Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8212 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 06/04/2010), n.8212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20204-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

DATA POINT SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA del 14/04/08, depositata il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

OSSERVA

La Corte, rilevato che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Veneto ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Bassano nei confronti di Data Point s.r.l. in liquidazione. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ma non è riuscita a notificare il ricorso al difensore domiciliatario nel domicilio indicato dall’albo professionale nè alla sede legale della società risultante da visura camerale ed ha chiesto termine perentorio per la notifica. Si ritiene che l’omessa notifica non sia imputabile ai notificante e si ritiene di concedere termine per la rinotifica”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista da SS.UU. n. 3818/09.

PQM

fissa il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notificazione del ricorso per cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA