Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7700 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28989-2008 proposto da:

MARCAVE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8,

presso lo studio dell’avvocato ABRIGNANI IGNAZIO, che la rappresenta

e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 214/2007 della Corte d’Appello di LECCE –

Sezione Distaccata di TARANTO del 9.10.07, depositata il 28/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Tiberio Saragò (per delega avv.

Ignazio Abrignani) che si riporta agli scritti e chiede la fissazione

del ricorso in pubblica udienza.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata 28 novembre 2007, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava, così rigettando l’impugnazione della MARCAVE s.r.l., la pronuncia di primo grado, che parzialmente accogliendo la domanda dell’ex dipendente C. R., aveva condannato quella società al pagamento in favore di costui della somma di Euro 17.998,44 per lavoro straordinario.

Disattesi i rilievi dell’appellante sia in ordine al mancato esame della documentazione relativa all’opposizione all’ordinanza ingiunzione della sanzione amministrativa inflitta alla società per il superamento del limite di ore di lavoro straordinario, in quanto era stata, invece, considerata dal primo giudice, sia sull’attendibilità delle deposizioni rese dai testimoni escussi, il giudice del gravame riteneva non censurabile la liquidazione del compenso per lavoro straordinario con valutazione equitativa, essendo stata dimostrata l’attività lavorativa dalla quale derivava il credito vantato, ed essendo incerto soltanto il criterio per la determinazione del compenso.

Per la cassazione della sentenza la società soccombente ha proposto ricorso con cinque motivi.

Ricorrendo i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta la relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è articolato in cinque motivi, in quattro dei quali, e precisamente nel primo, terzo, quarto e quinto, è denunciato un vizio di motivazione e nel secondo nullità della sentenza.

In quest’ultimo mezzo di annullamento si assume che nella pronuncia impugnata non è esposto “alcun motivo in diritto della decisione ma solo in fatto”, nè è riportato alcun precedente giurisprudenziale, nè è “menzionata alcuna disposizione normativa utile almeno ad inquadrare la fattispecie”.

Nel primo motivo è censurato l’omesso esame degli atti del giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, emessa nei confronti della società odierna ricorrente dalla Direzione provinciale del lavoro di Taranto, a seguito della denuncia presentata dall’ex dipendente C. a quell’ufficio circa le rivendicazioni salariali avanzate.

Nel terzo si addebita alla Corte territoriale di essersi limitata a confermare la valutazione fatta dal primo giudice sulla sanzione amministrativa applicata ed a valorizzare le prove orali assunte, senza considerare le circostanziate doglianze svolte con l’atto di appello e senza neppure precisare il contenuto delle singole deposizioni testimoniali e le circostanze riferite dai testimoni escussi.

Nel quarto motivo la sentenza impugnata è criticata per non avere dato risposta ai dubbi mossi dall’appellante sulla attendibilità dei testimoni.

Nel quinto motivo si assume la mancanza di qualsiasi ragione atta a giustificare la liquidazione equitativa del compenso per lavoro straordinario.

Il ricorso è inammissibile.

Come si è già rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., per nessuno dei motivi risultano adempiute le prescrizioni dettate dall’art. 366 bis cod. proc. civ.. Tale norma, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha apportato modifiche al processo di cassazione, da applicare alle impugnazioni proposte contro sentenze pubblicate dopo il 2 marzo 2006, quale appunto quella qui impugnata, dispone che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Per i motivi riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – a parte l’inosservanza del principio di autosufficienza con riferimento alle censure concernenti l’omesso esame dei documenti indicati e la valutazione delle deposizioni dei testimoni escussi, non essendo state trascritte o comunque precisate le risultanze insufficientemente o erroneamente valutate – la società ricorrente non ha provveduto ad indicare, in modo sintetico e chiaro il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume viziata, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Mentre, nel secondo motivo il quesito di diritto, che è formulato nei seguenti termini “Può ritenersi valida ex art. 132 c.p.c. una sentenza priva di qualsiasi riferimento legislativo o giurisprudenziale oppure, nella fattispecie, una simile sentenza è da ritenersi nulla?”, è inadeguato, in quanto si risolve in una enunciazione astratta, priva di qualsiasi inerenza alla fattispecie in esame, che non mette in condizione il giudice della legittimità di comprendere, in base alla sola sua lettura, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regala iuris, così come richiede la giurisprudenza di questa Corte in relazione alla funzione propria del quesito di diritto (v. fra le numerose altre Cass. sez. unite 5 maggio 2008 n. 2658, Cass. sez. unite 9 luglio 2008 n. 18759).

Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione, rispetto alle quali del resto la società ricorrente non ha replicato.

Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso, senza che si debba provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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