Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7784 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7784
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.S. (OMISSIS), P.M.,
(OMISSIS), G.V., (OMISSIS),
G.A., (OMISSIS), G.G.
(OMISSIS), G.F., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSATANI
MAURIZIO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ RAS S.P.A. (OMISSIS) in persona
dei legali rappresentanti Dr.ssa M.R. e Dr.ssa R.
M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo
studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende
giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 576/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE, 2^
SEZIONE CIVILE, emessa il 21/5/2004, depositata il 13/10/2004, R.G.N.
343/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
21/01/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 16.9.1996, G.S., P.M., in proprio e nella qualità di esercenti la patria potestà sul minore F., G.V., G. A. e G.G. convenivano innanzi al Tribunale di Brindisi la Ras s.p.a., in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia delle vittime della strada per la regione Puglia, per sentirla dichiarare tenuta al pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, a seguito della morte del congiunto, G.C., avvenuta in data (OMISSIS) in territorio di (OMISSIS), a seguito di un sinistro stradale tra l’autovettura condotta dal G. ed altra autovettura non identificata.
Costituitasi la Ras ed espletate prove testimoniali, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 67/99, rigettava la domanda sull’an, ritenendola non sufficientemente provata.
A seguito dell’appello proposto dagli attori in primo grado (con G.F. in proprio per aver raggiunto la maggiore età), costituitasi la Ras, la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza in esame depositata in data 13.10.2004, dichiarava inammissibile l’appello, perchè proposto da soggetti non legittimati; affermava in particolare la Corte territoriale che “l’appello è stato proposto da soggetti portatori di interessi diversi da quelli azionati in primo grado, in quanto i genitori ed i fratelli del defunto, agendo nella qualità di eredi di costui, hanno fatto riferimento ad una loro legittimazione in relazione alle pretese e posizioni soggettive già spettanti al loro congiunto e trasferite nella loro sfera giuridica per successione mortis causa”.
Ricorrono per cassazione con un unico motivo G.S., P.M., G.V., G.A., G.G. e G.F.; resiste con controricorso la Ras s.p.a., illustrato da memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione delle norme di diritto riguardanti la legittimazione ad agire e l’interpretazione degli atti processuali; si afferma che la Corte si è limitata alla semplice lettura dell’intestazione dell’atto di appello, senza compiere un’indagine sull’effettiva volontà manifestata nell’atto e senza rendersi conto che gli eredi ricorrenti hanno agito iure hereditatis e iure proprio.
Nel controricorso tra l’altro si deduce l’inammissibilità del ricorso perchè avente ad oggetto una questione di interpretazione non sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso non merita accoglimento.
A fronte della decisione impugnata e della relativa ratio decidendi fondata sull’inammissibilità dell’appello “per essere stato proposto da soggetti non legittimati”, nel senso che “il giudizio risarcitorio è stato introdotto dai genitori e fratelli del defunto per pretese a loro spettanti jure proprio” mentre l’impugnazione avverso la decisione di primo grado ha avuto ad oggetto “posizioni soggettive trasferitesi mortis causa”, con l’unica censura gli odierni ricorrenti prospettano in modo del tutto generico di avere agito sia a titolo jure hereditatis che jure proprio.
Pertanto il ricorso è privo del requisito di autosufficienza perchè non deduce in modo specifico, riportando esaurientemente l’originaria domanda introduttiva e i motivi dell’appello, il “titolo” posto a fondamento dell’azione risarcitoria in questione.
Detta genericità emerge in modo evidente dalle argomentazioni addotte ove tra l’altro si afferma che “dal contesto degli atti di parte appellante si evinceva e si evince, come si sia voluto sottolineare che tutte le parti dei due gradi di giudizio investissero la qualità di erede, qualifica questa che legittimava la proposizione della domanda risarcitoria, sia a titolo jure hereditatis che jure proprio e nulla di più”.
In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010