Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6547 del 09/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6547 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELL’ALBANI GIUSEPPE N. IL 10/01/1962
avverso la sentenza n. 4076/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 09/12/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data
10 novembre 2010 dal Tribunale di Casale Monferrato, appellata da DELL’ALBANI Giuseppe,
dichiarato responsabile di più delitti di furto aggravato, commessi il 25-26 aprile 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla misura della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato la gravità dei fatti ed i precedenti dell’imputato, elementi sicuramente rilevanti ex art. 133
C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di €. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2013.
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