibilita’ dell’unico profilo di censura che viene prospettato, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio sono regolate sulla base del criterio legale della soccombenza. Nulla per le spese riguardo all’Inail, che non ha svolto attivita’ difensiva.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna l’Inps a rimborsare alla controricorrente le spese, determinate in Euro 30,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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