Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7810 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 31/03/2010), n.7810
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore
in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
il signor D.O., di seguito anche “contribuente”;
– intimato non costituito –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di
Torino 8 giugno 2004, n. 9/38/04, depositata il 20 settembre 2004;
udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 18
dicembre 2009 dal Cons. Dott. Meloncelli Achille;
vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il
rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che il 10 – 11 ottobre 2005 e’ notificato ex art. 149 c.p.c. al signor D.O. un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello del contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Cuneo n. 50/07/2003, che aveva respinto il suo ricorso contro il diniego di rimborso dell’IRAP 1998 – 2000;
b) che e’ depositato un avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall’ufficiale giudiziario l’11 ottobre 2005, il quale non risulta compilato in alcuna delle sue tre parti riservate alla consegna del plico;
c) che il contribuente intimato non e’ costituito in giudizio;
d) che la mancata dimostrazione, da parte dell’Agenzia ricorrente, del perfezionamento della notificazione del ricorso rende inammissibile l’atto d’impugnazione;
e) che la mancata costituzione in giudizio dell’intimato esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010