Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8072 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 02/04/2010), n.8072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Consorzio SITE in liquidazione, in persona del liquidatore

L.G., rappresentato e difeso dall’avv. TOSO LORIS e dall’avv.

Francesco D’Ayala Valva, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Bona in via Umberto Boccioni n. 34;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica,

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e

domiciliati presso la sua sede in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI CONEGLIANO;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 18/34/04, depositata il 6 aprile 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

novembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Udito l’avv. Francesco D’Ayala Valva per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il consorzio SITE, un consorzio con attività esterna fra imprese per il coordinamento della produzione e degli scambi con sede a (OMISSIS), impugnò tre avvisi di accertamento ai fini IRPEG e ILOR per gli anni 1994, 1995 e 1996, e due avvisi di rettifica per indebita detrazione dell’IVA per gli anni 1995 e 1996, emessi in base ad una verifica della Guardia di finanza di Conegliano dalla quale era emerso che le società consorziate e le subappaltate erano società di comodo della snc Technoelettra, costituite al fine di allocare la forza lavoro nei modi più vantaggiosi, di aggirare la normativa sul lavoro dipendente, e di usufruire dell’esenzione di imposta sugli utili di cui godono ì consorzi in base alla L. 21 maggio 1981, n. 240. La struttura del consorzio, secondo l’Ufficio, era servita alla Technoelettra per nascondere una parte della propria attività commerciale; i rapporti instaurati dal consorzio con le altre ditte dovevano quindi essere ritenuti fittizi, perchè simulanti rapporti di lavoro dipendente. I costi derivati dalle fatture emesse dalle ditte consorziate e subappaltatrici nei confronti del consorzio erano stati perciò ripresi a tassazione, perchè i titolari, i soci ed i dipendenti di tali ditte erano da considerare dipendenti della Technoelettra.

Ciò si evinceva dal fatto che la Technoelettra snc era la società che per dimensioni maggiormente si avvantaggiava della struttura del consorzio; dalla circostanza che L.G., presidente del consorzio, era legale rappresentante della Technoelettra, della quale era socia anche B.N., vice presidente del consorzio stesso, e dall’ampia commistione di ruoli tra il consorzio e la Technoelettra, e tra quest’ultima e le altre ditte consorziate o subappaltatrici, con elevati scambi tra esse di dipendenti ed ex dipendenti; dall’essere l’attività di acquisto, vendita e locazione di immobili estranea alle finalità del consorzio, ancorchè consentita dallo statuto, e quindi attuata solo allo scopo di beneficiare indebitamente dell’esenzione fiscale sugli utili.

In particolare, in relazione alla cessione da parte del consorzio di un ramo d’azienda alla Site impianti srl, in quanto lo stesso non era più in grado di operare nel settore ceduto per intervenute difficoltà gestionali e burocratiche e considerato che lo scopo del consorzio era quello di facilitare l’acquisizione di contratti d’appalto per le consorziate, secondo l’ufficio gli organi consortili avrebbero dovuto procedere allo scioglimento per impossibilità di realizzare l’oggetto sociale, e non già decidere la cessione del ramo d’azienda.

Ed ancora, dalla verifica dei dati bancari era emersa l’inattendibilità di alcuni rapporti contabili intercorsi fra il consorzio ed alcuni consorziati, in particolare con la ditta F.G., nei confronti della quale erano stati rinvenuti pagamenti privi di riscontro nei conti correnti del consorzio; alcune ditte, poi, “venivano pagate con cadenza mensile per importi vicini agli stipendi percepiti in precedenza in qualità di dipendenti”, il che avrebbe confermato “che i titolari ed i lavoratori delle ditte consorziate altro non erano che dipendenti della struttura organizzata dal L. e dalla B.”.

I due ricorsi proposti dal consorzio contribuente nei confronti degli avvisi erano accolti, con due distinte sentenze, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso.

Avverso le decisioni l’Agenzia delle entrate, ufficio di Conegliano Veneto, proponeva appello.

Riuniti i giudizi, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva i gravami.

Dopo aver ricostruito la disciplina dettata dal codice civile per i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, e segnatamente per quelli, come il consorzio contribuente, con attività esterna, destinati a svolgere per conto dei consorziati un comune servizio nei confronti dei terzi e quindi, nella specie, ad acquisire contratti d’appalto per lavori di impiantistica ed a redistribuirli alle ditte consorziate, il giudice d’appello osserva cerne pur esercitando tali consorzi un’ impresa senza scopo di lucro diretto, lo scopo di lucro è tuttavia sempre presente, perchè l’ente intende far conseguire un vantaggio economico ai consociati, e cane non sia ammessa la possibilità per il consorzio di compiere direttamente lavori, in quanto la mera attività di coordinamento esclude ogni diretto carpito di natura esecutiva.

In contrasto con tale schema consortile, in base all’art. 5 dello Statuto, il consorzio SITE poteva “svolgere ed esercitare attività di impianti elettrici, impiantistica in genere, elettronica, produzione e installazione”, ed era infatti emerso che il consorzio esercitava per proprio conto l’attività impiantistica attraverso subappalti a terzi, cioè a ditte estranee alle consorziate, cerne, ad esempio, affidando lavori alla società Site Impianti srl, e che, con inversione dei ruoli, il consorzio aveva prestato la propria attività per tale società, avendo emesso fatture nei confronti di essa, da gennaio ad ottobre del 1999, per L. 288.854.085.

“Dall’assenza di beni strumentali, di strutture e di personale idoneo all’esecuzione di lavori d’impiantistica derivava anche l’impossibilità per il consorzio di cedere il relativo ramo d’azienda, come invece era avvenuto”, in favore della Site Impianti srl, con la delibera assembleare del 3 febbraio 1999, in forza della quale era stato ceduto “il ramo d’azienda composto da dipendenti, avviamento, attrezzature, impianti, automezzi, mobili ed arredi come da apposita situazione patrimoniale”, e ciò in contrasto con il disposto dell’art. 2610 c.c., che si limita a prevedere l’ipotesi di trasferimento d’azienda dell’impresa consorziata.

Gli immobili acquistati dal consorzio, secondo quest’ultimo accettati da imprese costruttrici – le quali avevano appunto realizzato tali unità immobiliari – in parziale pagamento dei servizi resi, non sempre erano stati poi rivenduti per pagare le ditte esecutrici dei lavori “per importi pur inferiori, ma non troppo, rispetto a quanto fatturato dal committente/cedente l’immobile”: nel solo 1991 risultavano acquistate 12 unità immobiliari, e non da società costruttrici, cene affermato dal contribuente, ed esse non erano state acquisite al fondo consortile, in contrasto con quanto previsto dall’art. 2615 c.c..

Ulteriore elemento che induceva a ritenere che “con la copertura della struttura del consorzio SITE operava una distinta impresa facente capo alla Technoelettra” di L.G. e B.N. e che la Site Impianti srl era in effetti una società di comodo, era l’emissione di fatture da parte della srl Site Impianti per prestazioni di servizi – regolarmente registrate con pagamenti eseguiti a mezzo cassa – nei confronti della snc Technoelettra fin dal 1995, pur risultando la prima società inattiva fino al giugno 1998.

Elementi di scarsa chiarezza contabile e di commistione dei ruoli tra il consorzio e le ditte consorziate erano da considerare, seppur con valore meramente indiziario, le dichiarazioni di due consorziati: F.G., secondo il quale “i compensi da lui ricevuti non corrispondevano a quelli che il consorzio fatturava per suo conto, godendo di una remunerazione mensile fissata inizialmente in L. 1.800.000 e poi elevata a L. 3.000.000”; e P.C., che aveva affermato di percepire somme non corrispondenti alle fatture emesse.

Infine, la circostanza che delle dieci ditte consorziate già operanti al maggio 1989, data di costituzione del consorzio, sette si erano formate a ridosso di tale data, tre nel 1989 e quattro nel 1988, dava adito al sospetto di una loro premeditata costituzione.

Avverso la sentenza il consorzio SITE in liquidazione propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omessa motivazione circa le ragioni poste a fondamento della pretesa impositiva. Incongruenza tra la motivazione della sentenza e la motivazione degli accertamenti e delle rettifiche. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione dell’art. 24 Cost.”, contesta l’impostazione della sentenza d’appello per avere delineato i caratteri della figura civilistica del consorzio alla luce dell’art. 2602 c.c. e segg., rilevando, tra l’altro, come la compravendita di beni immobili sia attività avulsa dalle finalità del consorzio, che la cessione di un ramo d’azienda sarebbe ad esso estranea, e che non sia consentito ad un consorzio di eseguire direttamente i lavori avuti in appalto, svolgendo un’attività impiantistica in proprio. Un tale inquadramento giuridico dell’attività consortile avrebbe fatto “si che le ragioni addotte a sostegno della decisione … si rivelino non congruenti con quelle indicate negli avvisi di accertamento e di rettifica impugnati”, i quali “nulla dicono in ordine alla rispondenza del consorzio SITE alla figura di consorzio tracciata dal codice civile”.

Con il secondo motivo, denunciando “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2602 c.c. e ss.: il consorzio con attività esterna è organismo dotato di soggettività giuridica; può assumere l’appalto ed eseguirlo attraverso una propria organizzazione”, si duole che il giudice d’appello abbia motivato la decisione esordendo e dilungandosi in questioni giuridiche di nessun rilievo, non valorizzate dall’ufficio, con il risultato che la sentenza “ha distorto gli elementi di fatto sottoposti alla sua attenzione per poi giudicarli contrastanti con la propria scorretta interpretazione delle norme del codice civile”, in quanto, tra l’altro, non ha riconosciuto “ai consorzi con attività esterna, una propria soggettività giuridica”. Ed osserva che “l’art. 2602 c.c. e ss., consentono che un consorzio con attività esterna, qual è il consorzio SITE, svolga un’attività in proprio che sia funzionale, o quanto meno non preponderante, rispetto allo scopo mutualistico. Le scelte imprenditoriali del consorzio SITE sono state tutte informate al raggiungimento di tale scopo. Di qui l’erroneità in linea di diritto delle conclusioni formulate dalla sentenza impugnata”.

Con il terzo motivo, denunciando “art. 350 c.p.c., comma 1, n. 5: omessa motivazione circa la qualifica di imprenditore artigiano attribuito al consorzio ed ai suoi consorziati”, censura la sentenza per avere emesso di considerare la circostanza, dedotta e non contestata, rappresentata dalla qualifica di imprenditori artigiani attribuita e confermata ai consorziati dalle Commissione provinciale per l’artigianato di Treviso e dalla Commissione regionale per l’artigianato della Regione Veneto, rilevando come l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane sia costitutiva della natura artigiana dell’impresa ed abbia valore per tutti gli effetti giuridici voluti dall’ordinamento.

Con il quarto motivo, denunciando “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e art. 654 c.p.p.: la sentenza penale conferma l’infondatezza della ricostruzione operata dall’amministrazione finanziaria ed ha efficacia di elemento di giudizio vincolante nel giudizio tributario. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: motivazione insufficiente. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: motivazione emessa”, lamenta che la sentenza impugnata non si sia pronunciata sul valore probatorio dell’assoluzione in sede penale di L.G. dall’accusa di aver omesso il versamento di contributi e premi cui sarebbe stato tenuto il consorzio SITE quale presunto datore di lavoro dei propri associati, pur vertendo la sentenza penale sugli stessi fatti oggetto del giudizio tributario, “irrilevante essendo… la circostanza che nel giudizio penale i consorziati sarebbero stati dipendenti del consorzio SITE mentre nel giudizio tributario sarebbero dipendenti della Technoelettra”.

Gol quinto motivo di ricorso, denunciando “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione di legge, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 127 (T.U.I.R.) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, e art. 20. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: motivazione omessa”, censura la sentenza “per l’assoluta assenza di ogni considerazione degli aspetti fiscali dei fatti di causa”, trascurando la circostanza assolutamente pacifica che le imposte dirette e indirette sarebbero state tutte pagate. Ritenendo indeducibili costi del consorzio – costituiti dalle fatture emesse dai consorziati e dalle ditte subappaltate, cioè dai ricavi di questi ultimi, già tassati – si finirebbe per ritassarli in capo al consorzio, in violazione del divieto della doppia imposizione; analoghe considerazioni varrebbero per le rettifiche IVA. Con il sesto motivo il consorzio ricorrente, denunciando “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, art. 1414 c.c. e ss., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, e art. 20. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: motivazione omessa”, censura la sentenza “per l’assoluta assenza di ogni considerazione degli aspetti fiscali dei fatti di causa, nonostante essi siano stati sollevati dalle parti in entrambi i gradi di giudizio”, con conseguente omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, come sarebbe “palesato dalle innumerevoli violazioni di legge in cui incorre la ricostruzione operata dall’amministrazione finanziaria e condivisa dai giudici tributari di seconde cure, nonchè dalla equivalenza degli effetti, e dunque dalla irrilevanza ai fini fiscali, dell’ipotesi accusatoria”. Ciò posto, il contribuente illustra i vizi che affliggerebbero la sentenza impugnata tanto seguendo l’ipotesi che esso consorzio sia stato “soltanto una struttura vuota interposta tra la Technoelettra snc ed i suoi dipendenti”, che seguendo l’ipotesi che il consorzio “esista, ma che non sia un consorzio, bensì una vera e propria società commerciale”.

La sentenza impugnata è immune dai vizi ad essa addebitati con i sei motivi di ricorso.

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto fittizi i rapporti instaurati dal consorzio ricorrente con le ditte consorziate e con i “terzi subappaltati”, ha perciò ritenuto non deducibili i costi derivati dalle fatture emesse da tali soggetti nei confronti del consorzio, e conseguentemente ritenuto corretta la rettifica dell’IVA dichiarata in relazione a quelle operazioni.

Di ciò ha fornito la giustificazione logica, individuata nella finalità, perseguita dal consorzio contribuente, di servizio alla consorziata snc Technoelettra, diretto a nasconderne una parte dell’attività commerciale, ed a dissimulare, utilizzando la forma del consorzio con attività esterna fra imprese per il coordinamento della produzione e degli scambi, rapporti di lavoro dipendente instaurati dalla consorziata snc Technoelettra con consorziati e dipendenti di questi.

Ha quindi sottoposto ad argomentata verifica gli elementi posti dall’ufficio alla base degli atti impositivi emessi all’esito dell’accertamento compiuto, dando conto partitamente della loro coerenza logica e giuridica, segnatamente alla luce della disciplina dei consorzi fra imprese e della funzione dell’istituto.

Ha così, tra l’altro, posto in luce quanto emerso dalle dichiarazioni di due consorziati, il F. ed il P. – il primo dei quali aveva ricevuto compensi non corrispondenti a quelli che il consorzio fatturava per suo conto, “godendo di una remunerazione mensile fissata inizialmente in lire 1.800.000 e poi elevata a L. 3.000.000”, ed i secondo dei quali aveva percepito somme non corrispondenti alle fatture emesse -, già idoneo, nel quadro delineato, a considerare inattendibile la contabilità del consorzio ed inesistenti, oggettivamente o soggettivamente, parzialmente o totalmente, talune delle fatture emesse; l’acquisto da parte del consorzio di immobili accettati da imprese costruttrici appaltanti in parziale pagamento di servizi resi, la loro mancata rivendita per il pagamento delle ditte consorziate esecutrici dei lavori per quelle imprese appaltanti, la loro mancata acquisizione al fondo consortile, e la circostanza che taluno degli immobili era risultato non acquistato da società costruttrici.

Ha posto in rilievo i rapporti con la srl Site Impianti, soggetto terzo avente sede sociale coincidente con quella del consorzio, cui questo direttamente subappaltava lavori – per i quali solo nel 1999 erano state emesse fatture per circa 288 milioni di lire -, al quale il consorzio aveva ceduto un ramo, d’azienda consortile; l’emissione da parte della srl Site Impianti, in un periodo in cui era risultata inattiva, di fatture, per prestazione di servizi a favore della consorziata snc Technoelettra, tutte regolarmente registrate e con pagamento eseguito a mezzo cassa: elementi tutti che inducevano a ritenere che la srl Site Impianti fosse una società di comodo.

Alla luce di tali considerazioni, la decisione impugnata si appalesa come corretta e conforme ai principi ripetutamente affermati da questa Corte.

Con riguardo al sesto motivo, dal cui esame conviene muovere, si osserva come rientri nei poteri dell’amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, e segnatamente dell’inerenza dei componenti negativi del reddito, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell’esercizio d’impresa, con negazione della deduclbilità di parte di un costo non proporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa; pertanto, la deducibilità dei costi esposti in bilancio non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in delibere o libri sociali o contratti e che sia irrilevante la divergenza tra il valore effettivo e il valore ivi iscritto o riportato (Cass. n. 11240 del 2002). Nell’accertamento delle imposte sui redditi, nel quadro dei generali principi che governano l’onere della prova, spetta invero all’amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile, mentre grava sul contribuente l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili, ed in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professionale o d’impresa svolta. la corretta applicazione del principio concernente la distribuzione dell’onere della prova dettato dall’art. 2697 c.c., impone quindi al giudice di merito di accertare, in primo luogo, se la pretesa tributaria dedotta in giudizio derivi dall’attribuzione al contribuente di maggiori entrate oppure dal disconoscimento di costi o oneri deducibili esposti dallo stesso, perchè solo l’esatta individuazione della parte tenuta per legge a dare la prova afferente consente al giudice di porre a carico di essa le conseguenze giuridiche derivanti dall’accertata inosservanza di detto onere (ex multis, Cass. n. 11205 del 2007, n. 16198 del 2001).

Una siffatta prova non risulta essere stata fornita dal contribuente.

Quanto al primo motivo, tutt’altro che irrilevante ed ultronea è la ricostruzione dell’istituto del consorzio tra imprese di cui all’art. 2602 c.c. e segg., compiuto dal giudice d’appello, diretto com’è a richiamare la fisiologica articolazione dei rapporti tra i consorziati e il consorzio, e la funzione dell’istituto stesso, ed, in sostanza a fornire la qualificazione della fattispecie.

Il secondo motivo si risolve nella deduzione di aspetti di merito e, nella sua ellittica esposizione, si rivela privo del requisito dell’autosufficienza. Ne l’affermazione che non sia stata riconosciuta “ai consorzi con attività esterna una propria soggettività giuridica” corrisponde a quanto si legge nella sentenza impugnata, secondo la quale, anzi, “nei consorzi con attività esterna l’organizzazione tra imprenditori di uno stesso ramo di attività fa sorgere un’impresa economica con propria autonomia, mediante l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere per conto di consorziati un comune servizio nei confronti dei terzi che, nel caso in questione, si occupa dell’acquisizione dei contratti d’appalto per lavori d’impiantistica e della loro distribuzione alle ditte consorziate..”, sicchè si attua “una rappresentanza collettiva di interessi in virtù di mandati irrevocabili agli organi del consorzio, con la conseguenza che gli appalti assunti dal medesimo sono affidati ad uno o più consorziati, senza che ciò comporti un successivo trapasso giuridico”.

In ordine alla valenza della qualifica di imprenditori artigiani attribuita e confermata ai consorziati dalle Commissioni provinciale e regionale per l’artigianato (terzo motivo), nella presente sede è sufficiente ricordare come l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, pur costituendo il presupposto indispensabile per poter fruire delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane, non attribuisce la qualifica artigianale in modo definitivo ed indiscutibile, che precluda, cioè, ogni possibilità di contraria dimostrazione da parte di chi abbia interesse a contestare l’anzidetta qualifica (Cass. n. 4526 del 1981 e n. 4778 del 1977, ma cfr., altresì, Cass. n. 1435 del 1980). Non è, in altri termini, decisivo ai fini qui rilevanti l’aspetto formale, quanto piuttosto l’attività svolta in concreto.

Con riguardo alla doglianza del consorzio ricorrente secondo cui la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata “sul valore probatorio dell’assoluzione in sede penale di L.G. dall’accusa di omesso versamento di contributi e premi cui sarebbe stato tenuto il consorzio SITE quale presunto datore di lavoro dei propri associati” (quarto motivo di ricorso), il rilievo non coglie nel segno, atteso che il giudice d’appello ha ritenuto sul punto – concernente la portata di garanzie fideiussorie da parte dei singoli soci – “non condivisibile la pronuncia” penale con esplicita ed articolata motivazione immune da vizi logici – che non è stata oggetto di adeguata censura -, fondando il proprio convincimento sugli elementi esposti, con una valutazione autonoma rispetto a quella del giudice penale (cfr., tra le tante, Cass. n. 12041 del 2008 e n. 17037 del 2002).

Il quinto motivo di ricorso proposto dal consorzio, che paventa un’ipotesi di doppia imposizione, a carico di esso consorzio da una parte, e di consorziati e terzi dall’altra, è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il consorzio ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 20.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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