Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7755 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. II, 30/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 30/03/2010), n.7755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona del Ministro

in carica, CAPITANERIA DI PORTO DI (OMISSIS), in persona del

comandante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

n. 12, è domiciliato per legge;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Catania n. 2208/05,

depositata il 1 giugno 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17

dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. M.C. propose opposizione a ordinanza ingiunzione, notificatagli il 7 dicembre 2004, con la quale la Capitaneria di Porto di (OMISSIS) gli applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 153,00, oltre spese di notifica, per violazione dell’art. 79 c.n..

Il Comandante del Porto resistette deducendo fra l’altro, preliminarmente, la nullità dell’atto di opposizione per omessa indicazione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c..

Il Giudice di pace di Catania, ammessa all’udienza del 27 aprile 2005 l’integrazione delle ragioni della domanda, con la sentenza indicata in epigrafe ha ritenuto pertanto superata l’eccezione di nullità ed ha, in accoglimento dell’opposizione come integrata in udienza, ridotto la sanzione ad Euro 35,00.

L’amministrazione soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui l’intimato non ha resistito.

La causa è pervenuta alla pubblica udienza su ordinanza del collegio cui era stata inizialmente assegnata per la trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta che il Giudice di pace abbia, in violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., ritenuto che l’integrazione successiva dell’atto introduttivo del giudizio potesse sanarne il vizio denunciato.

1.1. – Il motivo è fondato. L’integrazione della editio actionis ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 5, infatti, avviene “ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione” della domanda. Nella specie, alla data dell’integrazione della domanda, avvenuta all’udienza del 27 aprile 2005, era spirato il termine di decadenza di 30 giorni previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma 1, per la proposizione dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione, considerato che l’ordinanza opposta era stata notificata al M., come si è visto, il 7 dicembre 2004.

2. – L’accoglimento della predetta censura comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il processo non poteva essere proseguito (art. 382 c.p.c., comma 2, ult. parte), e l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, attinente al merito della decisione.

3. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di merito, nel quale l’amministrazione vittoriosa non si è avvalsa di patrocinio professionale.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna l’intimato Sig. M.C. alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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