Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7261 del 03/07/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7261 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREZIOSI ITALO N. IL 13/11/1959
avverso la sentenza n. 1479/2011 TRIBUNALE di AVELLINO, del
28/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/seprtíte le conclusioni del PG
e,,…„,;1″-caz».›……nuus
O
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 03/07/2013
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa in data 28 giugno 2012, il Tribunale
di Avellino applicava, su richiesta delle parti, la pena complessiva di C 5.160,00 di multa (in
essa compresa la pena pecuniaria corrispondente a mesi quattro di reclusione ex art. 53 della
L. 689/81) nei confronti di PREZIOSI Italo imputato del reato di omesso versamento di ritenute
previdenziali continuato (artt. 81 cpv. cod. pen. e 2 L. 638/83): il giudice disponeva anche la
1.2 Avverso il detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del suo difensore
fiduciario, lamentando l’erronea applicazione della legge processuale penale (art. 445 cod.
pen.) per avere il Tribunale irrogato anche la condanna al pagamento delle spese processuali in
violazione della norma processuale citata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in quanto, a norma dell’art. 445 comma 1 cod. proc. pen. in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, non è consentito disporre la condanna al
pagamento delle spese processuali, nel caso in cui l’entità della pena detentiva da applicare sia
inferiore ai due anni: invero solo nella ipotesi del cd. “patteggiamento allargato” previsto dal
comma 1 parte seconda dell’art. 444 cod. proc. perì. vanno obbligatoriamente applicate le
pene accessorie e disposta la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di
quelle di custodia cautelare (Sez. 6^ 6.2.2013 n. 8723, P.G. in proc. Crudele, v. 254689).
2. Tanto precisato la sentenza va annullata senza rinvio, limitatamente alla parte
concernente il regime delle spese processuali, rientrando nei poteri di questa Corte, ex art. 620
lett. I) cod. proc. pen., eliminare la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento
delle spese processuali, condanna che elimina.
Così deciso in Roma 3 luglio 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
condanna del PREZIOSI al pagamento delle spese processuali.