Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8218 del 06/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 06/04/2010), n.8218
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.S.R. Miraglia s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 107/27/07 del 10/10/07.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettando l’appello dell’Ufficio, ha dichiarato la nullità dell’accertamento impugnato per vizio di notifica. La società intimata non si è costituita. Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con l’unico motivo la ricorrente deduce l’erroneità della sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, assumendo sia l’insussistenza del vizio di notifica, sia comunque l’avvenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Il mezzo è manifestamente fondato sotto il secondo, assorbente profilo.
Questa Corte ha infatti affermato che, in caso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento, trovano applicazione, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ. (Cass. 15554/09).
Nel caso di specie, pur non risultando dalla sentenza la tempestività del ricorso, è comunque agevole dedurla dall’accoglimento nel merito del ricorso stesso nel giudizio di primo grado”;
che le parti non hanno presentato memorie; che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010