Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8003 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GI.ME.TE.FI di Carnevale D. & C. s.n.c., in persona del

legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Albalonga n.

7, presso lo studio dell’avv. Clementino Palmiero, rappresentato e

difeso dall’avv. Colalillo Vincenzo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA della ex A.S.L. n. (OMISSIS) “(OMISSIS)” di

Isernia,

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Ombrane 12/b, presso lo studio dell’avv. prof. Loiodice

Aldo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Bevacqua

Umberto Paolo giusta delibera di nomina e delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 229/05

decisa in data 13 luglio 2005 e depositata in data 12 settembre 2005.

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Marina Flocco per delega avv. Vincenzo Colalillo;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. RUSSO Rosario Giovanni che ha

concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 settembre 2005 il Tribunale di Isernia in accoglimento dell’opposizione proposta dalla ASL n. (OMISSIS) “(OMISSIS)” aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente dello stesso Tribunale per la somma di L. 63.389.000 (oltre spese ed interessi) a titolo di corrispettivo per prestazioni fisioterapiche effettuate dal settembre al dicembre 1998 dalla GI.ME.TE.FI. s.n.c. di Carnevale D. & C. condannando la stessa ASL al pagamento in favore dell’anzidetta società a titolo di indebito arricchimento la minor somma di Euro 19.394,40 oltre interessi dal 1 gennaio 1999.

Con sentenza del 12 settembre 2005 la Corte d’Appello di Campobasso, in riforma dell’impugnata sentenza rigettava le domande proposte dalla GI.ME.TE.FI s.n.c., che condannava alle spese.

Propone ricorso per cassazione la GI.ME.TE.FI. Ingrà di Ingrà Cristina & C. s.n.c. con unico motivo.

Resiste con controricorso la gestione liquidatoria della ex A.S.L. n. (OMISSIS) di Isernia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norma di diritto poichè la sentenza impugnata aveva valutato d’ufficio la questione dell’ammissibilità della domanda avanzata dalla GE.ME.TE.FI. ai sensi dell’art. 2041 c.c., non avendo la ASL proposto alcuna eccezione nè in primo grado, nè in appello.

Il motivo è fondato: secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, il giudicato implicito, formandosi sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito, non è configurabile in relazione alle questioni pregiudiziali all’esame del merito ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell’azione quando, intervenuta la decisione sul merito della domanda, la parte soccombente abbia proposto impugnazione relativamente alla sola (o a tutte le) statuizioni di merito in essa contenute, in quanto detta impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito su almeno una questione o un accertamento di merito, che costituiscono l’indispensabile presupposto del giudicato implicito (in tal senso:

Cass. 29 aprile 2009 n. 607840): nella specie, il debitore opponente ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva condannato lo stesso debitore ASL n. (OMISSIS) sul rilievo che non vi sarebbe stata prova di uno dei presupposti per l’accoglimento dell’azione di arricchimento e cioè il riconoscimento della vantaggiosità delle prestazioni fornite. Sulla questione della ammissibilità della estensione della domanda già proposta dal creditore opposto con il decreto ingiuntivo, facendo valere una diversa causa petendi e cioè l’ingiustificato arricchimento conseguente ai medesimi presupposti di fatto, la Corte d’Appello si è pronunciata in via officiosa, cioè senza che fosse stata formulata alcuna specifica impugnazione della opponente U.S.L..

In base ai principi sopra ricordati, si tratta di questione sulla quale si era formato il giudicato implicito poichè non si trattava di questione riguardante la violazione del contraddittorio ovvero di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di “potestas iudicandi” (come il difetto di legitimatio ad causarti o dei presupposti dell’azione; Cass. SS.UU. 30 ottobre 2008 n. 26019), con la conseguenza che al giudice dell’appello era sottratto ogni potere di esaminare d’ufficio il punto, in assenza di specifica impugnazione della parte interessata.

La sentenza impugnata merita quindi di essere cassata con rinvio per nuovo esame dei motivi di appello.

Le spese del presente giudizio di cassazione saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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