Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6546 del 09/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6546 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARICO’ STEFANO CARMELO N. IL 17/11/1954
avverso la sentenza n. 146/2005 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 09/12/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 24 marzo 2004 dal Tribunale di Monza, appellata, fra l’altro, da ARICÒ Stefano Carmelo, dichiarato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta commesso il 21 dicembre 2001.
Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando omessa assunzione di prova determinante
e mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 icembre 2013.