Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6557 del 09/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6557 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARLUTTI CARLO N. IL 15/09/1948
avverso la sentenza n. 101/2010 GIP TRIBUNALE di UDINE, del
14/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 09/12/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine applicava, fra l’altro, a CARLUTTI Carlo, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con
il Pubblico Ministero in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta, commesso il 29 luglio 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a
quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti
dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari ed affrontando espressamente la questione riproposta con il ricorso rilevando correttamente che la
scelta del rito precludeva ogni approfondimento istruttorio in relazione ai fatti esattamente qualificati secondo la previsione del capo di imputazione.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proi4 o di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
cessuali ed al vers
Così deciso in Ro a 9 dicembre 2013.