Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8337 del 08/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 08/04/2010), n.8337
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29453-2006 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P BORSIERI 3,
presso lo studio dell’avvocato DONNINI TIZIANA, rappresentata e
difeso dall’avvocato PERRONE CAPANO CARMINE, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI
GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 869/2005 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il
28/10/2005 r.g.n. 2405/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/01/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine
rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Trani, depositato in data 10.10.1996, B.L., quale ex dipendente part-time de La Rinascente – Upim, con sede in (OMISSIS), chiedeva la condanna dell’INPS al pagamento di L..22.295.215, oltre accessori, a titolo di riliquidazione di integrazioni salariali straordinarie, per il periodo 1.03.1992-febbraio 1996.
A sostegno della domanda assumeva di aver lavorato con contratto di lavoro part-time per un totale di 24 ore settimanali e che il proprio datore di lavoro era stato autorizzato a pagare le integrazioni salariali durante il suddetto periodo. Affermava di aver pertanto diritto ad “una integrazione pari all’80% dell’ultima retribuzione globale che sarebbe ad esso spettata e ciò anche nell’ipotesi di lavoro part-time”, mentre il datore di lavoro aveva pagato le integrazioni salariali in misura inferiore.
L’Istituto previdenziale, costituitosi, eccepiva l’infondatezza della pretesa, della quale chiedeva il rigetto.
Con sentenza in data 8.06.1998 il Pretore rigettava la domanda.
Riteneva quel Giudice che il calcolo effettuato dalla lavoratrice non fosse in linea con la normativa vigente e con la circolare esplicativa dell’INPS n. 50 del 1982 (circa il meccanismo di computo del trattamento alla luce del massimale di legge); che, per contro, dalla comunicazione dell’ufficio Prestazioni della sede di (OMISSIS) (prodotta dall’INPS) si evinceva che l’importo liquidato alla ricorrente era stato determinato in ossequio a detta normativa e circolare.
Con ricorso depositato il 12.06.1999 la B. proponeva appello avverso tale sentenza, insistendo per l’accoglimento della domanda.
Ricostituitosi il contraddittorio, l’INPS resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 6-28 ottobre 2005, l’adito Tribunale di Trani, ritenuto che i conteggi effettuati dall’INPS risultavano determinati nel rispetto della normativa di legge e della circolare esplicativa dell’Istituto n. 50 del 1982 e che nessun chiarimento in senso contrario era stato effettuato dalla B., rigettava l’appello.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre B.L. con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
Resiste l’INPS con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di impugnazione parte ricorrente lamenta che il Tribunale di Trani sarebbe incorso, oltre che nel vizio di omessa motivazione, nella violazione e nella falsa applicazione della L. 13 agosto 1980, n. 427, allorchè ha rigettato la domanda della lavoratrice volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento di integrazione straordinaria già corrisposto per il periodo dal marzo 1992 al febbraio 1996, disattendendo le risultanze dei conteggi notificati con il ricorso introduttivo, elaborati sulla base delle buste paga prodotte e dimostranti importi di ammontare superiore a quelli mensilmente percepiti ed interamente spettanti perchè contenuti nel limite massimo mensile stabilito per la prestazione in questione.
Il motivo è privo di fondamento.
Invero, ha osservato il Giudice a quo che l’appellante non aveva fornito la dimostrazione di eventuale errore di calcolo dell’integrazione corrisposta, limitandosi ad affermare l’esistenza di una differenza tra quanto avrebbe dovuto percepire e quanto ricevuto.
A fronte dell’importo liquidato che, sulla scorta della comunicazione dell’Ufficio Prestazioni della sede di (OMISSIS) (prodotta dall’INPS in primo grado), appariva determinato nel rispetto alla normativa di legge e della circolare esplicativa dell’Istituto n. 50 del 1982, non poteva ritenersi attendibile il conteggio allegato al ricorso introduttivo (in cui neppure erano indicate le ore di integrazione che il datore era stato autorizzato a pagare), anche perchè – prosegue il Giudice di Appello – l’appellante non aveva fornito alcun chiarimento, malgrado espresso invito in tal senso in sede di note conclusive autorizzate, e neppure all’udienza di discussione della causa.
Del resto, il motivo di doglianza della ricorrente non appare comprensibile, atteso che l’Istituto, nel quantificare il trattamento di integrazione salariale spettante alla lavoratrice, non poteva non tenere conto della pacifica circostanza fattuale che la stessa prestava la propria attività lavorativa per 24 ore settimanali, in virtù di quanto pattuito nel relativo contratto di lavoro di part- time orizzontale; e ciò nel pieno rispetto della richiamata L. n. 427 del 1980, il cui art. unico, chiarisce, al suo comma 3, che gli importi massimi di integrazione salariale “vanno comunque rapportati alle ore di integrazioni autorizzate” (nella specie alle 24 ore settimanali).
L’applicazione del criterio proporzionale nominativamente stabilito rende, quindi, irrilevante ogni conteggio rivolto ad evidenziare importi superiori al massimale riproporzionato perchè non liquidabili.
Per quanto precede, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010