Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7787 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BRITANNIA 36, presso lo studio dell’avvocato TREZZA

GAETANO, rappresentato e difeso dall’avvocato BALSAMO GIUSEPPE giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SALARIA 227, presso lo studio dell’avvocato IASONNA

STEFANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PROCACCINI ERNESTO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2313/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 17/6/2004, depositata il 07/07/2004, R.G.N.

270/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE BALSAMO;

udito l’Avvocato VITO SOLA per delega dell’Avvocato ERNESTO

PROCACCINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo del 3.6.1992, il Presidente del tribunale di Napoli ingiungeva a D.D. il pagamento, in favore di C.A., della somma di L. 70.018.100, a titolo di pagamento di n. 21 effetti cambiari rilasciati o girati al C. da parte del D., rimasti scaduti ed insoluti.

Quest’ultimo proponeva opposizione al decreto ingiuntivo disconoscendo, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., la firme apposta sulle cambiali; chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva il C., che contestava la fondatezza dei rilievi avversar, e chiedeva la verificazione delle sottoscrizioni apposte sugli effetti cambiari.

All’esito dell’espletata istruttoria probatoria, il tribunale, con sentenza del 22.12.2000, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo emesso.

Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’Appello che, con sentenza del 7.7.2004, rigettava l’appello proposto dal C..

Quest’ultimo ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso il D..

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento di appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia prospettato da C.A. e non esaminato dalla Corte d’Appello con conseguente violazione degli artt. 112, 115, 116, 184, 214, 215 c.p.c., n. 2, art. 219 c.p.c., comma 2, artt. 228, 229, 230, 345, 346 e 645 c.p.c. e artt. 2697, 2702 e ss. c.p.c., art. 2724 c.c., n. 1, artt. 2730, 2733, 2734 e 2735 c.c. e art. 24 Cost., comma 2.

Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal C. e non esaminato dalla Corte d’Appello con conseguente violazione degli artt. 112, 115, 116, 184, 214, 215 c.p.c., n. 2, art. 219 c.p.c., comma 2, artt. 228, 229, 230, 345, 346 e 645 c.p.c. e artt. 2697, 2702 e ss., art. 2724 c.p.c., n. 1, artt. 2730, 2733, 2734 e 2735 c.c. e art. 24 Cost., comma 2.

Violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 112, 115, 116, 184, 214, 215 c.p.c., n. 2, 219 c.p.c., comma 2, artt. 228, 229, 230, 345, 346 e 645 c.p.c. e artt. 2697, 2702 e ss. c.p.c., art. 2724 c.p.c., n. 1, artt. 2730, 2733, 2734 e 2735 c.c. e art. 24 Cost., comma 2.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 112, 115, 116, 183,184, 214, 215 c.p.c., n. 2, artt. 228, 229, 230, 345, 346 e 645 c.p.c., e artt. 2697, 2102 e ss.

c.c., art. 2124 c.c., n. 1, artt. 2130, 2733, 2734, 2135 c.c. e art. 24 Cost., comma 2.

Nullità della sentenza e/o del procedimento di appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia su un ulteriore punto decisivo della controversia prospettato da C. A. e non esaminato dalla Corte d’Appello con conseguente violazione degli artt. 112, 115, 116, 183, 184, 214, 215 c.p.c., n. 2, artt. 228, 229, 230, 345, 346 e 645 c.p.c., e artt. 2697, 2102 e ss. c.c., art. 2724 c.c., n. 1, artt. 2730, 2733, 2134, 2735 c.c. e art. 24 Cost., comma 2.

Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un punto decisivo della controversia prospettato dal C. e non esaminato dalla Corte di Appello con conseguente violazione degli artt. 112, 115, 116, 183, 184, 214, 215 c.p.c., n. 2, artt. 228, 229, 230, 345, 346 e 645 c.p.c., e artt. 2691, 2102 e ss. c.c., art. 2724 c.c., n. 1, artt. 2130, 2133, 2134, 2735 c.c., e art. 24 Cost., comma 2.

I due motivi, per l’intima connessione delle censure con gli stessi proposte, possono essere esaminati congiuntamente.

Il ricorrente denuncia che la Corte di merito ha errato nel non ammettere le prove per testi richieste, al fine di provare il rapporto causale sottostante l’emissione delle n. 21 cambiali oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo; in ciò ravvisando una mutatio libelli, non consentita.

La Corte di merito, pertanto, secondo il ricorrente, è incorsa nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, omettendo di fornire al riguardo una qualche motivazione.

In sostanza, il ricorrente sostiene l’ammissibilità, nello stesso giudizio, dell’azione causale, relativa al rapporto sottostante l’emissione delle cambiali, al fine di provare la sussistenza del rapporto creditorio.

Da ciò l’erroneità nella mancata ammissione delle prove per testi richieste, al fine di provare la sussistenza del diritto di credito vantato.

I motivi sono fondati per le ragioni che seguono.

Costituisce ius receptum da parte della Corte di Cassazione, il principio per il quale la proposizione della domanda, fondata sul rapporto causale, nel corso di un giudizio instaurato con azione cambiaria, da luogo solo a modificazione della domanda originaria.

La possibilità di passaggio dall’una all’altra domanda trova quale unico limite il principio, anch’esso costante nella giurisprudenza della Corte Suprema, per il quale solo l’azione abbandonata nel corso del giudizio di primo grado non può essere proposta nuovamente nel giudizio di appello (v. per tutte Cass. 13.4.2006 n. 8704; cass. 16.2.1995 n. 1705).

Nel giudizio promosso per conseguire il pagamento di un credito cambiario, è, pertanto, consentito all’istante di esperire, anche per la prima volta in grado d’appello, l’azione causale, atteso che questa e quella cartolare presentano identità di petitum e di causa petendi.

Il principio trova la sua base nella unitarietà della vicenda giuridica tra i soggetti che cumulino la veste di parti del rapporti cartolare e del rapporto sottostante (v. anche Cass. 11.9.1997 n. 8990).

Ora, devono, però, essere puntualizzati alcuni aspetti peculiari della fattispecie in esame.

Con l’opposizione a decreto ingiuntivo il D. disconosceva, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., la firma apposta sulle cambiali, e la veridicità di un tale disconoscimento, a seguito della procedura di verificazione richiesta dalla controparte, aveva il suggello della consulenza tecnica d’ufficio che concludeva per l’apocrifia della sottoscrizione sulle cambiali in esame.

Con ciò veniva a cadere, sia il rapporto cambiario, sia quello sottostante.

Ma il C., come emerge dalla comparsa di costituzione e risposta, il cui esame è consentito a questa Corte per la denuncia di vizi procedurali, nello stesso atto, ha fondato la sua difesa anche sul riconoscimento di debito del D., specificando: ” Ed invero, con la opposizione de qua, il D. cerca ancora una volta di sottrarsi alle proprie obbligazioni implicitamente riconosciute con la nota che si produce, datata 20.6.1981, con la quale, tra l’altro, chiede al comparente …”. Per quanto riguarda la situazione debitoria vi pregherei di ritirare gli effetti in scadenza in quanto prima del mio ritorno io non sarò in grado nè di pagare nè di sistemare perchè non so come va a finire l’Arabia.

E’ di tutta evidenza che, con un tale assunto, l’opposto intendeva fondare la propria difesa anche sul riconoscimento di debito di cui alle lettere del 20.6.1981 e 12.2.1982, sottoscritte dallo stesso D., come si ricava dal tenore della comparsa di costituzione e risposta.

Ed, allora, non vi è stata alcuna mutatio libelli, posto che le prove richiesta si fondavano sul riconoscimento del debito tempestivamente enunciato nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado.

La richiesta di prove testimoniali, pertanto trattandosi di causa di vecchio rito – era pienamente legittima e le prove dedotte non erano irrilevanti ai fini della decisione.

Ha, quindi, errato la Corte di merito quando, in relazione alla valutazione delle risultanze processuali, in relazione alla mancata ammissione della richiesta prova per testi ha così motivato:

“Rettamente il tribunale ha ritenuto di rigettare la richiesta di prova per testi avanzata la prima volta, non nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ma soltanto a seguito del deposito della perizia grafica, come risulta dal verbale di udienza del 5.2.1996.

Alla stessa udienza la difesa dell’opponente dichiarava di rifiutare il contraddittorio in ordine a qualsiasi domanda nuova”; aggiungendo:

“Come più volte affermato dalla S.C., se è vero che l’opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il proprio antecedente ricorso, è altrettanto vero che tale giudizio non è sottratto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.

Sul punto deve chiarirsi, in primis che le prove per testi sono state dedotte dall’opposto e non dall’opponente, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, che ha fondato le proprie difese, anche istruttorie, su di un assunto tempestivamente proposto nel primo atto difensivo (comparsa di costituzione e risposta) del giudizio di primo grado.

Viceversa, la Corte di merito, dall’erronea premessa, ha desunto che “Nella fattispecie, l’esame del giudice è diretto esclusivamente ad accertare l’esistenza dell’asserito credito portato da 21 effetti cambiari, successivamente risultate (ndr. risultati), a seguito di perizia grafica, non sottoscritte ( ndr. sottoscritti) dall’attuale appellato.

Ed ha concluso: “La deduzione da parte dell’appellante di qualsiasi diverso credito, effettuata in primo e secondo grado, non può che concretizzare in modo incontestabile una “mutatio libelli” del tutto inammissibile in corso di causa”.

Nessuna mutatio libelli è, pertanto, intervenuta nel giudizio di primo grado; con la conseguenza che il giudice del merito avrebbe dovuto valutare le dedotte prove per testi, al fine di corroborare, eventualmente, l’assunto dell’opposto C..

Con il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della normativa in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) e altresì della normativa in tema di promessa del debito e ricognizione del debito (art. 1988 c.c.) e di confessione giudiziale e/o stragiudiziale (artt. 22 e ss. c.p.c. e artt. 2730 e 2733 c.c.) e altresì degli artt. 112, 115, 116, 184, 214, 215 c.p.c., n. 2, art. 219 c.p.c., comma 2, artt. 345, 346 e 645 c.p.c., artt. 2724, 2697, 2702 e ss. c.c., artt. 2730 e ss. c.c..

Nullità e/o inesistenza della sentenza e/o del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dal C. con conseguente violazione degli artt. 112, 115, 116, 184, 214, 215 c.p.c., n. 2, art. 219 c.p.c., comma 2, artt. 228 e ss. c.p.c., artt. 345, 346 e 645 c.p.c., artt. 1988, 2697, 2702 e ss. c.p.c., art. 2724 c.c., n. 1, artt. 2739 e 2733 c.c..

La fondatezza di questo motivo discende dalle conclusioni cui si pervenuti all’esito del precedente esame.

Vero è che, in tema di promesse unilaterali, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Cass. 22.8.2006 n. 18259).

Vero è, però, che la parte dispensata dalla prova del rapporto fondamentale, può, anche implicitamente, rinunciare al vantaggio dell’inversione dell’onere della prova.

Ed è ciò che l’odierno ricorrente ha fatto chiedendo di provare per testi l’esistenza del rapporto fondamentale fondato sul riconoscimento di debito, rinunciando al vantaggio accordatogli.

Il giudice del merito, pertanto, non poteva, escludere, anche sotto questo profilo, l’ammissione delle prove per testi a ciò deputate, affermandone l’irrilevanza e la tardività, per essere il suo esame limitato al riconoscimento della sussistenza o meno del presunto credito, sull’esclusiva base degli effetti cambiari.

Una tale richiesta dovrà, pertanto, essere esaminata dal giudice del rinvio, tenuto conto delle sue finalità.

Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione delle risultanze probatorie e documentali e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 5 e/o 4, con violazione della normativa in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) e degli artt. 112, 115, 116, 184, 214, 215 c.p.c., n. 2, art. 219 c.c., comma 2, artt. 228, 229, 230 e ss. c.p.c., artt. 345, 346 e 645 c.p.c., art. 1988, 2697, 2724 c.c., n. 1, artt. 2730 e ss.

c.c., Anche questo motivo è fondato.

Invero, sulla base delle erronee premesse dalle quali è partita, la Corte di merito ha ritenuto che nessun apporto potesse conferire, alle conclusioni raggiunte, l’esame dell’ulteriore materiale probatorio dedotto dall’odierno ricorrente, e puntualmente prodotto nel giudizio di merito; ma ciò sul presupposto che l’unico esame che doveva essere condotto era quello diretto ad accertare l’esistenza dell’asserito credito portato dagli effetti cambiari, risultati, a seguito di perizia grafica, non sottoscritti dal D..

Viceversa, – al di là della correttezza o meno della espletata consulenza grafica d’ufficio -, le prove offerte dal C. (lettere relative allo scambio di corrispondenza tra C. e D.) avrebbero potuto supportare, anch’esse, la tesi del riconoscimento di debito tempestivamente avanzata dall’attuale ricorrente, nonchè l’eventuale confessione stragiudiziale in ordine all’esistenza del rapporto credito-debitorio fra le parti, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Ed anche un tale esame dovrà essere condotto dal giudice del rinvio.

Conclusivamente, il ricorso va accolto, la sentenza cassata, e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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