Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7265 del 13/11/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7265 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
Data Udienza: 13/11/2013
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Sirone Carmelo, nato il 25 luglio 1947
avverso l’ordinanza del Tribunale di Agrigento del 15 maggio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Giuseppe Volpe, che ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso per rinuncia.
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RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 15 maggio 2013, il Tribunale di Agrigento ha rigettato la
richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza del Gip
del Tribunale di Agrigento del 22 aprile 2013, con la quale era stato disposto il
sequestro preventivo di impianti, macchinari e altri beni, in relazione ai reati di cui agli
artt. 648 cod. pen., 6, comma 1, lettera d), e 256 del d.lgs. n. 152 del 2006.
2. – Avverso il provvedimento l’indagato ha proposto, tramite il difensore,
Con atto pervenuto alla cancelleria di questa Corte a mezzo fax il 5 novembre
2013, il difensore dell’indagato ha rinunciato al ricorso, evidenziando, quale ragione di
sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione dello stesso, l’avvenuto
dissequestro dei beni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – In via preliminare e assorbente, va rilevato che il difensore del ricorrente
ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso, evidenziando ragioni di
sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione dello stesso.
Deve osservarsi che la sopravvenienza alla proposizione del ricorso per
cassazione di carenza di interesse, determinata da ragione non imputabile al
ricorrente, lo esonera dall’obbligo di pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., come conseguenze della sua
inammissibilità (ex plurimis, Sez. 3, 27 gennaio 2011, n. 6891).
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
ricorso per cassazione, deducendo diversi profili di violazione di legge.