Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7619 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22358/2005 proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CATTARO 28, presso lo studio dell’avvocato SCHIFONE PIERO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCI Vitantonio giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell’avvocato BUCCELLATO

FAUSTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MANNO Nicola giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 607/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

Sezione Prima Civile, emessa il 18/6/2004, depositata il 19/10/2004,

R.G.N. 543/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato GUIDO MELONI per delega dell’Avvocato NICOLA MANNO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto emesso il 19.9.1993 il presidente del tribunale di Lecce ingiunse a C.S. di pagare al ricorrente M. M. la somma di L. 11.220.000 per prestazioni professionali odontoiatriche da lui effettuate in favore del C., che propose opposizione sostenendo il difetto di accordo su taluni degli interventi e l’inesatta esecuzione delle prestazioni; e conseguentemente domandando la condanna del professionista al risarcimento dei danni ed alla restituzione della somma di L. 6.000.000 versatagli in acconto.

Con sentenza n. 222 del 2003 il tribunale di Lecce revocò il decreto ingiuntivo, riconobbe il diritto dell’odontoiatra M. di trattenere la somma di L. 6.000.000 e lo condannò al risarcimento dei danni nei confronti del C., liquidandoli in L. 5.000.000.

2. – La corte d’appello di Lecce, decidendo con sentenza n. 607 del 2004 sugli appelli di entrambe le parti, ha riformato la decisione di primo grado limitatamente alla condanna del medico al risarcimento dei danni, che ha ritenuto ingiustificata per non essersi il paziente presentato dal professionista per la cementazione definitiva dopo il fissaggio provvisorio della protesi, sicchè non gli erano ascrivibili gli inconvenienti lamentati.

3. – Avverso la sentenza ricorre per cassazione C.S., affidandosi a due motivi cui resiste con controricorso M. M., che ha anche depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente si duole – deducendo violazione dell’art. 1218 c.c., in relazione all’art. 1176 c.c., nonchè ogni possibile vizio della motivazione – che la corte d’appello abbia:

a) ritenuto che gli interventi del medico non comportassero la soluzione di problemi di speciale difficoltà e, tuttavia;

b) negato il diritto del paziente alla restituzione dell’acconto versato al medico, pur riconoscendo la risoluzione del contratto per inadempimento;

c) preso in considerazione solo il danno da dolenzia alla semiarcata inferiore e non quello estetico da differenza di colore;

d) ritenuto che il danno relativo a detta dolenzia non era stato prospettato in sede di opposizione nè nei successivi verbali, mentre invece lo era stato.

1.1. – Il motivo è manifestamente infondato in quanto:

la corte d’appello non ha in alcun modo fatto riferimento alla risoluzione del contratto nè il ricorrente afferma di averla mai chiesta;

– il secondo capoverso di pagina 10 della sentenza (dalla quindicesima alla diciannovesima riga) espressamente chiarisce la ragione, dalla quale il ricorrente prescinde, per la quale non è stato riconosciuto il danno da differenza di colore degli elementi impiantati;

l’affermazione che alla dolenzia alla semiarcata l’opponente avesse fatto riferimento è del tutto apodittica e non supportata (in contrasto col principio di autosufficienza) da alcuna specifica indicazione, sicchè la censura si risolve nella prospettazione di un’immotivata opinione diversa da quella del giudice del merito.

2. – Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., e per ogni possibile vizio della motivazione, sostenendosi:

a) che la corte aveva negato il risarcimento del danno sulla base di un documento (missiva del professionista dell’8.11.1992, recante l’invito al C. a presentarsi) prodotta solo in appello;

b) che, dando rilievo al documento tardivamente prodotto nonostante le specifiche eccezioni della difesa del C., era stato violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;

c) che, comunque, la mancata adesione all’invito, non valeva ad escludere che talune prestazioni non fossero necessarie e che altre fossero difettose.

2.1. – Il motivo è infondato poichè, nell’ordine:

la corte d’appello ha rigettato la domanda di risarcimento per aver dato rilievo alla mancata presentazione del paziente dopo il fissaggio provvisorio della protesi, quale si evinceva “dalla documentazione prodotta in primo grado dal precedente difensore del C.” (pagina 10 della sentenza, capoverso); il successivo riferimento della corte territoriale al riconoscimento del difensore del C. avv. Pasca – che con missiva del 30.11.1992 aveva preso atto della non definitività dell’applicazione – costituisce solo un’ulteriore esplicazione della ragione del ritenuto raggiungimento della prova sul punto, ragione peraltro contenuta nella prima affermazione;

il vizio di infrapetizione non è configurabile in ordine alle eccezioni di rito, ma solo in ordine alle domande ed alle eccezioni di merito (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 11844/2006, 13649/2005, 5482/1997);

– le pagine da 7 a 9 della sentenza sono interamente dedicate alla spiegazione delle ragioni per le quali è stata riconosciuta al professionista solo la somma di L. 6.000.000, in luogo di quella maggiore domandata, essendosi ritenuto, sulla base dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio e con motivazione del tutto adeguata, che alcune prestazioni fossero utili e necessarie ed altre no.

3. – Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.800,00 di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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