Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8384 del 08/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 08/04/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 08/04/2010), n.8384
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.M., elett.te dom.to in Roma, Via A. Papa 21, presso lo
studio dell’avv.to GIORDANO Luca che lo rappresenta e difende per
procura notarile in atti, in sostituzione del precedente difensore
avv.to Giuseppe Morsillo deceduto;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 61/3/07 della Commissione tributaria
regionale di Potenza, emessa il 16 aprile 2007, depositata il 4
giugno 2007, R.G. 201/06;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che in data 27 marzo 2009 è stata depositata relazione che ritiene la nullità dell’intero giudizio in conseguenza della mancata partecipazione dei soci della società di persone oggetto dell’accertamento sul reddito;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile in quanto è conforme all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cassazione civile sezioni unite n. 1052/2007 e n. 14815/2008) secondo cui la unitarietà dell’accertamento che investe il reddito delle società personali e quello dei soci comporta la necessarietà del litisconsorzio e la nullità rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio per l’ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio sin dal primo grado nei confronti della società e dei soci;
ritenuto che va pertanto dichiarata la nullità del giudizio con remissione delle parti davanti al primo giudice e compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità del giudizio e rimette le parti davanti la Commissione tributaria provinciale di Matera. Spese dell’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010